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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.6 IL REGIME DI STABILIMENTO E D’INFORMAZIONE CONTRATTUALE
La direttiva sul commercio elettronico delinea i caratteri di controllo
all’accesso e all’esercizio di attività di e-commerce, che sono ispirati
al principio di non discriminazione e al principio di trasparenza.
L’art. 4 della direttiva 2000/31 vieta agli Stati membri di subordinare
l’accesso e l’esercizio dell’attività di un prestatore di un servizio
della società dell’informazione ad autorizzazione preventiva o ad
altri requisiti di effetto equivalente. Alle banche non può essere,
quindi, imposta una peculiare autorizzazione per l’accesso alla modalità
telematica ma per esse, in quanto imprese soggette a vigilanza, ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo, continuano ad operare i regimi
generali di autorizzazione per l’attività bancaria.
Fissato il principio di non discriminazione, la direttiva 2000/31/CE
introduce subito una puntuale disciplina di trasparenza (art. 5) che
determina la soglia minima d’informazioni da fornire al cliente, fatti
salvi più elevati livelli di tutela del consumatore (considerando
29).
In ambiente web, là dove il contatto con la controparte può essere
occasionale, quando non vi sono pre-conoscenze tra le parti si pone
un’esigenza di tutela dell’affidamento. Esso si atteggia in maniera
differente nel commercio B2B e in quello B2C. Nel primo caso infatti,
i contatti tra imprenditori possono non essere occasionali, nel senso
che essi possono aver deciso, sulla base di una precedente conoscenza
reciproca, di svolgere dei rapporti economici in rete. Nello svolgimento
di questi rapporti l’unico e distinto problema che si pone non è quello
di tutelare l’affidamento, ma di dare regole certe sulle modalità
di conclusione e di esecuzione del contratto. Nei rapporti business
to consumer il rapporto con il consumatore è per definizione one-shot,
occasionale. Il problema di tutelare l’affidamento delle e-parties
si pone a livello precontrattuale223. Le notizie
da fornire, in modo chiaro e comprensibile, devono quindi essere in
gran parte funzionali a consentire l’identificazione e la riconoscibilità
del prestatore, che deve indicare non solo il nome e l’indirizzo geografico
ma anche, e con chiarezza, le modalità di contatto che devono essere
dirette, rapide ed efficaci224.
Nel caso di vendita di servizi finanziari a distanza ai consumatori,
c’è un potenziamento dell’informativa precontrattuale. In particolare
l’art. 3 della proposta di direttiva prevede che il fornitore dia
informazioni al potenziale cliente sull’esercizio del diritto di recesso
e sulla legge applicabile al contratto quando una clausola prevede
una legge diversa da quella del luogo di residenza del consumatore.
Le stesse informazioni dovranno essere fornite al consumatore (sempre
in modo chiaro e comprensibile) subito dopo la stipula del contratto
(a meno che esse non siano già state fornite precedentemente), per
iscritto o su supporto durevole, intendendosi come tale qualsiasi
strumento che consenta al consumatore di conservare le informazioni,
quali: dischetti informatici, cd-rom e hard disk del computer.
Anche la normativa nazionale, in sede di informazione contrattuale,
ha lo scopo di raggiungere una rappresentazione sufficientemente chiara
e tendenzialmente esaustiva delle caratteristiche e delle condizioni
contrattuali. Si dovrà quindi fare riferimento ai consueti obblighi
in tema di trasparenza previsti dal titolo VI del TUB, quando la banca
intende concludere on line contratti bancari "classici"
(conto corrente, credito al consumo ecc.). Per cui sono richieste:
- la forma scritta (artt. 117-124);
- l’approvazione specifica dell’eventuale clausola di modifica unilaterale
del contratto (art. 118);
- le comunicazioni periodiche (art. 119)225.
Utilizzabile in sede d’interpretazione estensiva è il d.lgs. 185/99
che all’art. 3 prevede la fornitura di informazioni preventive con
ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione (nel rispetto dei
principi di buona fede e protezione dei consumatori particolarmente
vulnerabili) e una successiva conferma per iscritto o su supporto
duraturo.
La Consob è poi intervenuta dettagliatamente in merito all’uso di
internet quando viene offerto un servizio d’investimento in senso
stretto. E’ pacifico che sia la posta elettronica sia un sito internet
configurano tecniche di comunicazione a distanza, quanto meno laddove
quest’ultimo non si limiti a fornire delle mere informazioni sui servizi
d’investimento, ma fornisca indicazioni sulle modalità con cui contattare
l’intermediario per ricevere proposte contrattuali, o strumenti per
contattarlo (e-mail, links) o addirittura proposte contrattuali standardizzate226.
La posizione della Consob, basata sui contenuti del sito e sulle modalità
tecniche di dialogo con gli investitori, è quella di ritenere irrilevante
la circostanza, peraltro assai difficile da stabilire in internet,
che l’iniziativa del contatto sia assunta dall’intermediario piuttosto
che dall’investitore227. La banca quando intende
offrire un servizio d’investimento on line, non deve limitarsi a contenuti
pubblicitari per poter considerare il sito internet tecnica di comunicazione
rilevante.
Più dettagliati sono gli adempimenti derivanti dal TUF e dai regolamenti
Consob per i servizi d’investimento, inerenti le informazioni preventive
da fornire e da raccogliere, stante l’obbligo di esporre le caratteristiche
del prodotto/servizio offerto (in modo chiaro comprensibile e con
modalità adeguate alla tecnica di comunicazione a distanza) e di consegnare/acquisire
la documentazione necessaria (si pensi al documento sui rischi in
generale, alla situazione finanziaria dell’investitore ed alle autorizzazioni
in tema di adeguatezza delle operazioni e di conflitto di interesse)
mediante le tecniche di comunicazione a distanza228;.
Note
223. TRIPODI E.M., I profili giuridici
del commercio elettronico: una premessa, in TRIPODI E.M., SANTORO
F., MISSINEO S., Manuale di commercio elettronico, Giuffrè
2000 pag. 125
224. ANTONUCCI A., op. cit. pag. 16
225. BONZANINI L., op. cit. pag. 202
226. Comunicazione DI/99052838 del 7 luglio 1999
227. BONZANINI L., op. cit. pag. 196
228. BONZANINI L., op. cit. pag. 203
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