CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.6 IL REGIME DI STABILIMENTO E D’INFORMAZIONE CONTRATTUALE

La direttiva sul commercio elettronico delinea i caratteri di controllo all’accesso e all’esercizio di attività di e-commerce, che sono ispirati al principio di non discriminazione e al principio di trasparenza.

L’art. 4 della direttiva 2000/31 vieta agli Stati membri di subordinare l’accesso e l’esercizio dell’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. Alle banche non può essere, quindi, imposta una peculiare autorizzazione per l’accesso alla modalità telematica ma per esse, in quanto imprese soggette a vigilanza, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, continuano ad operare i regimi generali di autorizzazione per l’attività bancaria.

Fissato il principio di non discriminazione, la direttiva 2000/31/CE introduce subito una puntuale disciplina di trasparenza (art. 5) che determina la soglia minima d’informazioni da fornire al cliente, fatti salvi più elevati livelli di tutela del consumatore (considerando 29).

In ambiente web, là dove il contatto con la controparte può essere occasionale, quando non vi sono pre-conoscenze tra le parti si pone un’esigenza di tutela dell’affidamento. Esso si atteggia in maniera differente nel commercio B2B e in quello B2C. Nel primo caso infatti, i contatti tra imprenditori possono non essere occasionali, nel senso che essi possono aver deciso, sulla base di una precedente conoscenza reciproca, di svolgere dei rapporti economici in rete. Nello svolgimento di questi rapporti l’unico e distinto problema che si pone non è quello di tutelare l’affidamento, ma di dare regole certe sulle modalità di conclusione e di esecuzione del contratto. Nei rapporti business to consumer il rapporto con il consumatore è per definizione one-shot, occasionale. Il problema di tutelare l’affidamento delle e-parties si pone a livello precontrattuale223. Le notizie da fornire, in modo chiaro e comprensibile, devono quindi essere in gran parte funzionali a consentire l’identificazione e la riconoscibilità del prestatore, che deve indicare non solo il nome e l’indirizzo geografico ma anche, e con chiarezza, le modalità di contatto che devono essere dirette, rapide ed efficaci224.

Nel caso di vendita di servizi finanziari a distanza ai consumatori, c’è un potenziamento dell’informativa precontrattuale. In particolare l’art. 3 della proposta di direttiva prevede che il fornitore dia informazioni al potenziale cliente sull’esercizio del diritto di recesso e sulla legge applicabile al contratto quando una clausola prevede una legge diversa da quella del luogo di residenza del consumatore.

Le stesse informazioni dovranno essere fornite al consumatore (sempre in modo chiaro e comprensibile) subito dopo la stipula del contratto (a meno che esse non siano già state fornite precedentemente), per iscritto o su supporto durevole, intendendosi come tale qualsiasi strumento che consenta al consumatore di conservare le informazioni, quali: dischetti informatici, cd-rom e hard disk del computer.

Anche la normativa nazionale, in sede di informazione contrattuale, ha lo scopo di raggiungere una rappresentazione sufficientemente chiara e tendenzialmente esaustiva delle caratteristiche e delle condizioni contrattuali. Si dovrà quindi fare riferimento ai consueti obblighi in tema di trasparenza previsti dal titolo VI del TUB, quando la banca intende concludere on line contratti bancari "classici" (conto corrente, credito al consumo ecc.). Per cui sono richieste:
- la forma scritta (artt. 117-124);
- l’approvazione specifica dell’eventuale clausola di modifica unilaterale del contratto (art. 118);
- le comunicazioni periodiche (art. 119)225.

Utilizzabile in sede d’interpretazione estensiva è il d.lgs. 185/99 che all’art. 3 prevede la fornitura di informazioni preventive con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione (nel rispetto dei principi di buona fede e protezione dei consumatori particolarmente vulnerabili) e una successiva conferma per iscritto o su supporto duraturo.

La Consob è poi intervenuta dettagliatamente in merito all’uso di internet quando viene offerto un servizio d’investimento in senso stretto. E’ pacifico che sia la posta elettronica sia un sito internet configurano tecniche di comunicazione a distanza, quanto meno laddove quest’ultimo non si limiti a fornire delle mere informazioni sui servizi d’investimento, ma fornisca indicazioni sulle modalità con cui contattare l’intermediario per ricevere proposte contrattuali, o strumenti per contattarlo (e-mail, links) o addirittura proposte contrattuali standardizzate226. La posizione della Consob, basata sui contenuti del sito e sulle modalità tecniche di dialogo con gli investitori, è quella di ritenere irrilevante la circostanza, peraltro assai difficile da stabilire in internet, che l’iniziativa del contatto sia assunta dall’intermediario piuttosto che dall’investitore227. La banca quando intende offrire un servizio d’investimento on line, non deve limitarsi a contenuti pubblicitari per poter considerare il sito internet tecnica di comunicazione rilevante.

Più dettagliati sono gli adempimenti derivanti dal TUF e dai regolamenti Consob per i servizi d’investimento, inerenti le informazioni preventive da fornire e da raccogliere, stante l’obbligo di esporre le caratteristiche del prodotto/servizio offerto (in modo chiaro comprensibile e con modalità adeguate alla tecnica di comunicazione a distanza) e di consegnare/acquisire la documentazione necessaria (si pensi al documento sui rischi in generale, alla situazione finanziaria dell’investitore ed alle autorizzazioni in tema di adeguatezza delle operazioni e di conflitto di interesse) mediante le tecniche di comunicazione a distanza228;.






Note

223. TRIPODI E.M., I profili giuridici del commercio elettronico: una premessa, in TRIPODI E.M., SANTORO F., MISSINEO S., Manuale di commercio elettronico, Giuffrè 2000 pag. 125
224. ANTONUCCI A., op. cit. pag. 16
225. BONZANINI L., op. cit. pag. 202
226. Comunicazione DI/99052838 del 7 luglio 1999
227. BONZANINI L., op. cit. pag. 196
228. BONZANINI L., op. cit. pag. 203



 
 
Invia un messaggio ad Alex Oliverio