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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
2. IL FUNZIONAMENTO DELLA FIRMA DIGITALE
Il sistema della firma digitale, poggia sull’utilizzo di due algoritmi
matematici, l’uno destinato a essere custodito in maniera assolutamente
riservata dal titolare e, perciò, denominato "chiave privata";
l’altro destinato, al contrario, alla diffusione e alla pubblicazione
e, perciò, indicato come "chiave pubblica" (art. 1, comma
1 lett. b e d d.p.r. 513/97). Le due chiavi si trovano in una relazione
univoca tra loro per cui si ha la garanzia che un documento cifrato
con la chiave privata può essere decifrato solo con la corrispondente
chiave pubblica e viceversa195.
Le caratteristiche di questa coppia di algoritmi matematici sono tali
che:
- la conoscenza di uno di essi non consente di risalire alla conoscenza
del suo corrispondente;
- è sempre possibile decifrare con l’uno qualsiasi testo cifrato con
l’altro;
- nessun’altra chiave che non sia stata generata in corrispondenza
di coppia con quella con cui si è proceduto alla codifica è in grado
di decifrare il testo;
- qualsiasi alterazione venga apportata – sia pure a un solo bit del
testo digitalmente firmato – verrà rilevata dall’applicazione della
corrispondente chiave, denunziandone, così, l’avvenuta alterazione196.
Il meccanismo di generazione e apposizione (validazione) di una firma
digitale si basa sull’applicazione di una funzione matematica detta
funzione hash che opera una manipolazione sul messaggio e produce
un risultato detto digest, univocamente associato al messaggio di
partenza. Il digest viene quindi cifrato con la chiave privata del
mittente: il risultato di tale operazione costituisce la firma digitale197.
Il destinatario del messaggio decifra la firma elettronica allegata
al messaggio utilizzando la chiave pubblica del mittente. Dal messaggio
in chiaro il destinatario può ricalcolare il digest e confrontandolo
con quello calcolato dal mittente può verificare se il messaggio è
integro ed è stato inviato proprio dal mittente dichiarato, l’unico
in possesso della propria chiave privata usata per generare la firma198.
Questo metodo, tuttavia, non garantisce la segretezza del documento.
Chiunque venga nella disponibilità del documento infatti, può applicare
ad esso la chiave pubblica del sottoscrittore e quindi, leggere il
documento stesso199.
Per avere garanzia di assoluta confidenzialità, il mittente quando
invia il documento, dovrà cifrarlo con la chiave pubblica del destinatario.
In questo modo quest’ultimo, essendo in possesso della propria chiave
privata, sarà il solo in grado di leggere il documento.
La combinazione dell’esigenza di confidenzialità e di autenticazione
porta a far sì che ogni canale sicuro preveda una doppia cifratura:
- chiave privata del mittente;
- chiave pubblica del ricevente200.
Quindi, l’utilizzo, in maniera opportuna, delle chiavi di codifica
adempiono perfettamente a due principi richiesti dal d.p.r. 513/97
per attribuire rilevanza giuridica al documento informatico: la riservatezza
e l’integrità. Invece per assicurare la non ripudiabilità del documento
informatico bisogna dare valore legale all’apposizione della firma
digitale sul documento.
Anche se riceve e riesce a decifrare con la sua chiave pubblica
una documentazione digitalmente firmata dal cliente, la banca non
ha nessuna garanzia che sia stato effettivamente costui a cifrarla
con la propria chiave privata. Questa certezza sussiste solo se il
cliente non cede a nessuno la propria chiave privata e se si ha la
sicurezza assoluta che la chiave pubblica a cui la banca ha accesso
sia del cliente201. Qui sta la principale differenza
tra firma autografa e firma digitale: la prima è direttamente riconducibile
all’identità di colui che l’appone, poiché la calligrafia è un elemento
identificativo della persona, mentre la seconda non possiede questa
proprietà202. Per coprire questa deficienza e perché
venga soddisfatta l’esigenza di identificazione degli interlocutori
è necessaria la presenza di un soggetto, dotato di terzietà ed imparzialità
rispetto alle parti203: è l’autorità di certificazione
la cui funzione consiste nell’accertare e certificare la corrispondenza
fra la coppia di chiavi e il suo dichiarato titolare (cfr. art. 1,
comma 1 lett. h d.p.r. 513/97).
