CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.9 L’AUTOREGOLAMENTAZIONE

Nel campo del commercio elettronico è di tutta evidenza, per ridurre l’area dell’incertezza legale, l’esigenza di individuare i principi e le regole giuridiche da applicare e poi di fare in modo che la regolamentazione sia quanto più possibile uniforme per tutti gli operatori economici, in modo da evitare penalizzazioni per quei soggetti che siano sottoposti a ordinamenti nazionali più restrittivi, oppure situazioni di mancanza di tutela per i consumatori o addirittura fenomeni di concorrenza fra ordinamenti. Esiste però un’ulteriore esigenza da tenere presente: poiché è impensabile che un fenomeno così complesso e in rapida evoluzione sia disciplinato in modo ferreo solo da norme di legge, è indispensabile fare il più ampio ricorso all’autoregolamentazione, che può integrare i principi basilari della disciplina legislativa, facendo leva, grazie alla duttilità e idoneità a superare talune difficoltà, sullo sviluppo del senso di responsabilità, sulla correttezza nei comportamenti, sull’equilibrio nella valutazione delle esigenze dei vari attori del mercato256.

L’incidenza del commercio elettronico sui principi fondamentali del diritto dei contratti e le differenze che caratterizzano le discipline nazionali in materia, hanno consigliato, sul piano comunitario ma anche internazionale, l’adozione di approcci regolatori soft i cui risultati possano anzitutto servire agli Stati come modello per individuare i profili delle proprie legislazioni da modificare ed aggiornare. In quest’ottica gli sforzi intesi a stabilire le regole di base del commercio elettronico si sono concentrati, più che sull’introduzione di nuove norme, sulla rivisitazione delle ratio e delle funzioni di istituti giuridici tradizionali, con lo scopo principale di introdurre nel contesto "dematerializzato", tipico dell’e-commerce, istituti equivalenti, capaci di assolvere efficacemente le stesse funzioni dei primi. Accanto al perfezionamento di strumenti tipicamente normativi, la ricordata struttura decentrata ha incoraggiato la creazione di organismi privati di autocontrollo, destinati a cooperare con le autorità pubbliche, nonché l’elaborazione di codici di autoregolamentazione e di norme comportamentali autogene (c.d. netiquette), senza dubbio in grado di adeguarsi più agevolmente alla velocità di evoluzione del fenomeno in esame257.

In ambito comunitario l’autoregolamentazione è oggetto di costante azione di incoraggiamento. Prima ancora della diffusione del commercio elettronico la Commissione elaborò la raccomandazione del 7 aprile 1992 relativa a codici di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza.

La direttiva sul commercio elettronico 2000/31 fa ampi riferimenti ai codici di condotta:
- uno degli obiettivi che la direttiva intende perseguire è quello di riavvicinare talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano (…) i codici di condotta (art. 1, comma 2);
- gli Stati membri provvedono affinché salvo diverso accordo tra le parti diverse dai consumatori, il prestatore indichi "gli eventuali codici di condotta pertinenti cui aderisce nonché come accedervi per via elettronica" (art. 10, comma 2);
- L’art. 16 prevede la trasmissione dei progetti di tali codici condotta agli organi comunitari affinché gli stessi ne verifichino la conformità ai principi contenuti nella direttiva, la loro diffusione in via elettronica, il monitoraggio a livello nazionale degli stessi onde assicurarne la costante aderenza alla prassi che si sviluppano nel comparto del commercio elettronico.

La proposta di direttiva sulla vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori fa riferimento ai codici di condotta nel considerando 16 bis ove è previsto che, per garantire una protezione ottimale del consumatore, è importante che questi sia sufficientemente informato sulle disposizioni della presente direttiva e eventualmente sui codici di condotta esistenti in questo settore.

In materia di autoregolamentazione è opportuno fare una distinzione tra codici emanati in attuazione di norme di legge e codici che esprimono la volontà della categoria o di un singolo suo componente di intervenire al di là della disciplina legislativa per indurre gli operatori ad adottare in concreto comportamenti ispirati a standard etici258.

In ambito nazionale un esempio di codice di comportamento previsto dalle leggi è il codice degli intermediari autorizzati alla prestazione di investimento e accessori che trova la sua fonte normativa nell’art. 58 del regolamento Consob 11522/98, ora adottato anche dall’ABI.

Tra i codici di autoregolamentazione, a livello nazionale, appartengono al settore bancario e finanziario il codice ABI del 1996 ed il codice deontologico di Assogestioni, l’associazione delle società che svolgono attività di gestione del risparmio259.

Rientrano in questo campo anche i codici etici aziendali, cioè quei documenti che raccolgono norme di comportamento per manager e dipendenti, allo scopo di orientarli sugli atti da evitare e da compiere per preservare e valorizzare l’immagine aziendale. La Comit è stata la prima delle maggiori banche italiane ad assumere questa iniziativa.

A livello internazionale va ricordata l’iniziativa della Camera di Commercio Internazionale che ha avviato i lavori per l’elaborazione di Uniform Rules and Guidelines Trade and Settlement (URGETS) per le transazioni business to business. Si tratta di un complesso di regole – dedotte dalla prassi degli operatori economici del settore – che si applicano solo se espressamente richiamate dalle parti del contratto. Tali regole intendono proporsi come un’utile disciplina accessoria per quei profili del rapporto ove si voglia superare, con una pattuizione bilaterale, la potenziale incertezza nelle norme di legge.






Note

256. RIOLO F., op. cit. pag. 209
257. MARINI L., op. cit. pag. 336
258. RIOLO F., op. cit. pag. 215
259. RIOLO F., op. cit. pag. 216




 
 
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