BANCALEX - Usura ed anatocismo
LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI USURA
Indice:
1. Introduzione
2. Categorie delle operazioni
creditizie
ai fini della normativa antiusura
1. Introduzione
L'art. 644, 3 comma c.p. rimanda alla legge il compito di
fissare il tasso soglia oltre il quale gli interessi pattuiti
sono usurari.
E' la legge 108/96 all'art. 2 che disciplina il procedimento
di determinazione del tasso soglia:
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti
da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento,
sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto
conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto dei
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed
ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti
ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito
avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione
dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria
di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Come si vede la scelta del legislatore è stata quella di fare riferimento
ad un parametro oggettivo, ai fini della determinazione del tasso
soglia.
Ma lo stesso art. 644, comma 3, prevede anche un'ipotesi di usurarietà
in concreto: sono infatti usurari gli interessi anche inferiori
al limite legale purché:
- il soggetto passivo si trovi in condizioni di difficoltà economica
e finanziaria;
- gli interessi pattuiti, avuto riguardo alle concrete modalità
del fatto, risultano comunque sproporzionati.
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