CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.4 L'AVVIO DEL RAPPORTO

6.4.4 L'INFORMATIVA DA ACQUISIRE DAI CLIENTI

Le banche sono tenute all'adempimento dell'obbligo di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti" (art. 21, comma 1, lett. b TUF) ben sintetizzato nella formula inglese know your costumer 440. In particolare, prima dell'inizio della prestazione del servizio, "devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio" (art. 28, comma 1, lett. a del regolamento n. 11522/98).

La finalità della norma è quella di imporre all'intermediario di assumere dal cliente le più complete ed accurate informazioni afferenti la sua situazione finanziaria affinché possa valutare se l'operazione dal cliente proposta (o allo stesso suggerita) sia compatibile con le sue capacità economiche.

Il Tribunale di Milano ha affermato in relazione all'abrogato art. 6 della legge 1/91 avente la medesima ratio dell'art. 21 del TUF che "attraverso l'obbligo di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria dei clienti, non si vuole tutelare solamente l'interesse dell'impresa intermediatrice, ma anche i clienti e il mercato in generale, imponendo, sia pure indirettamente, uno specifico obbligo di correttezza in forza del quale i clienti non devono essere esposti a rischi sproporzionati, non solo alle loro possibilità, ma anche alle loro esigenze finanziarie, rischi che poi finiscono per ricadere sul mercato globalmente inteso" 441.

La vigente disciplina non indica specifiche procedure e modalità di acquisizione delle informazioni sull'investitore; la definizione di esse è conseguentemente rimessa alla discrezionalità degli operatori. La Consob peraltro invita gli intermediari a non sollecitare in alcun modo il rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni richieste; il principio, di rilievo generale, assume particolare importanza nel caso del trading on line, in considerazione delle aggressive strategie operative intraday che lo stesso può sottendere 442.

Rispetto al primo regolamento emanato in materia (con la deliberazione n. 5387 del 1° luglio 1991) la Consob ha eliminato l'obbligo della forma scritta tra le modalità di raccolta delle informazioni, ma ha invece ritenuto che l'eventuale rifiuto del cliente di fornire le notizie richieste deve "risultare dal contratto (...), ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore" (art. 28, comma 1, lett. a del regolamento n. 11522/98): non risultano quindi, ammesse forme alternative di espressione del rifiuto 443.




Note

440 - DI MAIO F., l'informazione e la valutazione di adeguatezza nella promozione via internet, in Le Società 2000 n 3 pag. 292
441 - Trib. Milano 20 febbraio 1997, n. 1888
442 - Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile 2000
443 - DI MAIO F., op. cit. pag. 292

 
 
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