CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.5 LA FASE DI ESECUZIONE

6.5.1 L'EFFICIENZA DEL SISTEMA

La banca che presta servizi di trading on line deve dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell'obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori (art. 26, comma 1, lett. d del regolamento n. 11522/98). Il broker on line fornisce delle informazioni ai propri clienti: informazioni su prezzi azionari, sul proprio portafoglio, sull'andamento generale dei mercati finanziari. Un errore o anche solo un ritardo nell'aggiornamento dei dati si potrebbe tradurre in perdite considerevoli per l'utente e, di conseguenza, in una sequela interminabile di fastidi per la banca "colpevole". Onde evitare questi inconvenienti, è necessario in primo luogo dimensionare adeguatamente la propria struttura tecnologica, sia in termini qualitativi che quantitativi: la maggior parte dei problemi di questo genere è infatti imputabile a malfunzionamenti dei server, ad un eccessivo traffico in ingresso o ad un'interruzione del collegamento con il resto della rete. Considerata la necessità di "disporre di risorse e procedure (...) idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" (art. 21, comma 1, lett. d del TUF), può risultare opportuno concludere accordi con internet provider e con altri soggetti coinvolti nel processo, idonei a garantire il funzionamento efficiente del servizio prestato.

A questo proposito merita di essere segnalata l'iniziativa della banca Sella la quale a partire dal 3 aprile e fino al 31 maggio 2001, per gli ordini impartiti tramite il software Trading Plus, propone una campagna pubblicitaria che esclude il pagamento delle commissioni di negoziazione da parte dei clienti sugli ordini che siano stati inviati al mercato in più di 5 secondi, prevedendo il pagamento delle commissioni (alle tariffe già in vigore) solo sugli ordini inviati al mercato entro tale limite
446.

In ogni caso è necessario che la banca predisponga adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali "cadute" (anche temporanee) del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti e strutturati, che consentano alla clientela di proseguire l'operatività. Le modalità e le caratteristiche di tali strumenti alternativi di ricezione degli ordini devono essere indicate già nel testo contrattuale (art. 30, comma 2, lett. c, del regolamento n. 11522/98).




Note

446 - www.sella.it

 
 
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