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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 52

 
REGOLAMENTO
RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
24 FEBBRAIO 1998, N. 58 IN MATERIA DI EMITTENTI

DL
24/02/98
n.58

regolamento
2. parte


(seconda parte del documento)


PARTE III
EMITTENTI


TITOLO I
PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 51 - Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:
a) "sponsor": l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari;
b) "covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;
c) "obbligazioni strutturate": 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

Art. 52 - Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto

1. Contestualmente all'inoltro alla società di gestione del mercato della domanda di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari gli emittenti trasmettono alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato 1I.

Art. 53 - Contenuto del prospetto

1. Il prospetto di quotazione è redatto secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e 5.

Art. 54 - Documento informativo sull'emittente

1. L'emittente che abbia redatto il documento informativo previsto dall'articolo 6 può comunicare alla Consob l'intenzione di utilizzarlo come parte del prospetto di quotazione per l'ammissione a quotazione trasmettendo, non appena disponibili, i documenti indicati nell'Allegato 1I.

2. In occasione di successive domande di ammissione a quotazione presentate dal medesimo emittente entro l'anno dalla pubblicazione del documento informativo sull'emittente può essere allegata, in luogo del prospetto, la sola nota integrativa.

Art. 55 - Istruttoria della Consob

1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7, comma 1.

2. Entro due mesi dalla data della domanda la Consob, verificata l'adozione del provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato, autorizza la pubblicazione del prospetto. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.

Art. 56 - Pubblicazione e aggiornamento del prospetto

1. Entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni il prospetto e l'eventuale nota integrativa sono resi pubblici mediante:
a) messa a disposizione presso la società di gestione del mercato e presso la sede dell'emittente con obbligo di consegnarne gratuitamente copia a chi ne faccia richiesta, insieme ai documenti contabili di informazione periodica pubblicati dopo l'eventuale redazione del documento informativo sull'emittente e agli altri documenti menzionati nel prospetto;
b) contestuale trasmissione alla Consob di copia del prospetto con firma in originale della dichiarazione di responsabilità e di altra copia riprodotta su strumento informatico.

2. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari oggetto della domanda di quotazione che sopravvenga o sia rilevato nel periodo intercorrente tra la data dell'autorizzazione e la data di inizio delle negoziazioni è rappresentato in apposito supplemento da allegare al prospetto e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per il prospetto. Si applica l'articolo 11, comma 2.

Art. 57 - Esenzione dalla redazione del prospetto

1. Qualora nei sei mesi precedenti la data della domanda sia stato pubblicato un prospetto informativo relativo ad una sollecitazione sui medesimi strumenti finanziari, comunicata ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, la Consob può consentire, in luogo di un nuovo prospetto, che il prospetto informativo già pubblicato sia corredato di una nota contenente l'aggiornamento delle informazioni e le integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 56 anche il prospetto informativo.

2. Qualora la domanda riguardi strumenti finanziari già ammessi alla quotazione ufficiale in altri Stati membri dell'Unione Europea da meno di sei mesi, la Consob, sentite le autorità competenti, può dispensare l'emittente dalla redazione del prospetto di quotazione salvo l'eventuale aggiornamento di quello autorizzato dalle predette autorità. Il prospetto, tradotto in lingua italiana, è sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesta la conformità a quello autorizzato ed è accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni indicate nell'articolo 58, lett. d).

3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un mercato regolamentato diverso dalla borsa, presenti la domanda per la quotazione in borsa delle azioni e di altri strumenti finanziari, la Consob può esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del prospetto se lo stesso abbia già pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 1B.

4. Gli emittenti strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 6, paragrafo 4, lett. a) e b), della Direttiva n. 80/390/CEE, come integrato dall'articolo 1 della Direttiva n. 94/18/CE, per l'ammissione a quotazione dei propri strumenti finanziari, anche diversi da quelli già ammessi a quotazione in uno o più Stati dell'Unione Europea se questi ultimi sono azioni, possono redigere, in luogo del prospetto di quotazione, una nota secondo lo schema in Allegato 1B.

