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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge
n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come:
"legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalita'
indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui
esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni,
iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione
di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle norme
a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui
all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito
indicato come: "T.U.L.P.S.";
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori
a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui
all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;
c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego
di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974,
n. 298;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione
nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della
legge 3 febbraio 1989, n. 39;
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva
di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza
di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro
per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni
di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo
127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle
leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese
artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei
marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori
creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.
108;
n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione
all'elenco previsto dall'articolo 3.
2. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni
o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita',
ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano,
senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio
italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attivita'
esercitata, ogni successiva variazione, nonche' i provvedimenti
di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione
eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza
i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.
Art. 2. Requisiti di onorabilita'
1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme
di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di
onorabilita' per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
1 quelli di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
Art. 3. Agenzia in attivita' finanziaria
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia
in attivita' finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1,
lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito
presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica
il contenuto dell'attivita' indicata al comma 1, stabilisce
le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento di altre
attivita' professionali, prevede in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio
nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi
sede legale all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono
le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea
ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo
2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a
tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti nel regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attivita'
di agenzia in attivita' finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di onorabilita' stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente
ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel
territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica
stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in capo
ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del comma
3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del
testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono
la propria attivita' esclusivamente per il tramite di persone
fisiche iscritte nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco
per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente
decreto. A tal fine, puo' richiedere la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi
termini. Esso puo', altresi', chiedere la collaborazione del
nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione
nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco
per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente
decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di
esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione
cautelare dall'elenco.
Art. 4. Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione
di operazioni sospette
1. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, le attivita' indicate alle lettere a) , b) , c) , d) , g)
, i) , e m), nonche' ai soggetti indicati nell'articolo 3, si
applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione
previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo
2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti
dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 197/1991.
2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, le attivita' indicate alle lettere e) , f) , h) e l), si
applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti
nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n.
197/1991.
3. Per i soggetti che esercitano le attivita' previste nell'articolo
1, comma 1, lettere a) , b) , e) , f) , h) ed l), gli obblighi
di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni
si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli
articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano le attivita' di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di identificazione
dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono
integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3,
del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale
dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.
4. Per i soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo
1, comma 1, lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione
previsti dall'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo
2 della legge n. 197/1991, si applicano anche per le operazioni
di acquisto o di cambio di: "fiches" o altri mezzi di gioco
di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo
16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi
del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della
legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell'articolo
3-bis della stessa legge.
6. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano
con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili
desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime
di riservatezza previsto per gli archivi di polizia.
7. Le autorita' competenti a norma dell'articolo 1, comma 2,
gli organi cui sono demandate le attivita' di controllo e il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
nell'ambito delle rispettive competenze, segnalano all'UIC le
ipotesi di omissione delle segnalazioni previste dall'articolo
3 della legge n. 197/1991, rilevate nell'effettuazione di ispezioni
o nell'esercizio di altre forme di controllo nei confronti dei
soggetti che svolgono le attivita' indicate nell'articolo 1.
8. Avendo riguardo alla diversa natura delle attivita' indicate
nell'articolo 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni
interessate, su proposta dell'UIC, stabilisce:
a) le modalita' di identificazione della clientela e di registrazione
delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche
con riferimento alle ipotesi di frazionamento e all'individuazione
di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni
contenute nel presente decreto e nella legge n. 197/1991 e alle
modalita' della loro tenuta;
b) le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni
di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991.
Art. 5. C o n t r o l l i
1. Ferme restando le competenze delle autorita' competenti a
norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate
le attivita' di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi
finanziari relativi al settore interessato, puo' indicare i
dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che
svolgono le attivita' indicate nell'articolo 1 devono comunicare
periodicamente. L'UIC puo', altresi', accedere direttamente
ai dati registrati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 197/1991
ed effettuare i trattamenti necessari.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 331 del codice di
procedura penale, l'UIC comunica senza ritardo alla Direzione
investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale
antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata,
i dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell'esercizio
delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare
l'attivita' di contrasto al riciclaggio.
3. Ferme restando le competenze delle autorita' indicate all'articolo
1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attivita' di
controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 10,
della legge n. 197/1991, con le facolta' di delega di cui all'articolo
3, comma 4, lettera f), della medesima legge.
Art. 6. S a n z i o n i
1. Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione,
previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della
legge n. 197/1991. Alle violazioni degli obblighi di segnalazione
di operazioni sospette, previsti dall'articolo 4, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n.
197/1991.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi
11, 12 e 13 della legge n. 197/1991.
3. Per la violazione prevista nell'articolo 5, comma 5, della
legge n. 197/1991, l'UIC contesta gli addebiti agli interessati,
valuta le deduzioni presentate entro trenta giorni e propone
al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica l'irrogazione della sanzione.
4. L'UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza
od il controllo sulle attivita' di cui all'articolo 1, le eventuali
violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto,
nonche' le sanzioni comminate dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 197/1991, per i provvedimenti di competenza.
5. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo
sulle attivita' di cui all'articolo 1 attivano il procedimento
di cancellazione dall'albo o dal ruolo o di revoca della licenza,
anche per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente
decreto legislativo, anche su segnalazione dell'UIC.
Art. 7. Disposizioni finali e transitorie
1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all'articolo
1, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel presente
decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso. Il collegio
sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti,
di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,
che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime.
L'UIC, d'intesa con le autorita' competenti, stabilisce modalita'
e termini per la trasmissione delle informazioni.
2. Ai promotori finanziari previsti dall'articolo 31 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agli agenti di assicurazione
iscritti nell'albo previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n.
48, si applica l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo
3 della legge n. 197/1991. Le segnalazioni di operazioni sospette
vanno trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante
agisce.
3. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto
sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel
presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso.
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