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GIURISPRUDENZA

L’EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO
PRIVO DELLA FIRMA DIGITALE:
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 11445/2001


Cassazione civile, sez. lavoro
Sentenza n. 11445 del 6 settembre 2001



LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
PROVA DELL'ILLECITO SULLA BASE DI DOCUMENTI INFORMATICI
(Sezione Lavoro - Presidente V. Trezza - Relatore A. De Matteis)


MASSIMA
In tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, al sensi dell'art. 2712 c.c., e dell'art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate


Commento alla sentenza

Con la sentenza 11445/2001 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo un licenziamento per giusta causa intimato dalla Società Autostrade s.p.a. ad un suo dipendente, dove a fondamento e prova della giusta causa era stata prodotta una documentazione informatica. È la prima volta che viene esaminata espressamente dai giudici di legittimità l’efficacia probatoria del documento informatico.

Preliminarmente la Corte ha affermato come le informazioni fornite dal sistema informatico centrale della società Autostrade costituiscono un documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali e come tale giuridicamente rilevante ai sensi del d.p.r. 513/97.

Questo regolamento ha disciplinato l’efficacia probatoria all’art. 5. In particolare, il secondo comma prevede che i documenti privi della firma digitale hanno l’efficacia prevista dall’art. 2712 c.c. nel senso che vanno ricondotti tra le rappresentazioni meccaniche di fatti o di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Il principio espresso dalla norma è tanto chiaro quanto innovativo: il giudice può formare il suo convincimento anche solo sulla base di documenti informatici o meglio, per riadattarlo alla formulazione codicistica, solo sulla base di risultanze elettroniche.

Tuttavia la Cassazione ha posto a base della sua decisione, non soltanto la prova fornita dal documento informatico, ma anche altre circostanze esterne di riscontro. Si afferma, infatti, nella sentenza, che l’eventuale disconoscimento ex art. 2712 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della riproduzione (elettronica) all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Quindi, secondo la Corte, il documento informatico da solo non può fare prova dei fatti da esso rappresentati. Esso è, invece, un indizio, che se accompagnato da ulteriori mezzi di prova, permette il formarsi di una presunzione semplice ex art. 2729 c.c.

La sola novità, quindi, introdotta da questa sentenza è che si è esaminata espressamente per la prima volta l’efficacia probatoria del documento informatico. Il vero principio ivi espresso è che ai fini probatori il documento informatico privo della firma digitale non ha l’efficacia dell’art. 2712 c.c. (come dovrebbe essere e come afferma legislatore) ma quello di una presunzione semplice ex art. 2729 c.c.

Si tratta di una posizione da non condividere che, evidentemente, non tiene conto degli sviluppi normativi che ci sono stati dal d.p.r. 513/97 in poi. Guardando da un altro punto di vista si può, invece, ritenere che ora che è stato rotto il ghiaccio ed è stato fatto il primo passo, questa sentenza possa rappresentare un punto di rottura per una nuova giurisprudenza che faccia finalmente propri i principi della normativa del documento informatico.


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