GIURISPRUDENZA
L’EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO
PRIVO DELLA FIRMA DIGITALE:
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 11445/2001
Cassazione civile, sez. lavoro
Sentenza n. 11445 del 6 settembre 2001
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
PROVA DELL'ILLECITO SULLA BASE DI DOCUMENTI INFORMATICI
(Sezione Lavoro - Presidente V. Trezza - Relatore A. De Matteis)
MASSIMA
In tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti
da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione
possono costituire, al sensi dell'art. 2712 c.c., e dell'art.
5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto
contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico
e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva
congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore
al casello di (omissis), previa rituale contestazione
dell'addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione
dei pedaggi, biglietti "premagnetizzati" della stazione autostradale
di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti
nei suoi documenti di incasso.
L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore
della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata
dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.
Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente
giusta causa di licenziamento, sulla base dei dati risultanti
dal sistema informatico della società Autostrade, il cui funzionamento
veniva illustrato dai testi escussi, e minuziosamente riportato
in sentenza, valutati congiuntamente con circostanze esterne
oggetto di prova testimoniale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il
T., con unico motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod.civ. (art.
360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della controversia,
motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti
decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura
la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione
sull'elaborato informatico del computer centrale operante presso
la sede di Firenze, di cui contestava la valenza probatoria.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli
atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione
e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità
di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato su
tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei
vari tipi di documenti informatici.
Intanto esso definisce il documento informatico come la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le informazioni
fornite dal sistema informatico centrale della società Autostrade
costituiscono documento informatico rappresentativo delle operazioni
di incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali.
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto,
e cioè quei documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili
se non per il tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici
in senso ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati
tramite l'elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato,
ai fini della presente causa, è tra: a) documento informatico
sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica
(artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della
forma scritta, anche ai fini dell'art. 1325 n. 4 e 1351 cod.civ.,
ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura
privata ai sensi dell'art. 2702 cod.civ. b) documenti informatici,
come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i quali
hanno l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod.civ.
(art. 5, comma 2), come già ritenuto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni
fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche
e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora
elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova
dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale
sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle
cose medesime".
Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre
tenere presente il consolidato insegnamento di questa Corte,
secondo cui il disconoscimento della conformità di una delle
riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod.civ. ai fatti rappresentati
non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art.
215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata,
perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione
e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della
scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare
la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di
prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090,
in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866
e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche,
Cass. 22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici
riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in
tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901
sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza
al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore
di centrale).
Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile
sul disconoscimento della conformità all'originale di copie
fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo
quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente
e immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia
1 solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento
di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice
libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi
circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto,
come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa
e concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).
Infine le norme poste dal codice civile in materia d'onere della
prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori,
attinenti al diritto sostanziale, vanno correlate con quelle
processuali relative al giudizio di, Cassazione; poiché la loro
violazione dà luogo ad "errores in iudicando", e non in "in
procedendo", il ricorrente interessato a fa valere nel giudizio
di Cassazione la violazione di dette norme ha l'onere di indicare
dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle
censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove
poste dal giudice "a quo" alla base della sentenza impugnata
e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto
probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni
della contestazione - disconoscimento della sottoscrizione,
contestazione della conformità della copia all'originale, ecc.
- nonché del modo e dell'occasione della medesima, ai fini della
valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass.
4 febbraio 2000 n. 1247).
Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di
giudici di merito, affermative della legittimità del licenziamento
disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in
maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria
di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass.
11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società
Autostrade, per inadempienze accertate con le registrazioni
informatiche; (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di inadempienze
di dipendente bancario risultanti dal sistema informatico).
In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento
secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata
come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare
assolto l'onere probatorio in tema di motivi del licenziamento,
sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito
alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20 gennaio
1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione
solo sul documento informatico risultante dall'elaborato centrale,
dotato peraltro di un programma di autodiagnosi continua, ma
su una serie di circostanze esterne di riscontro, riferite da
numerosi testi, tra 1e quali, con valore assorbente e decisivo,
quelle che nella stazione di presunta emissione dei biglietti
premagnetizzati, (omissis), erano stati sottratti 150 biglietti,
dei quali 34 risultati incassati dal T.; che nel tempo presumibilmente
occorrente per percorrere la distanza tra il casello di (omissis)
e quello di (omissis), dove operava il T., distante pochi chilometri,
non risultavano emessi tali biglietti; che le irregolarità contabili
afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari turni e
sulle varie piste o porte alle quali era addetto.
La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del
modo di funzionamento del sistema informatico centrale della
società Autostrade e con audizione di numerosi testi su di esso
e sulle circostanze esterne ad esso) e motivazione del giudice
del merito non merita le generiche censure del ricorrente (vedi
Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché
coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della
motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: In
tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un
sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono
costituire, ai sensi dell'art. 2712 cod.civ., e dell'art. 5,
comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato,
ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e
le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente
a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate
in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese
del presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni
per onorari di avvocato.
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