DL 24/02/98 n.58
regolamento 2. parte |
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(seconda parte del documento)
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PARTE
III EMITTENTI TITOLO I PROSPETTO DI QUOTAZIONE
Capo I - Disposizioni generali Art. 51 -
Definizioni 1. Nel presente Titolo si intendono per: a)
"sponsor": l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di
ammissione degli strumenti finanziari; b) "covered warrant": gli strumenti
finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di
acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo
quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e
relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero,
nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria,
di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di
liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero
come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione
dell'attività sottostante; c) "obbligazioni strutturate": 1) i
titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in
tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di
posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del
valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi
indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione
dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o
condizioni. Art. 52 - Domanda di autorizzazione
alla pubblicazione del prospetto 1. Contestualmente all'inoltro
alla società di gestione del mercato della domanda di ammissione alla
quotazione di strumenti finanziari gli emittenti trasmettono alla Consob
domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e
degli altri documenti indicati nell'Allegato 1I. Art. 53 - Contenuto del prospetto 1. Il
prospetto di quotazione è redatto secondo gli schemi indicati
nell'Allegato 1B. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e 5.
Art. 54 - Documento informativo
sull'emittente 1. L'emittente che abbia redatto il documento
informativo previsto dall'articolo 6 può comunicare alla Consob
l'intenzione di utilizzarlo come parte del prospetto di quotazione per
l'ammissione a quotazione trasmettendo, non appena disponibili, i documenti
indicati nell'Allegato 1I. 2. In occasione di successive domande di
ammissione a quotazione presentate dal medesimo emittente entro l'anno dalla
pubblicazione del documento informativo sull'emittente può essere
allegata, in luogo del prospetto, la sola nota integrativa. Art. 55 - Istruttoria della Consob 1. Alla
domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica
l'articolo 7, comma 1. 2. Entro due mesi dalla data della domanda la
Consob, verificata l'adozione del provvedimento di ammissione a quotazione da
parte della società di gestione del mercato, autorizza la pubblicazione
del prospetto. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o
informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di
quanto richiesto. Art. 56 - Pubblicazione e
aggiornamento del prospetto 1. Entro il giorno antecedente
l'inizio delle negoziazioni il prospetto e l'eventuale nota integrativa sono
resi pubblici mediante: a) messa a disposizione presso la società di
gestione del mercato e presso la sede dell'emittente con obbligo di consegnarne
gratuitamente copia a chi ne faccia richiesta, insieme ai documenti contabili
di informazione periodica pubblicati dopo l'eventuale redazione del documento
informativo sull'emittente e agli altri documenti menzionati nel prospetto;
b) contestuale trasmissione alla Consob di copia del prospetto con firma in
originale della dichiarazione di responsabilità e di altra copia
riprodotta su strumento informatico. 2. Ogni fatto nuovo o inesattezza
del prospetto che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari
oggetto della domanda di quotazione che sopravvenga o sia rilevato nel periodo
intercorrente tra la data dell'autorizzazione e la data di inizio delle
negoziazioni è rappresentato in apposito supplemento da allegare al
prospetto e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per il
prospetto. Si applica l'articolo 11, comma 2. Art. 57 - Esenzione dalla redazione del prospetto
1. Qualora nei sei mesi precedenti la data della domanda sia stato
pubblicato un prospetto informativo relativo ad una sollecitazione sui medesimi
strumenti finanziari, comunicata ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo
Unico, la Consob può consentire, in luogo di un nuovo prospetto, che il
prospetto informativo già pubblicato sia corredato di una nota
contenente l'aggiornamento delle informazioni e le integrazioni riguardanti
eventi significativi accaduti successivamente. In tal caso è reso
pubblico nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 56 anche
il prospetto informativo. 2. Qualora la domanda riguardi strumenti
finanziari già ammessi alla quotazione ufficiale in altri Stati membri
dell'Unione Europea da meno di sei mesi, la Consob, sentite le autorità
competenti, può dispensare l'emittente dalla redazione del prospetto di
quotazione salvo l'eventuale aggiornamento di quello autorizzato dalle predette
autorità. Il prospetto, tradotto in lingua italiana, è
sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesta la
conformità a quello autorizzato ed è accompagnato da una nota
integrativa contenente le informazioni indicate nell'articolo 58, lett. d).
