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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.5 LA FASE DI ESECUZIONE
6.5.1 L'EFFICIENZA DEL SISTEMA
La banca che presta servizi di trading on line deve dotarsi di sistemi
informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi
delle transazioni disposte, il rispetto dell'obbligo di eseguire
con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori (art. 26,
comma 1, lett. d del regolamento n. 11522/98). Il broker on line
fornisce delle informazioni ai propri clienti: informazioni su prezzi
azionari, sul proprio portafoglio, sull'andamento generale dei mercati
finanziari. Un errore o anche solo un ritardo nell'aggiornamento
dei dati si potrebbe tradurre in perdite considerevoli per l'utente
e, di conseguenza, in una sequela interminabile di fastidi per la
banca "colpevole". Onde evitare questi inconvenienti, è necessario
in primo luogo dimensionare adeguatamente la propria struttura tecnologica,
sia in termini qualitativi che quantitativi: la maggior parte dei
problemi di questo genere è infatti imputabile a malfunzionamenti
dei server, ad un eccessivo traffico in ingresso o ad un'interruzione
del collegamento con il resto della rete. Considerata la necessità
di "disporre di risorse e procedure (...) idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi" (art. 21, comma 1, lett. d del TUF), può
risultare opportuno concludere accordi con internet provider e con
altri soggetti coinvolti nel processo, idonei a garantire il funzionamento
efficiente del servizio prestato.
A questo proposito merita di essere segnalata l'iniziativa della
banca Sella la quale a partire dal 3 aprile e fino al 31 maggio
2001, per gli ordini impartiti tramite il software Trading Plus,
propone una campagna pubblicitaria che esclude il pagamento delle
commissioni di negoziazione da parte dei clienti sugli ordini che
siano stati inviati al mercato in più di 5 secondi, prevedendo il
pagamento delle commissioni (alle tariffe già in vigore) solo sugli
ordini inviati al mercato entro tale limite 446.
In ogni caso è necessario che la banca predisponga adeguate procedure
e risorse per far fronte ad eventuali "cadute" (anche temporanee)
del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti
e strutturati, che consentano alla clientela di proseguire l'operatività.
Le modalità e le caratteristiche di tali strumenti alternativi di
ricezione degli ordini devono essere indicate già nel testo contrattuale
(art. 30, comma 2, lett. c, del regolamento n. 11522/98).
Note
446 - www.sella.it
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