Il riconoscimento anche per i soggetti privati della possibilità di
esercitare l’attività di certificazione offre alla banca la possibilità
di assumere il ruolo di certificatore. In prospettiva le operazioni
commerciali avranno una evoluzione sempre più ampia in termini di
transazioni elettroniche e pertanto le banche potranno sfruttare la
terzietà nei riguardi del binomio compratore-venditore consentendo
il completamento dell’operazione con la fase del pagamento. In pratica
per gli acquisti elettronici la banca potrà anche decidere di fornire
servizi di certificazione.
In tale contesto, l’ABI, in collaborazione con la Cipa, ha predisposto
un’infrastruttura per l’utilizzo sicuro della firma digitale su internet
nel settore bancario e finanziario. Essa propone una struttura di
certificazione a piramide, con la Società interbancaria per l’automazione
(Sia) al vertice dei certificatori del settore con il compito di garantire
la compatibilità tra i certificati emessi dai diversi soggetti. L’efficiente
funzionamento dell’infrastruttura e la piena circolarità della firma
digitale tra i cittadini possono dipendere dalla soluzione dei problemi
di interoperabilità e certezza, inediti e complessi nelle reti aperte,
cui sono interessati anche altri settori, a cominciare dalla Pubblica
Amministrazione204.
E’ possibile che un ulteriore elemento di influenza sul ritardo della
diffusione della firma digitale possa essere rinvenuto nella particolarità
che l’architettura di essa ben si adatta alle transazioni nella quali
l’identità del contraente non è indifferente, ma anzi, assume un tale
rilievo da richiederne certa identificazione. Al contrario, nella
stragrande maggioranza dei contratti conclusi in rete, l’identità
dell’aderente all’offerta è assolutamente irrilevante, perché conta
solo la sua capacità di assolvere all’obbligazione finanziaria che
la conclusione del contratto implica. Si tratta, in altre parole,
di contratti conclusi fra imprenditori e consumatori, cui mal si attaglia
un sistema che poggia le sue basi proprio nel saper dare risposta
alla necessità di reciproca identificazione dei due interlocutori.
Inoltre, in tutti quei casi nei quali l’identità dei contraenti assume
rilevanza, è possibile che gli stessi abbiano già consuetudine di
rapporti e abbiano, quindi, sviluppato altri sistemi d’identificazione,
quali ad esempio, la semplice reciproca conoscenza della voce dell’uno
e dell’altro, in una conversazione telefonica205.
Il d.p.r. 513/97 non fornisce i requisiti della firma digitale, ma
rimanda, con l’art. 3, ad un successivo d.p.c.m. la definizione delle
regole tecniche per la formazione, trasmissione, duplicazione, riproduzione
e validazione dei documenti informatici206. Questa
scelta è stata evidentemente dettata dalla necessità di avere una
serie di norme flessibili, aggiornabili rapidamente in modo "da
non cristallizzare in norme troppo rigide il tumultuoso progresso
informatico, consentendo, attraverso continui aggiornamenti, di non
restare indietro rispetto all’evoluzione scientifica e tecnologica…"207.
Si è provveduto, quindi, a separare la base tecnica da quella giuridica
in modo tale da poter aggiornare la parte tecnica senza dover necessariamente
modificare il provvedimento legislativo208.
Note
195. GRAZIANI A., L’infrastruttura
e il suo valore strategico, in SCOTT W.G., MURTULA M., STECCO M.,
il commercio elettronico – ISEDI 1999 pag. 128
196. MICCOLI M., op. cit. pag. 232
197. BRESCIA S., In tema di firma digitale e
di documento informatico, in Nuove leggi civili 2000 pag. 3
198. SORU P., op. cit. pag. 207
199. PICCOLI P., ZANOLINI G., Il documento elettronico
e la firma digitale, in Rivista del Notariato 2000 pag. 879
200. GRAZIANI A., op. cit. pag. 130
201. GRAZIANI A., op. cit. pag. 130
202. VERZILI A., La firma digitale, in Bancaforte
lug-ago 1999 pag. 49
203. PICCOLI P., ZANOLINI G., Il documento elettronico
e la firma digitale, in Rivista del Notariato 2000 pag. 879
204. FAZIO A., Relazione della Banca d’Italia
31 maggio 2000, in Bancaforte set-ott 2000 pag. 27
205. MICCOLI M., op. cit. pag. 233
206. Si tratta del d.p.c.m. dell’8 febbraio 1999,
pubblicato in Gazz. Uff. n. 87 del 15 aprile 1999
207. ROGNETTA G., Immobilità reale e mobilità
virtuale antitesi al documento informatico, in Zaleuco, 1997
208. FLORINDI E., Il contratto digitale, in
Diritto dell’informazione e dell’informatica 1999, n.3
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