Art. 58 - Riconoscimento del prospetto

1. La Consob autorizza la pubblicazione, quale prospetto di quotazione, del prospetto redatto in occasione di una quotazione o di una sollecitazione effettuata in uno Stato appartenente all' Unione Europea, conforme alla direttiva n. 80/390/CEE e approvato dall'autorità competente, a condizione che:
a) l'approvazione risulti da apposita attestazione dell'autorità estera contenente l'indicazione delle eventuali dispense o deroghe parziali e delle relative motivazioni, purché queste siano consentite dalla normativa italiana e in Italia sussistano le stesse circostanze che le giustificano;
b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana e sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesti la conformità a quello approvato;
c) la domanda di quotazione sia presentata nei tre mesi successivi alla sollecitazione;
d) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni sul regime fiscale italiano dei redditi prodotti dagli strumenti finanziari e l'indicazione dei soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori degli strumenti finanziari possono esercitare i loro diritti patrimoniali.

2. Qualora il prospetto debba essere redatto conformemente alla normativa vigente in uno Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla autorità competente di tale Stato, il progetto di prospetto inviato a tale autorità è trasmesso alla Consob ai fini del presente articolo.

3. La Consob può richiedere che nella nota siano inseriti ulteriori dati relativi al mercato italiano.

Capo II - Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, obbligazioni e covered warrant

Art. 59 - Norme applicabili

1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, obbligazioni e covered warrant si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.

Art. 60 - Quote di fondi chiusi

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi, se presentata entro dodici mesi dalla chiusura della sollecitazione, è allegata, in luogo del prospetto, una nota integrativa secondo lo schema in Allegato 1B. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previste dall'articolo 56 anche il prospetto informativo.

2. La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.

Art. 61 - Obbligazioni emesse da banche ed enti sovranazionali e covered warrant

1. Il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant sono costituiti da un documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'Allegato 1B.

2. La pubblicazione del documento informativo sull'emittente è autorizzata dalla Consob con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7, comma 3. La società di gestione del mercato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del documento. Il documento pubblicato è utilizzato per tutte le ammissioni effettuate fino all'approvazione del bilancio successivo, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 56, comma 2.

3. In occasione delle singole ammissioni la domanda è corredata della nota integrativa. Entro dieci giorni dalla data della domanda la Consob autorizza la pubblicazione della nota. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto. L'autorizzazione non è rilasciata se non è intervenuto il provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato.

Art. 62 - Obbligazioni e covered warrant emessi sulla base di un programma

1. Nei casi di obbligazioni e di covered warrant emessi sulla base di un programma il documento previsto dall'articolo 61, comma 1, è integrato dalla descrizione del programma.

2. Si applicano le restanti disposizioni dell'articolo 61. L'autorizzazione alla pubblicazione del documento non è rilasciata se non è intervenuto il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni e dei covered warrant oggetto del programma da parte della società di gestione del mercato.

Capo III - Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione all'investimento

Art. 63 - Prospetto informativo

1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'Allegato 1B, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione.

2. Gli emittenti non aventi strumenti finanziari quotati o diffusi che intendono effettuare una sollecitazione finalizzata alla quotazione possono pubblicare non prima di tre mesi della data prevista per l'operazione un documento informativo sull'emittente contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7, comma 2. Dopo tale pubblicazione è applicabile l'articolo 54, comma 2.

3. Il prospetto o il documento informativo sull'emittente e la nota integrativa sono resi pubblici nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8 e sono messi a disposizione anche presso la società di gestione del mercato.

Art. 64 - Obblighi informativi

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, agli emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata alla quotazione in un mercato regolamentato si applicano, in relazione al mercato di quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione alla Consob previsti nei Capi III e V del Titolo II della presente Parte.

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo I - Disposizioni generali

Art. 65 - Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:
a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari quotati in borsa in Italia;
b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni quotate in borsa in Italia;
c) "emittenti obbligazioni": i soggetti italiani che emettono obbligazioni quotate in borsa in Italia;

Capo II - Comunicazioni al pubblico

Sezione I - Informazione su fatti rilevanti

Art. 66 - Fatti rilevanti

1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:
a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
b) ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

3. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

4. Il comunicato contiene gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari.

5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:
a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;
b) delle deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e la relazione semestrale.

