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Nel corso degli anni Novanta, la produzione normativa diventa molto
intensa, sia in termini quantitativi sia in termini di impatto sulla
struttura del sistema e, più in particolare, sull'operatività delle
banche. La filosofia di fondo che caratterizza l'azione del legislatore
(comunitario prima e nazionale poi) muta completamente rispetto al periodo
precedente: l'azione legislativa diventa più permissiva e liberista,
offrendo -di fatto- alle banche la possibilità di fare tutto quanto
non espressamente vietato. Si adotta un approccio fondato sulla liberalizzazione
dei comportamenti e sulla convinzione che devono essere le forze della
concorrenza a determinare le condizioni per la creazione, e lo sviluppo,
di un unico mercato a livello europeo.
Gli ambiti di liberalizzazione e deregolamentazione nei quali si interviene
riguardano essenzialmente tre aspetti dell'attività bancaria: le aree
di operatività delle banche; gli assetti istituzionali e proprietari
e la normativa sui processi di crescita.
Con la Direttiva n.646 del 15 dicembre 1989 (II Direttiva Bancaria)
si cerca di armonizzare, all'interno dei Paesi membri dell'Unione, le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso
degli operatori all'attività creditizia e il suo esercizio. Gli ambiti
disciplinati sono innumerevoli: di tipo istituzionale, con riferimento
alle partecipazioni detenibili dalle banche nelle imprese e viceversa;
di tipo patrimoniale, con riferimento ai livelli di capitalizzazione
da rispettare sulla base delle attività svolte; di tipo dimensionale,
con riferimento alle opportunità di sviluppo attraverso operazioni di
crescita esterna; di tipo operativo e funzionale, con riferimento alle
attività che le banche possono svolgere e alle modalità con le quali
possono farlo.
Mi soffermerò solo sull'ultimo punto in quanto direttamente connesso
agli argomenti trattati nella tesi.
La normativa comunitaria (poi recepita a livello nazionale) 15
introduce importanti variazioni nel modo di definire la banca e le sue
attività, che sono essenziali per comprendere le linee di evoluzione
strategica e competitiva delle banche italiane: si riconosce "il carattere
imprenditoriale dell'attività bancaria" 16
e viene ampliato l'insieme di operazioni che la banca può svolgere,
ammettendo "ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria
di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali" 17.
E' chiaro che un dettato del genere costituisce un eccezionale leva
propulsiva alla diversificazione e all'ampliamento dei propri prodotti
e servizi. Il Testo Unico disciplina anche un altro aspetto importante
dell'operatività: quello relativo al profilo temporale. L'erogazione
del credito a medio e lungo termine non è più appannaggio esclusivo
degli istituti di credito speciale, così come la raccolta a breve termine
non si concilia più soltanto con impieghi di pari scadenza. Ne consegue
una modificazione dei confini concorrenziali che si estendono ulteriormente
in quanto gli istituti che, in precedenza, effettuavano solo operazioni
a medio e lungo termine, si trovano ora a competere con istituti che
si occupavano soltanto di attività strettamente commerciali e viceversa.
Ci sono altri due provvedimenti -sempre di derivazione comunitaria-
che determinano effetti rilevanti sul funzionamento delle banche, seppur
destinati a disciplinare attività di intermediazione finanziaria diverse
da quella bancaria. Il primo, emanato nel luglio del 1996, è il decreto
legge Eurosim, attuativo della direttiva comunitaria 22/93 sui servizi
di investimento. Attraverso la riforma dei mercati regolamentati, questo
provvedimento apre nuovi spazi operativi nell'ambito dell'intermediazione
mobiliare, consentendo l'accesso alle negoziazioni a tutti gli intermediari
autorizzati, tra i quali possono rientrare anche le banche. Il secondo
testo normativo che disciplina lo svolgimento dell'attività di intermediazione
mobiliare è il Testo Unico della Finanza 18.
In particolare, l'istituzione delle Società di Gestione del Risparmio
(SGR) è da intendersi positivamente da un punto di vista strategico
ed economico, in quanto esse, seppur distaccate dalla banca, consentono
un'ottima interazione con il mercato e con le mutevoli esigenze della
clientela, in un momento in cui l'attività di gestione del risparmio
si rivela come un fattore critico di successo essenziale.
Oltre a questi aspetti, relativi alla liberalizzazione dell'attività
bancaria sotto il profilo operativo e funzionale, il decreto Eurosim
prima e il Testo Unico Bancario 19
poi, dettano norme ispirate al c.d. "principio del mutuo riconoscimento".
Secondo tale principio, un'impresa d'investimento comunitaria, autorizzata
ad esercitare l'attività nel proprio Paese d'origine, può offrire i
servizi ammessi al mutuo riconoscimento in qualsiasi Stato membro dell'Unione.
Questa ulteriore liberalizzazione, che interessa il profilo geografico
dello svolgimento dell'attività bancaria, ha come obiettivo di estendere
la concorrenza anche sotto il profilo spaziale.
Si conclude dunque affermando che la filosofia comune ai testi normativi
degli anni Novanta (e alla base del processo di integrazione europea)
è quella di favorire la liberalizzazione dei comportamenti dei soggetti
finanziari, al fine di allargare lo spazio competitivo, sia in termini
operativi che geografici.
Note:
15 - La direttiva 646/89/CEE è recepita
in Italia inizialmente con il d.lgs. 481/92 che contiene una nuova definizione
di attività bancaria e introduce il modello della banca universale;
tutta la materia è poi definitivamente riorganizzata e sistematizzata
nel decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia).
16 - D.lgs. 385/93- Art. 10, comma 1.
17 - D. lgs. 385/93- Art.10, comma 3.
18 - D. lgs. 24.02.1998, n. 58, " Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".
19 - Titolo II, Capo II, art.15-18.
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LA NUOVA
DINAMICA CONCORRENZIALE E LA RIDEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DISTRIBUTIVE
1.2 LE DETERMINANTI DELLA NUOVA DINAMICA CONCORRENZIALE
1.2.2 Le determinanti economiche
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