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| Bando
per le incentivazioni in favore del commercio elettronico Articolo 103 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). |
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Circolare prot. n. 900379 del 10 aprile 2001 |
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Alle
imprese interessate
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| 7 | ISPEZIONI E REVOCHE | |
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| 7.1 | Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. | |
| 7.2 | Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. | |
| 7.3 | Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. | |
| 7.4 | Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà disponibile anche attraverso il sito internet www.minindustria.it. | |
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IL MINISTRO
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F.to Enrico
Letta
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