7. Allorché il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

Art. 67 - Compiti della società di gestione del mercato

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico:
a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti;
b) modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate all'articolo 66, comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.

3. La società di gestione del mercato adotta le misure organizzative necessarie per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi del presente Titolo.

4. La società di gestione del mercato mette immediatamente a disposizione del pubblico i comunicati, i dati ed i documenti con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

Art. 68 - Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento.

Art. 69 - Studi e statistiche

1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi:
a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico;
b) siano depositati, nello stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico;
c) riportino un'avvertenza nella quale sia indicato che l'elaborato è stato redatto da un soggetto che può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto di analisi.

2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato, il deposito previsto dal comma 1, lett. b) è effettuato entro quindici giorni da quello di inizio della diffusione.

Sezione II - Informazione su operazioni straordinarie

Art. 70 - Fusioni e scissioni

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-octies e 2504-novies del codice civile.

2. La relazione illustrativa degli amministratori prevista dagli articoli 2501-sexies e 2504-novies del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.

3. Nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione prevista dal comma 1, la Consob, secondo criteri generali predeterminati e in relazione alle caratteristiche dell'operazione, può richiedere che, dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, gli emittenti mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.

4. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dal comma 1 è data notizia, almeno venticinque giorni prima dell'assemblea, mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nel caso previsto dal comma 3 l'avviso è integrato dalla notizia che dieci giorni prima dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico il documento informativo. L'avviso contiene l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenere copia della documentazione.

Art. 71 - Acquisizioni e cessioni

1. In relazione alle caratteristiche dell'operazione di acquisizione o di cessione conclusa dagli emittenti azioni, la Consob, secondo criteri generali predeterminati, può richiedere che, entro quindici giorni dalla richiesta, gli emittenti stessi mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 72 - Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e, in caso di aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

Art. 73 - Acquisto e alienazione di azioni proprie

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.

Art. 74 - Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale redatta in conformità all'Allegato 3A.

Art. 75 - Emittenti obbligazioni

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti degli obbligazionisti, si applicano l'articolo 70, commi 1 e 2, e l'articolo 72.

Art. 76 - Avviso al pubblico

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

2. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.

Sezione III - Informazione Periodica

Art. 77 - Assemblea di bilancio

1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:
a) i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni;
b) il bilancio consolidato, se redatto;
c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;
d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;
e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

2. I documenti indicati nelle lett. a), b) e c) del comma 1 sono messi a disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato.

3. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea.

4. Entro sette giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dai commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea che non ha approvato il bilancio.

Art. 78 - Nota integrativa al bilancio

1. Gli emittenti azioni indicano, nella nota integrativa prevista dall'articolo 2427 del codice civile, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate.

Art. 79 - Relazione sulla gestione

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi amministratori, sindaci e direttori generali.

Art. 80 - Parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione

1. Del parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159 del Testo Unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione.

Art. 81 - Relazione semestrale

1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione semestrale degli amministratori prevista dall'articolo 2428, comma 3, del codice civile corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

Art. 82 - Relazione trimestrale

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se comunicano alla Consob e al pubblico che:
a) la relazione semestrale sarà resa pubblica entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;
b) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal consiglio di amministrazione saranno resi disponibili presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

Art. 83 - Avviso al pubblico

1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 77, 81 e 82 è data contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Si applica l'articolo 76, comma 2.

Sezione IV - Altre informazioni

Art. 84 - Informazioni sull'esercizio dei diritti

1. Gli emittenti strumenti finanziari forniscono al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, mediante pubblicazione in tempo utile di un avviso in lingua italiana su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 85 - Verbali assembleari

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti strumenti finanziari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

Art. 86 - Partecipazioni reciproche

1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo Unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi.

Art. 87 - Comunicazioni dei capigruppo

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

Art. 88 - Equivalenza delle informazioni

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.

