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[... omissis ...]
Art. 1834 Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa
ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella
stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto
ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo
di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782). Salvo
patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla
sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto.
Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i
versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca
che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti
tra banca e depositante. E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto
contrario.
Art. 1836 Legittimazione del possessore
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca
che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti
del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante
(1777,1992, 2003). La stessa disposizione si applica nel caso
in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato
al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837 (abrogato)
Art. 1838 Deposito dei titoli in amministrazione
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione
deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi,
verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso
di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante,
e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai
titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento
di decimi (2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione
(2441), la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al
depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi
all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di
opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo
di un agente di cambio. Alla banca spetta un compenso nella
misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso
delle spese necessarie da essa fatte. E' nullo il patto col
quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione
dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).
SEZIONE II Del servizio bancario delle cassette
di sicurezza
Art. 1839 Cassette di sicurezza
Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde
(1176) verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali
e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840 Apertura della cassetta
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa
e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo
diversa pattuizione. In caso di morte dell'intestatario o di
uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione
non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo
di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite
dall'autorità giudiziaria.
Art. 1841 Apertura forzata della cassetta
Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima,
può chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta.
L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. L'apertura si esegue con l'assistenza di un
notaio all'uopo designato e con le cautele che il pretore ritiene
opportune. Il pretore può dare le disposizioni necessarie per
la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita
di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto
e dovuto alla banca per canoni e spese. SEZIONE III Dell'apertura
di credito bancario
Art. 1842 Nozione
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca
si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma
di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art. 1843 Utilizzazione del credito
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare
in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con
successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo
patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso
la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Art. 1844 Garanzia
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale (1960
e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936
e seguenti), questa non si estingue prima della fine del rapporto
per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore
della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca
può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del
garante (1461, 1850, 1867, 1877, 2743). Se l'accreditato non
ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente
al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
Art. 1845 Recesso dal contratto
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il
recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito,
ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni
per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine
stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello
di quindici giorni.
SEZIONE IV Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846 Disponibilità delle cose date in pegno
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784
e seguenti), la banca non può disporre delle cose ricevute in
pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse
sono individuate (2792). Il patto contrario deve essere provato
per iscritto (2725).
Art. 1847 Assicurazione delle merci
La banca deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione
delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione
di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
Art. 1848 Spese di custodia
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso
delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli,
salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.
Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può
ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo
rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre
somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo
precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente
garantito (1795).
Art. 1850 Diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto
a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere
al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con
la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli
o delle merci dati in pegno (1461). Se il debitore non ottempera
alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma
del secondo e quarto comma dell'art. 2797. La banca ha diritto
al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato
della vendita.
Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi
di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o
per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre,
la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci
o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti.
L'eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci
o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
SEZIONE V Delle operazioni bancarie in conto
corrente
Art. 1852 Disposizione da parte del correntista
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni
bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può
disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito,
salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più
conti
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più
conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi
si compensano reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e
seguenti).
Art. 1854 Conto corrente intestato a più persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà
per le medesime di compiere operazioni anche separatamente,
gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido
dei saldi del conto (1292 e seguenti).
Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato
Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato,
ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso
nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici
giorni.
Art. 1856 Esecuzione d'incarichi
La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti)
per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro
cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non
esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione
un'altra banca o un suo corrispondente (1717).
Art. 1857 Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme
degli artt. 1826, 1829 e 1832.
SEZIONE VI Dello sconto bancario
Art. 1858 Nozione
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione
dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito
verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo
buon fine, del credito stesso (1260 e seguenti).
Art. 1859 Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno
bancario (2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento,
oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla
restituzione della somma anticipata. Sono salve le norme delle
leggi speciali relative alla cessione della provvista nello
sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza accettazione".
Art. 1860 Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo
stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo
è in suo possesso (2761).
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