CONCLUSIONE




Al termine di questo lavoro si intendono proporre alcune considerazioni.

L'evoluzione tecnologica è ormai un fenomeno irreversibile entrato in maniera indissolubile nella vita di ciascun individuo. Questa conclusione, apparentemente banale e ripetuta senza sosta sui principali media dei Paesi industrializzati, si deve però necessariamente tradurre in un'evoluzione concreta dell'atteggiamento di ogni soggetto economico che desidera giocare un ruolo da protagonista nella new economy.

Le banche, per rimanere all'avanguardia agli occhi dei clienti, devono essere presenti sul web e lo devono fare anche in fretta perché internet è un canale di distribuzione che non ha un proprietario che lo gestisca o ne vigili il funzionamento. Fino ad oggi, le aziende di credito hanno mantenuto il controllo dei canali distributivi dei loro prodotti al fine di evitare l'ingresso di altri concorrenti nella catena del valore della propria attività, limitando così le possibilità di disintermediazione. Essendo una rete aperta, a basso costo e ad alto potenziale di penetrazione, internet infrange le barriere costituite dagli sportelli e permette l'ingresso a competitori che non fanno parte del sistema. Già oggi è presente il fenomeno delle quasi banche, soggetti che istituzionalmente operano molto vicini al contesto bancario (Visa, American Express); ma l'aspetto più rischioso potrà derivare dalle grandi imprese non bancarie, che grazie agli elevati volumi di affari potranno avere l'interesse a gestire direttamente i valori monetari transati con i loro clienti. Le imprese produttrici di software sono, ad esempio, ormai in grado di offrire dei pacchetti completi di e-banking a costi ridottissimi facendo divenire le banche fornitrici preselezionati di un programma di software (Microsoft Money, Quicken). Inoltre più ampia è l'offerta dei competitori e dei nuovi entranti, maggiore è la velocità con la quale gli istituti di credito sono obbligati ad adeguarsi a questa nuova competizione per soddisfare le esigenze dei clienti.

Le banche si trovano comunque nella posizione ideale di mettere a frutto il ragguardevole patrimonio informativo e di fidelizzazione del cliente a vantaggio proprio e della collettività, grazie allo strutturale radicamento nel territorio che permette a esse di entrare in contatto con il maggior numero di famiglie e imprese. Se ciò non avverrà, il rischio di una nuova e radicale disintermediazione sarà concreto.

Al di là delle scelte strategiche o organizzative, la banca per operare al meglio sul web, deve trovare un ambiente giuridico "favorevole". La complessità e, per molti aspetti, l'inadeguatezza del quadro normativo costituiscono, infatti, un fattore di rischio per lo sviluppo dell'e-banking. In un contesto in cui le operazioni tendono a realizzarsi in una prospettiva internazionale e dove si accentuano i profili immateriali dei prodotti finanziari, le leggi attuali non possono continuare a muoversi in un'ottica nazionale e riferirsi allo scambio di beni materiali.

E' agevole intuire come l'esigenza di eliminare gli ostacoli che ancora rallentano l'applicazione generalizzata della telematica all'attività bancaria, in linea con i prevedibili sviluppi della prassi, si scontri con la difficoltà di rivisitare concetti e criteri tradizionali collaudati. A parte alcune positive eccezioni, la maggior parte le legislazioni nazionali si rivelano inadeguate (quando non di ostacolo) di fronte all'impiego dei moderni mezzi di comunicazione elettronica: si pensi ai problemi di forma, quali l'esigenza dello scritto o il requisito della firma o dell'autenticazione, ai problemi inerenti la formazione del consenso delle parti, all'allocazione delle responsabilità in caso di inadempimento o inesatto adempimento della prestazione da parte delle banche, al diritto alla riservatezza, alla sicurezza dei sistemi di pagamento ecc.

E' necessario, per ridurre l'area dell'incertezza legale, individuare i principi e le regole giuridiche da applicare, e far sì che la regolamentazione sia quanto più possibile uniforme per tutti gli operatori economici, in modo da evitare penalizzazioni per quei soggetti che sono sottoposti a ordinamenti nazionali più restrittivi, ovvero situazioni di mancanza di tutela per i consumatori o, addirittura, fenomeni di concorrenza fra ordinamenti.

Si dice che interattività e immediatezza siano sinonimi di internet, i quali si traducono in termini giuridici con l'esigenza di certezza. L'analisi delle attività bancarie on line ha individuato nell'ampio ricorso all'autoregolamentazione e alla normazione secondaria, il metodo più semplice ed anche il più immediato per far fronte ai diversi problemi d'interpretazione e d'individuazione della disciplina applicabile. Un approccio regolamentare soft, grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e elasticità, presenta indubbiamente il vantaggio di offrire soluzioni in grado di oltrepassare i confini nazionali, ben adattandosi alla non territorialità di internet. Ma solo una soluzione pienamente efficace è in grado di garantire la piena certezza del diritto, ergo solo una fonte normativa di rango primario è in grado di assicurarla. Se in un'ottica nazionale questa fonte è la legge, al di fuori dei confini nazionali è una convenzione internazionale.

Non mancano nel diritto bancario, esempi di convenzioni internazionali che hanno efficacemente regolamentato importanti settori: la cambiale con il r.d. 14-12-1933, n. 1669 e l'assegno con il r.d. 21-12-1933, n. 1736 hanno dato esecuzione rispettivamente alle Convenzioni di Ginevra del 1930 e del 1931 per l'unificazione nazionale delle relative discipline.

All'orizzonte non si intravede la possibilità di una regolamentazione internazionale dell'internet banking, si è ancora allo stadio iniziale di dichiarazioni programmatiche e d'intenti, eppure non è utopistico ipotizzarla perché poche regole, semplici, chiare e valide per tutti servirebbero essere codificate.



 
 
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