Art. 89 - Offerta di diritti di opzione

1. Gli emittenti azioni pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

Capo III - Comunicazioni alla Consob

Sezione I - Informazione su operazioni straordinarie

Art. 90 - Fusioni e scissioni

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione e sulla scissione ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;
b) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504- octies e 2504-novies del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
d) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504-novies del codice civile.

2. Gli emittenti azioni trasmettono preventivamente alla Consob il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 3.

Art. 91 - Acquisizioni e cessioni

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71.

Art. 92 . Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione;
b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese;
e) il verbale previsto dagli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, entro trenta giorni dalla riunione consiliare;
f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

Art. 93 - Acquisto e alienazione di azioni proprie

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa degli amministratori, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 94 - Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:
a) la relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 95 - Emittenti obbligazioni

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, e l'articolo 92.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

Sezione II - Informazione periodica

Art. 96 - Comunicazioni periodiche

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la documentazione prevista dall'articolo 77, nei termini ivi indicati;
b) la documentazione prevista dagli articoli 81 e 82, contestualmente alla diffusione al pubblico.

Art. 97 - Emittenti obbligazioni

1.Gli emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lett. a).

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

Sezione III - Altre informazioni

Art. 98 - Modifiche del capitale sociale

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:
a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 4, e 2444, comma 1, del codice civile;
b) all'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale previsto dall'articolo 2442 del codice civile o la riduzione del capitale per perdite;
c) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale per esuberanza può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
d) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile.

2. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 2, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.

Art. 99 - Partecipazioni reciproche

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86.

Art. 100 - Composizione degli organi sociali

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro dieci giorni dal loro verificarsi, le variazioni nella composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e nella carica di direttore generale, ove prevista, con l'indicazione dei dati anagrafici, della data di accettazione della nomina e della durata della carica. Gli stessi emittenti comunicano altresì la data di cessazione dalla carica.

Art. 101 - Comunicazioni dei capigruppo

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

Capo IV - Fondi chiusi quotati in borsa

Art. 102 - Informazioni su fatti rilevanti

1. Le società di gestione del risparmio e i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dalla Sezione I, Capo II del presente Titolo con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa.

Art. 103 - Informazioni periodiche e altre informazioni

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applicano gli articoli 84 e 87.

2. Le medesime società trasmettono alla Consob:
a) i documenti indicati nel comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) la documentazione prevista dall'articolo 77, comma 1, lett. a) nei termini ivi indicati.

Capo V - Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa

Art. 104 - Informazione su fatti rilevanti

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 67 e 68.

2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per emittenti si intendono anche quelli aventi sede legale all'estero.

4. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

Art. 105 - Operazioni straordinarie

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente Titolo, ad eccezione dell'articolo 70, comma 3, e dell'articolo 71.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.

Art. 106 - Informazione periodica

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, 81 e 83.

2. Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dagli articoli 77 e 81, nonché le ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla disciplina dei relativi mercati di quotazione.

3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1.

Art. 107 - Altre informazioni

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II, e dalla Sezione III, Capo III, del presente Titolo.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate si applicano gli articoli 84 e 88.

Capo VI - Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Art. 108 - Individuazione degli emittenti

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata nell'Allegato 3G non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2, lett. e); a tal fine tengono conto delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.

2. La Consob pubblica trimestralmente l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Art. 109 - Informazione su fatti rilevanti

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste dall'articolo 66, commi 1, lett. b), 2, 4, 5 e 6, lett. b).

Art. 110 - Informazione periodica

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.

3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1.

Art. 111 - Altre informazioni

1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84.

Art. 112 - Esenzioni

1. La Consob, su istanza motivata, può dispensare, in tutto o in parte, gli emittenti indicati all'articolo 2, lett. e) dall'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 ove le informazioni non siano rilevanti per la tutela degli investitori.

2. Le disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 non si applicano agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico e alle SICAV.

Capo VII - Emittenti esteri

Art. 113 - Informazione su fatti rilevanti

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede legale all'estero ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 67 e 68.

2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69.

3. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

Art. 114 - Operazioni straordinarie e informazioni periodiche

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese extracomunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione.

Art. 115 - Altre informazioni

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 84.

Art. 116 - Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa, aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese dell'Unione Europea si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese extracomunitario gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione.

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