BANCALEX - Firma digitale



LA FIRMA DIGITALE E LA DISCPLINA ANTIRICICLAGGIO
di Paolo D'Agostino


In merito a un possibile utilizzo della firma digitale per l’identificazione dei contraenti ai fini dell’antiriciclaggio, l’Ufficio Italiano Cambi ha espresso la sua posizione in un apposito parere (1).

Secondo l’UIC non è possibile configurare l’identificazione dei certificatori della firma digitale quale idonea attestazione in quanto i soggetti in questione sono estranei alla normativa antiriciclaggio.

L’impiego della firma digitale nell’ambito della disciplina antiriciclaggio è valido “previa stipula di un'apposita convenzione tra intermediario e certificatore, in cui quest'ultimo si impegni ad effettuare l'identificazione in conformità degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio”. L’UIC inoltre riconosce la diversità delle normative in materia di antiriciclaggio e sulla firma digitale in quanto quest’ultima, in merito all’identificazione del contraente, non richiede obbligatoriamente il contatto fisico tra l’interessato ed il certificatore (2).

Pertanto deve essere assicurata la rispondenza delle procedure del certificatore ai principi della normativa antiriciclaggio. Il certificatore, secondo l’UIC, deve:

* prevedere, nel manuale operativo, che il procedimento di identificazione avvenga alla presenza del cliente e nel rispetto di tutti i requisiti sanciti dalla normativa antiriciclaggio;

* garantire la diffusione del provvedimento di revoca o sospensione e verificare, nella fase di rinnovo del certificato, l’identità del cliente.

Esaudite le condizioni indicate potrà essere stipulata la convenzione necessaria per l’identificazione del contraente ai fini della normativa antiriciclaggio mediante l’impiego della firma digitale. Resta ferma, secondo l’UIC, la responsabilità dell’intermediario committente, il quale dovrà “accertare che il dispositivo di firma sia stato rilasciato da un soggetto certificatore dotato di una disciplina in materia di identificazione conforme alle disposizioni antiriciclaggio nonché verificare, in sede di accensione del rapporto continuativo e nel momento dell'esecuzione dell'operazione, la validità della firma digitale”.

Tutti i certificatori identificano di persona il contraente, addirittura Finital prevede la possibilità dell’intervento di un notaio. Come si può notare da un esame dei manuali operativi, la principale difficoltà riguarda il rinnovo del certificato, in quanto solo Finital e Saritel prevedono la reidentificazione dei contraenti. I certificatori presentano diverse soluzioni per la gestione delle CSL (liste dei certificati sospesi) e delle CRL (liste dei certificati revocati), a mio parere la garanzia della diffusione del provvedimento di revoca o sospensione è data non dai singoli certificatori, ma dalla normativa sulla firma digitale, secondo la quale:

* si deve procedere “tempestivamente” alla revoca od alla sospensione del certificato (art. 28 comma 2 lettera h) DPR 445/2000)
* la pubblicazione dell’aggiornamento della lista di revoca o sospensione deve essere effettuata “immediatamente” in caso di compromissione della segretezza della chiave privata (art. 29 comma 5 e 34 comma 3 DPCM 8/2/1999)
* deve essere data ”immediata” pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche (art. 28 comma 2 lettera i) DPR 445/2000)


In sostanza non è chiaro il dettato dell’UIC: se “garantire la diffusione del provvedimento di revoca o sospensione” equivale alle previsioni normative sulla firma digitale, come a me pare, si deve concludere che le condizioni poste dall’Ufficio Italiano Cambi si riducano alla reidentificazione del contraente al rinnovo del certificato e alla stipula della convenzione tra intermediario e certificatore.

In merito ad un possibile utilizzo della firma elettronica “debole” nell’ambito della disciplina antiriciclaggio concordo con Ricchiuto (3), il quale si esprime in senso negativo in quanto non è prevista l’identificazione di persona per il rilascio della firma elettronica e la stessa non fornisce adeguate garanzie in termini di sicurezza. Non è stato ancora posto un quesito per la firma elettronica all’Ufficio Italiano Cambi, ma ritengo che un suo eventuale parere sarebbe negativo.


BIBLIOGRAFIA

o Ricchiuto, “Contratti bancari e assicurativi a distanza”, in “Bancamatica”, gennaio/febbraio 2002.

o Ufficio Italiano Cambi, “La firma digitale: strumento idoneo a identificare un soggetto ai sensi della normativa antiriciclaggio”, 14 giugno 2001.




25/01/2002


1 - Ufficio Italiano Cambi, “La firma digitale: strumento idoneo a identificare un soggetto ai sensi della normativa antiriciclaggio”, 14 giugno 2001.

2 - Art. 22 commi 2 e 3 DPCM 8/2/1999 (regolamento tecnico).

3 - Ricchiuto, “Contratti bancari e assicurativi a distanza”, in “Bancamatica”, gennaio/febbraio 2002.

 
 
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