3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un
mercato regolamentato diverso dalla borsa, presenti la domanda per la
quotazione in borsa delle azioni e di altri strumenti finanziari, la Consob
può esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del
prospetto se lo stesso abbia già pubblicato un prospetto contenente
informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 1B. 4. Gli emittenti
strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 6,
paragrafo 4, lett. a) e b), della Direttiva n. 80/390/CEE, come integrato
dall'articolo 1 della Direttiva n. 94/18/CE, per l'ammissione a quotazione dei
propri strumenti finanziari, anche diversi da quelli già ammessi a
quotazione in uno o più Stati dell'Unione Europea se questi ultimi sono
azioni, possono redigere, in luogo del prospetto di quotazione, una nota
secondo lo schema in Allegato 1B. Art. 58 -
Riconoscimento del prospetto 1. La Consob autorizza la
pubblicazione, quale prospetto di quotazione, del prospetto redatto in
occasione di una quotazione o di una sollecitazione effettuata in uno Stato
appartenente all' Unione Europea, conforme alla direttiva n. 80/390/CEE e
approvato dall'autorità competente, a condizione che: a)
l'approvazione risulti da apposita attestazione dell'autorità estera
contenente l'indicazione delle eventuali dispense o deroghe parziali e delle
relative motivazioni, purché queste siano consentite dalla normativa
italiana e in Italia sussistano le stesse circostanze che le giustificano;
b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana e sottoscritto dal legale
rappresentante dell'emittente che ne attesti la conformità a quello
approvato; c) la domanda di quotazione sia presentata nei tre mesi
successivi alla sollecitazione; d) il prospetto sia accompagnato da una
nota integrativa contenente le informazioni sul regime fiscale italiano dei
redditi prodotti dagli strumenti finanziari e l'indicazione dei soggetti
residenti in Italia presso i quali i portatori degli strumenti finanziari
possono esercitare i loro diritti patrimoniali. 2. Qualora il
prospetto debba essere redatto conformemente alla normativa vigente in uno
Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla autorità competente
di tale Stato, il progetto di prospetto inviato a tale autorità è
trasmesso alla Consob ai fini del presente articolo. 3. La Consob
può richiedere che nella nota siano inseriti ulteriori dati relativi al
mercato italiano. Capo II - Disposizioni particolari riguardanti quote
di fondi chiusi, obbligazioni e covered warrant Art. 59 - Norme applicabili 1. All'ammissione
a quotazione di quote di fondi chiusi, obbligazioni e covered warrant si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle
degli articoli seguenti. Art. 60 - Quote di
fondi chiusi 1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di
fondi chiusi, se presentata entro dodici mesi dalla chiusura della
sollecitazione, è allegata, in luogo del prospetto, una nota integrativa
secondo lo schema in Allegato 1B. In tal caso è reso pubblico nei
termini e con le modalità previste dall'articolo 56 anche il prospetto
informativo. 2. La nota e il prospetto informativo sono messi a
disposizione anche presso la sede della banca depositaria. Art. 61 - Obbligazioni emesse da banche ed enti
sovranazionali e covered warrant 1. Il prospetto di quotazione
riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti
sovranazionali e quello riguardante covered warrant sono costituiti da un
documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le
informazioni indicate nell'Allegato 1B. 2. La pubblicazione del
documento informativo sull'emittente è autorizzata dalla Consob con le
modalità e nei termini previsti dall'articolo 7, comma 3. La
società di gestione del mercato dà notizia dell'avvenuta
pubblicazione del documento. Il documento pubblicato è utilizzato per
tutte le ammissioni effettuate fino all'approvazione del bilancio successivo,
fatta salva l'applicabilità dell'articolo 56, comma 2. 3. In
occasione delle singole ammissioni la domanda è corredata della nota
integrativa. Entro dieci giorni dalla data della domanda la Consob autorizza la
pubblicazione della nota. Il termine è sospeso in caso di richiesta di
documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della
Consob di quanto richiesto. L'autorizzazione non è rilasciata se non
è intervenuto il provvedimento di ammissione a quotazione da parte della
società di gestione del mercato. Art. 62
- Obbligazioni e covered warrant emessi sulla base di un programma
1. Nei casi di obbligazioni e di covered warrant emessi sulla base di un
programma il documento previsto dall'articolo 61, comma 1, è integrato
dalla descrizione del programma. 2. Si applicano le restanti
disposizioni dell'articolo 61. L'autorizzazione alla pubblicazione del
documento non è rilasciata se non è intervenuto il giudizio di
ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni e dei covered warrant
oggetto del programma da parte della società di gestione del mercato.
