BANCALEX - Usura ed anatocismo

LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI USURA

Indice:
1. Introduzione
2.
Categorie delle operazioni creditizie
ai fini della normativa antiusura



1. Introduzione

L'art. 644, 3 comma c.p. rimanda alla legge il compito di fissare il tasso soglia oltre il quale gli interessi pattuiti sono usurari.

E' la legge 108/96 all'art. 2 che disciplina il procedimento di determinazione del tasso soglia:

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto dei Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Come si vede la scelta del legislatore è stata quella di fare riferimento ad un parametro oggettivo, ai fini della determinazione del tasso soglia.

Ma lo stesso art. 644, comma 3, prevede anche un'ipotesi di usurarietà in concreto: sono infatti usurari gli interessi anche inferiori al limite legale purché:
- il soggetto passivo si trovi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria;
- gli interessi pattuiti, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano comunque sproporzionati.



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