|
Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari,
sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta
di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano
destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento
dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da
altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché
al pagamento dei costi dell'operazione.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario"
il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
Art. 2 (Programma dell'operazione)
1. I titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari
e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n 58, recante il testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria.
2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se
diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione
siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo
contiene le seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche
dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi
per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento
dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti
e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori
dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione
dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria
può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti
dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati
per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate
per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione
delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a
garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei
titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società
cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore
o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti
dall'operazione e il percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto
cedente e la società cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione
siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione
deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito
da parte di operatori terzi.
5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare
l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del
merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti
esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano
all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente
articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del
testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano
conformi alla legge ed al prospetto informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta,
consegnato ai portatori dei titoli.
Art. 3 (Società per la cartolarizzazione dei crediti)
1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se
diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo
la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello
relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono
ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei
titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
3. Alla società cessionaria e alla società emittente titoli
si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo
unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3,
lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme sanzionatorie
previste dal titolo VIII dello stesso testo unico.
Art. 4 (Modalità ed efficacia della cessione)
1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e
sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni
soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b). Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito
prima della pubblicazione della cessione.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società
cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla
presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.
Art. 5 (Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati)
1. Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società
emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si
applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario.
2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di
raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo
11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi
alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano
altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice
civile.
Art. 6 (Disposizioni fiscali e di bilancio)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'
articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni
emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il
trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239.
2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni
indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi
le agevolazioni previste nel citato articolo 15.
3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti,
sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse
da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni
di cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a
fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere
imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi
a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati
sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui
si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti
e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione,
delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti
non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione
nella nota integrativa di bilancio.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore
ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa
negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari
a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al
2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7 (Altre operazioni)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto
compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate
mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente
da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti
emittente i titoli;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per
oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di
un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono
intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato
e al soggetto finanziatore. 1. Pubblicata nella G.U. n. 111
del 14.5.1999.
|