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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.9 L’AUTOREGOLAMENTAZIONE
Nel campo del commercio elettronico è di tutta evidenza, per ridurre
l’area dell’incertezza legale, l’esigenza di individuare i principi
e le regole giuridiche da applicare e poi di fare in modo che la regolamentazione
sia quanto più possibile uniforme per tutti gli operatori economici,
in modo da evitare penalizzazioni per quei soggetti che siano sottoposti
a ordinamenti nazionali più restrittivi, oppure situazioni di mancanza
di tutela per i consumatori o addirittura fenomeni di concorrenza
fra ordinamenti. Esiste però un’ulteriore esigenza da tenere presente:
poiché è impensabile che un fenomeno così complesso e in rapida evoluzione
sia disciplinato in modo ferreo solo da norme di legge, è indispensabile
fare il più ampio ricorso all’autoregolamentazione, che può integrare
i principi basilari della disciplina legislativa, facendo leva, grazie
alla duttilità e idoneità a superare talune difficoltà, sullo sviluppo
del senso di responsabilità, sulla correttezza nei comportamenti,
sull’equilibrio nella valutazione delle esigenze dei vari attori del
mercato256.
L’incidenza del commercio elettronico sui principi fondamentali del
diritto dei contratti e le differenze che caratterizzano le discipline
nazionali in materia, hanno consigliato, sul piano comunitario ma
anche internazionale, l’adozione di approcci regolatori soft i cui
risultati possano anzitutto servire agli Stati come modello per individuare
i profili delle proprie legislazioni da modificare ed aggiornare.
In quest’ottica gli sforzi intesi a stabilire le regole di base del
commercio elettronico si sono concentrati, più che sull’introduzione
di nuove norme, sulla rivisitazione delle ratio e delle funzioni di
istituti giuridici tradizionali, con lo scopo principale di introdurre
nel contesto "dematerializzato", tipico dell’e-commerce,
istituti equivalenti, capaci di assolvere efficacemente le stesse
funzioni dei primi. Accanto al perfezionamento di strumenti tipicamente
normativi, la ricordata struttura decentrata ha incoraggiato la creazione
di organismi privati di autocontrollo, destinati a cooperare con le
autorità pubbliche, nonché l’elaborazione di codici di autoregolamentazione
e di norme comportamentali autogene (c.d. netiquette), senza dubbio
in grado di adeguarsi più agevolmente alla velocità di evoluzione
del fenomeno in esame257.
In ambito comunitario l’autoregolamentazione è oggetto di costante
azione di incoraggiamento. Prima ancora della diffusione del commercio
elettronico la Commissione elaborò la raccomandazione del 7 aprile
1992 relativa a codici di comportamento per la tutela dei consumatori
in materia di contratti negoziati a distanza.
La direttiva sul commercio elettronico 2000/31 fa ampi riferimenti
ai codici di condotta:
- uno degli obiettivi che la direttiva intende perseguire è quello
di riavvicinare talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione
che interessano (…) i codici di condotta (art. 1, comma 2);
- gli Stati membri provvedono affinché salvo diverso accordo tra le
parti diverse dai consumatori, il prestatore indichi "gli eventuali
codici di condotta pertinenti cui aderisce nonché come accedervi per
via elettronica" (art. 10, comma 2);
- L’art. 16 prevede la trasmissione dei progetti di tali codici condotta
agli organi comunitari affinché gli stessi ne verifichino la conformità
ai principi contenuti nella direttiva, la loro diffusione in via elettronica,
il monitoraggio a livello nazionale degli stessi onde assicurarne
la costante aderenza alla prassi che si sviluppano nel comparto del
commercio elettronico.
La proposta di direttiva sulla vendita a distanza dei servizi finanziari
ai consumatori fa riferimento ai codici di condotta nel considerando
16 bis ove è previsto che, per garantire una protezione ottimale del
consumatore, è importante che questi sia sufficientemente informato
sulle disposizioni della presente direttiva e eventualmente sui codici
di condotta esistenti in questo settore.
In materia di autoregolamentazione è opportuno fare una distinzione
tra codici emanati in attuazione di norme di legge e codici che esprimono
la volontà della categoria o di un singolo suo componente di intervenire
al di là della disciplina legislativa per indurre gli operatori ad
adottare in concreto comportamenti ispirati a standard etici258.
In ambito nazionale un esempio di codice di comportamento previsto
dalle leggi è il codice degli intermediari autorizzati alla prestazione
di investimento e accessori che trova la sua fonte normativa nell’art.
58 del regolamento Consob 11522/98, ora adottato anche dall’ABI.
Tra i codici di autoregolamentazione, a livello nazionale, appartengono
al settore bancario e finanziario il codice ABI del 1996 ed il codice
deontologico di Assogestioni, l’associazione delle società che svolgono
attività di gestione del risparmio259.
Rientrano in questo campo anche i codici etici aziendali, cioè quei
documenti che raccolgono norme di comportamento per manager e dipendenti,
allo scopo di orientarli sugli atti da evitare e da compiere per preservare
e valorizzare l’immagine aziendale. La Comit è stata la prima delle
maggiori banche italiane ad assumere questa iniziativa.
A livello internazionale va ricordata l’iniziativa della Camera di
Commercio Internazionale che ha avviato i lavori per l’elaborazione
di Uniform Rules and Guidelines Trade and Settlement (URGETS) per
le transazioni business to business. Si tratta di un complesso di
regole – dedotte dalla prassi degli operatori economici del settore
– che si applicano solo se espressamente richiamate dalle parti del
contratto. Tali regole intendono proporsi come un’utile disciplina
accessoria per quei profili del rapporto ove si voglia superare, con
una pattuizione bilaterale, la potenziale incertezza nelle norme di
legge.
Note
256. RIOLO F., op. cit. pag.
209
257. MARINI L., op. cit. pag. 336
258. RIOLO F., op. cit. pag. 215
259. RIOLO F., op. cit. pag. 216
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