CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.5 LA FASE DI ESECUZIONE

6.5.2 LE INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DELLE OPERAZIONI, E SULLE PERDITE RILEVANTI

Le banche sono tenute all'osservanza di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale è necessario fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento. Tale obbligo è di carattere continuativo, non si esaurisce in occasione della prima operazione e, come ha chiarito la Consob con la comunicazione 99091704 del 15 dicembre 1999, può essere adempiuto in forme e con procedure standardizzate tramite sito internet. Tale obbligo, infatti, non impone all'intermediario una valutazione congiunta degli elementi oggettivi, relativi all'operazione o al servizio, e di quelli soggettivi, relativi all'investitore. L'informazione da fornire è infatti di tipo strettamente oggettivo, attiene cioè all'operazione in sé.

La banca è altresì tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale "gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant (...) disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni".

I commi secondo e terzo dell'art. 75 del regolamento disciplinano le modalità di adempimento degli obblighi di informazione gravanti sulla banca.

Il comma secondo contiene una prescrizione di principio, quella della fornitura delle informazioni con modalità idonee al raggiungimento degli obiettivi di informazione: non forma vincolata, dunque, ma approccio functional-equivalent differenziato rispetto alle varie forme di comunicazione a distanza in concreto operate
447.

Il comma terzo consente la trasmissione di documenti informatici anche per via telematica, purché sia possibile, per l'investitore, acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. In concreto: invio per posta elettronica, documentazione trattenuta dall'intermediario circa l'invio all'indirizzo di posta elettronica dell'investitore, possibilità di stampa del file - memorizzabile su floppy disk o su hard disk - da parte di questi
448.




Note

447 - Per criterio c.d. functional - equivalent si intende quella tecnica normativa basata sulla enucleazione delle funzioni assolte dai requisiti delle dichiarazioni giuridiche emesse in modo convenzionale (sottoscrizione, forma scritta) per indicare, nella descrizione delle fattispecie connesse ai nuovi strumenti di comunicazione a distanza, tecniche informatiche e telematiche che assolvano alle medesime funzioni (ad esempio la crittografia informatica): tecnica di normazione, questa, che pare l'unica efficacemente praticabile in un settore caratterizzato, come è ovvio, da un rapidissimo sviluppo.
448 - DELFINI F., op. cit. pag. 716

 
 
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