GIURISPRUDENZA
L’EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO
PRIVO DELLA FIRMA DIGITALE:
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 11445/2001
Cassazione civile, sez. lavoro
Sentenza n. 11445 del 6 settembre 2001
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
PROVA DELL'ILLECITO SULLA BASE DI DOCUMENTI INFORMATICI
(Sezione Lavoro - Presidente V. Trezza - Relatore A. De Matteis)
MASSIMA
In tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti
da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione
possono costituire, al sensi dell'art. 2712 c.c., e dell'art.
5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto
contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico
e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva
congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate
Commento alla sentenza
Con la sentenza 11445/2001 la Corte di Cassazione ha ritenuto
legittimo un licenziamento per giusta causa intimato dalla Società
Autostrade s.p.a. ad un suo dipendente, dove a fondamento e
prova della giusta causa era stata prodotta una documentazione
informatica. È la prima volta che viene esaminata espressamente
dai giudici di legittimità l’efficacia probatoria del documento
informatico.
Preliminarmente la Corte ha affermato come le informazioni fornite
dal sistema informatico centrale della società Autostrade costituiscono
un documento informatico rappresentativo delle operazioni di
incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali
e come tale giuridicamente rilevante ai sensi del d.p.r. 513/97.
Questo regolamento ha disciplinato l’efficacia probatoria all’art.
5. In particolare, il secondo comma prevede che i documenti
privi della firma digitale hanno l’efficacia prevista dall’art.
2712 c.c. nel senso che vanno ricondotti tra le rappresentazioni
meccaniche di fatti o di cose, le quali formano piena prova
dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale
sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle
cose medesime.
Il principio espresso dalla norma è tanto chiaro quanto innovativo:
il giudice può formare il suo convincimento anche solo
sulla base di documenti informatici o meglio, per riadattarlo
alla formulazione codicistica, solo sulla base di risultanze
elettroniche.
Tuttavia la Cassazione ha posto a base della sua decisione,
non soltanto la prova fornita dal documento informatico, ma
anche altre circostanze esterne di riscontro. Si afferma, infatti,
nella sentenza, che l’eventuale disconoscimento ex art. 2712
c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della
riproduzione (elettronica) all’originale anche attraverso altri
mezzi di prova, comprese le presunzioni. Quindi, secondo la
Corte, il documento informatico da solo non può fare prova dei
fatti da esso rappresentati. Esso è, invece, un indizio,
che se accompagnato da ulteriori mezzi di prova, permette il
formarsi di una presunzione semplice ex art. 2729 c.c.
La sola novità, quindi, introdotta da questa sentenza è che
si è esaminata espressamente per la prima volta l’efficacia
probatoria del documento informatico. Il vero principio ivi
espresso è che ai fini probatori il documento informatico privo
della firma digitale non ha l’efficacia dell’art. 2712 c.c.
(come dovrebbe essere e come afferma legislatore) ma quello
di una presunzione semplice ex art. 2729 c.c.
Si tratta di una posizione da non condividere che, evidentemente,
non tiene conto degli sviluppi normativi che ci sono stati dal
d.p.r. 513/97 in poi. Guardando da un altro punto di vista si
può, invece, ritenere che ora che è stato rotto il ghiaccio
ed è stato fatto il primo passo, questa sentenza possa rappresentare
un punto di rottura per una nuova giurisprudenza che faccia
finalmente propri i principi della normativa del documento informatico.
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