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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.5 LA FASE DI ESECUZIONE
6.5.2 LE INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DELLE OPERAZIONI,
E SULLE PERDITE RILEVANTI
Le banche sono tenute all'osservanza di quanto disposto dall'art.
28, comma 2, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale è
necessario fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni, la cui conoscenza
sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.
Tale obbligo è di carattere continuativo, non si esaurisce in occasione
della prima operazione e, come ha chiarito la Consob con la comunicazione
99091704 del 15 dicembre 1999, può essere adempiuto in forme e con
procedure standardizzate tramite sito internet. Tale obbligo, infatti,
non impone all'intermediario una valutazione congiunta degli elementi
oggettivi, relativi all'operazione o al servizio, e di quelli soggettivi,
relativi all'investitore. L'informazione da fornire è infatti di
tipo strettamente oggettivo, attiene cioè all'operazione in sé.
La banca è altresì tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art.
28, comma 3, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale "gli
intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore
appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant (...) disposte
per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una
perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore
dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione
delle operazioni".
I commi secondo e terzo dell'art. 75 del regolamento disciplinano
le modalità di adempimento degli obblighi di informazione gravanti
sulla banca.
Il comma secondo contiene una prescrizione di principio, quella
della fornitura delle informazioni con modalità idonee al raggiungimento
degli obiettivi di informazione: non forma vincolata, dunque, ma
approccio functional-equivalent differenziato rispetto alle varie
forme di comunicazione a distanza in concreto operate 447.
Il comma terzo consente la trasmissione di documenti informatici
anche per via telematica, purché sia possibile, per l'investitore,
acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. In concreto: invio
per posta elettronica, documentazione trattenuta dall'intermediario
circa l'invio all'indirizzo di posta elettronica dell'investitore,
possibilità di stampa del file - memorizzabile su floppy disk o
su hard disk - da parte di questi 448.
Note
447 - Per criterio c.d. functional - equivalent
si intende quella tecnica normativa basata sulla enucleazione delle
funzioni assolte dai requisiti delle dichiarazioni giuridiche emesse
in modo convenzionale (sottoscrizione, forma scritta) per indicare,
nella descrizione delle fattispecie connesse ai nuovi strumenti
di comunicazione a distanza, tecniche informatiche e telematiche
che assolvano alle medesime funzioni (ad esempio la crittografia
informatica): tecnica di normazione, questa, che pare l'unica efficacemente
praticabile in un settore caratterizzato, come è ovvio, da un rapidissimo
sviluppo.
448 - DELFINI F., op. cit. pag. 716
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