Al termine di questo lavoro si intendono proporre alcune considerazioni.
L'evoluzione tecnologica è ormai un fenomeno irreversibile entrato
in maniera indissolubile nella vita di ciascun individuo. Questa
conclusione, apparentemente banale e ripetuta senza sosta sui principali
media dei Paesi industrializzati, si deve però necessariamente tradurre
in un'evoluzione concreta dell'atteggiamento di ogni soggetto economico
che desidera giocare un ruolo da protagonista nella new economy.
Le banche, per rimanere all'avanguardia agli occhi dei clienti,
devono essere presenti sul web e lo devono fare anche in fretta
perché internet è un canale di distribuzione che non ha un proprietario
che lo gestisca o ne vigili il funzionamento. Fino ad oggi, le aziende
di credito hanno mantenuto il controllo dei canali distributivi
dei loro prodotti al fine di evitare l'ingresso di altri concorrenti
nella catena del valore della propria attività, limitando così le
possibilità di disintermediazione. Essendo una rete aperta, a basso
costo e ad alto potenziale di penetrazione, internet infrange le
barriere costituite dagli sportelli e permette l'ingresso a competitori
che non fanno parte del sistema. Già oggi è presente il fenomeno
delle quasi banche, soggetti che istituzionalmente operano molto
vicini al contesto bancario (Visa, American Express); ma l'aspetto
più rischioso potrà derivare dalle grandi imprese non bancarie,
che grazie agli elevati volumi di affari potranno avere l'interesse
a gestire direttamente i valori monetari transati con i loro clienti.
Le imprese produttrici di software sono, ad esempio, ormai in grado
di offrire dei pacchetti completi di e-banking a costi ridottissimi
facendo divenire le banche fornitrici preselezionati di un programma
di software (Microsoft Money, Quicken). Inoltre più ampia è l'offerta
dei competitori e dei nuovi entranti, maggiore è la velocità con
la quale gli istituti di credito sono obbligati ad adeguarsi a questa
nuova competizione per soddisfare le esigenze dei clienti.
Le banche si trovano comunque nella posizione ideale di mettere
a frutto il ragguardevole patrimonio informativo e di fidelizzazione
del cliente a vantaggio proprio e della collettività, grazie allo
strutturale radicamento nel territorio che permette a esse di entrare
in contatto con il maggior numero di famiglie e imprese. Se ciò
non avverrà, il rischio di una nuova e radicale disintermediazione
sarà concreto.
Al di là delle scelte strategiche o organizzative, la banca per
operare al meglio sul web, deve trovare un ambiente giuridico "favorevole".
La complessità e, per molti aspetti, l'inadeguatezza del quadro
normativo costituiscono, infatti, un fattore di rischio per lo sviluppo
dell'e-banking. In un contesto in cui le operazioni tendono a realizzarsi
in una prospettiva internazionale e dove si accentuano i profili
immateriali dei prodotti finanziari, le leggi attuali non possono
continuare a muoversi in un'ottica nazionale e riferirsi allo scambio
di beni materiali.
E' agevole intuire come l'esigenza di eliminare gli ostacoli che
ancora rallentano l'applicazione generalizzata della telematica
all'attività bancaria, in linea con i prevedibili sviluppi della
prassi, si scontri con la difficoltà di rivisitare concetti e criteri
tradizionali collaudati. A parte alcune positive eccezioni, la maggior
parte le legislazioni nazionali si rivelano inadeguate (quando non
di ostacolo) di fronte all'impiego dei moderni mezzi di comunicazione
elettronica: si pensi ai problemi di forma, quali l'esigenza dello
scritto o il requisito della firma o dell'autenticazione, ai problemi
inerenti la formazione del consenso delle parti, all'allocazione
delle responsabilità in caso di inadempimento o inesatto adempimento
della prestazione da parte delle banche, al diritto alla riservatezza,
alla sicurezza dei sistemi di pagamento ecc.
E' necessario, per ridurre l'area dell'incertezza legale, individuare
i principi e le regole giuridiche da applicare, e far sì che la
regolamentazione sia quanto più possibile uniforme per tutti gli
operatori economici, in modo da evitare penalizzazioni per quei
soggetti che sono sottoposti a ordinamenti nazionali più restrittivi,
ovvero situazioni di mancanza di tutela per i consumatori o, addirittura,
fenomeni di concorrenza fra ordinamenti.
Si dice che interattività e immediatezza siano sinonimi di internet,
i quali si traducono in termini giuridici con l'esigenza di certezza.
L'analisi delle attività bancarie on line ha individuato nell'ampio
ricorso all'autoregolamentazione e alla normazione secondaria, il
metodo più semplice ed anche il più immediato per far fronte ai
diversi problemi d'interpretazione e d'individuazione della disciplina
applicabile. Un approccio regolamentare soft, grazie alle sue caratteristiche
di flessibilità e elasticità, presenta indubbiamente il vantaggio
di offrire soluzioni in grado di oltrepassare i confini nazionali,
ben adattandosi alla non territorialità di internet. Ma solo una
soluzione pienamente efficace è in grado di garantire la piena certezza
del diritto, ergo solo una fonte normativa di rango primario è in
grado di assicurarla. Se in un'ottica nazionale questa fonte è la
legge, al di fuori dei confini nazionali è una convenzione internazionale.
Non mancano nel diritto bancario, esempi di convenzioni internazionali
che hanno efficacemente regolamentato importanti settori: la cambiale
con il r.d. 14-12-1933, n. 1669 e l'assegno con il r.d. 21-12-1933,
n. 1736 hanno dato esecuzione rispettivamente alle Convenzioni di
Ginevra del 1930 e del 1931 per l'unificazione nazionale delle relative
discipline.
All'orizzonte non si intravede la possibilità di una regolamentazione
internazionale dell'internet banking, si è ancora allo stadio iniziale
di dichiarazioni programmatiche e d'intenti, eppure non è utopistico
ipotizzarla perché poche regole, semplici, chiare e valide per tutti
servirebbero essere codificate.
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