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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.4 L'AVVIO DEL RAPPORTO
6.4.4 L'INFORMATIVA DA ACQUISIRE DAI CLIENTI
Le banche sono tenute all'adempimento dell'obbligo di "acquisire
le informazioni necessarie dai clienti" (art. 21, comma 1, lett.
b TUF) ben sintetizzato nella formula inglese know your costumer
440. In particolare, prima
dell'inizio della prestazione del servizio, "devono chiedere all'investitore
notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché la sua propensione al rischio" (art. 28, comma 1, lett. a
del regolamento n. 11522/98).
La finalità della norma è quella di imporre all'intermediario di
assumere dal cliente le più complete ed accurate informazioni afferenti
la sua situazione finanziaria affinché possa valutare se l'operazione
dal cliente proposta (o allo stesso suggerita) sia compatibile con
le sue capacità economiche.
Il Tribunale di Milano ha affermato in relazione all'abrogato art.
6 della legge 1/91 avente la medesima ratio dell'art. 21 del TUF
che "attraverso l'obbligo di acquisire informazioni sulla situazione
finanziaria dei clienti, non si vuole tutelare solamente l'interesse
dell'impresa intermediatrice, ma anche i clienti e il mercato in
generale, imponendo, sia pure indirettamente, uno specifico obbligo
di correttezza in forza del quale i clienti non devono essere esposti
a rischi sproporzionati, non solo alle loro possibilità, ma anche
alle loro esigenze finanziarie, rischi che poi finiscono per ricadere
sul mercato globalmente inteso" 441.
La vigente disciplina non indica specifiche procedure e modalità
di acquisizione delle informazioni sull'investitore; la definizione
di esse è conseguentemente rimessa alla discrezionalità degli operatori.
La Consob peraltro invita gli intermediari a non sollecitare in
alcun modo il rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni
richieste; il principio, di rilievo generale, assume particolare
importanza nel caso del trading on line, in considerazione delle
aggressive strategie operative intraday che lo stesso può sottendere
442.
Rispetto al primo regolamento emanato in materia (con la deliberazione
n. 5387 del 1° luglio 1991) la Consob ha eliminato l'obbligo della
forma scritta tra le modalità di raccolta delle informazioni, ma
ha invece ritenuto che l'eventuale rifiuto del cliente di fornire
le notizie richieste deve "risultare dal contratto (...), ovvero
da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore" (art. 28,
comma 1, lett. a del regolamento n. 11522/98): non risultano quindi,
ammesse forme alternative di espressione del rifiuto 443.
Note
440 - DI MAIO F., l'informazione e la valutazione
di adeguatezza nella promozione via internet, in Le Società 2000
n 3 pag. 292
441 - Trib. Milano 20 febbraio 1997, n. 1888
442 - Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile
2000
443 - DI MAIO F., op. cit. pag. 292
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