Capo III - Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione
all'investimento Art. 63 - Prospetto
informativo 1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può
essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo
Unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti
finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi
dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione
indicate nell'Allegato 1B, vale anche come prospetto informativo per la
sollecitazione. 2. Gli emittenti non aventi strumenti finanziari
quotati o diffusi che intendono effettuare una sollecitazione finalizzata alla
quotazione possono pubblicare non prima di tre mesi della data prevista per
l'operazione un documento informativo sull'emittente contenente le informazioni
indicate nell'Allegato 1B, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7,
comma 2. Dopo tale pubblicazione è applicabile l'articolo 54, comma 2.
3. Il prospetto o il documento informativo sull'emittente e la nota
integrativa sono resi pubblici nei termini e con le modalità previste
dall'articolo 8 e sono messi a disposizione anche presso la società di
gestione del mercato. Art. 64 - Obblighi
informativi 1. Dalla data della comunicazione prevista
dall'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della
sollecitazione, agli emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata
alla quotazione in un mercato regolamentato si applicano, in relazione al
mercato di quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione
alla Consob previsti nei Capi III e V del Titolo II della presente Parte.
TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA Capo I - Disposizioni
generali Art. 65 - Definizioni 1.
Nel presente Titolo si intendono per: a) "emittenti strumenti finanziari":
i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari quotati in borsa in
Italia; b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni
quotate in borsa in Italia; c) "emittenti obbligazioni": i soggetti
italiani che emettono obbligazioni quotate in borsa in Italia; Capo II
- Comunicazioni al pubblico Sezione I - Informazione su fatti
rilevanti Art. 66 - Fatti rilevanti
1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano
informano senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114, comma
1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato: a) alla società
di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del
pubblico; b) ad almeno due agenzie di stampa. 2. Il comunicato
è contestualmente trasmesso alla Consob. 3. Ove il comunicato
debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è
trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno
quindici minuti prima della sua diffusione. 4. Il comunicato contiene
gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione
completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli
strumenti finanziari. 5. Il comunicato contiene collegamenti e
raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché
aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi
contenute. 6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il
pubblico, con le modalità previste dal presente articolo: a) delle
proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di
esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, quando tali
situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano
acquistato un sufficiente grado di certezza; b) delle deliberazioni con le
quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la
proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e la relazione
semestrale. 7. Allorché il prezzo di mercato degli strumenti
finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno
precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del
presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o
finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei
loro affari, gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la
veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove
necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.
Art. 67 - Compiti della società di gestione
del mercato 1. La società di gestione del mercato
può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo
Unico: a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le
modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con
riferimento a singole tipologie di fatti; b) modalità di
informazione del pubblico diverse da quelle indicate all'articolo 66, comma 1,
purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle
informazioni. 2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che
li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di
gestione ai sensi del comma 1. 3. La società di gestione del
mercato adotta le misure organizzative necessarie per l'acquisizione e la
conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la
diffusione al pubblico ai sensi del presente Titolo. 4. La
società di gestione del mercato mette immediatamente a disposizione del
pubblico i comunicati, i dati ed i documenti con le modalità stabilite
nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico. Art. 68 - Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati
contabili di periodo 1. Gli emittenti strumenti finanziari possono
diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento
della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali
dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste
dall'articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento
effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi
diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità,
di ogni loro rilevante scostamento. Art. 69 -
Studi e statistiche 1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli
intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi
possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti
strumenti finanziari a condizione che questi: a) siano trasmessi alla
Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico; b) siano
depositati, nello stesso termine, presso la società di gestione del
mercato che li mette a disposizione del pubblico; c) riportino
un'avvertenza nella quale sia indicato che l'elaborato è stato redatto
da un soggetto che può avere un proprio specifico interesse riguardo
agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto di analisi.
2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci
dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente
o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato, il deposito previsto dal
comma 1, lett. b) è effettuato entro quindici giorni da quello di inizio
della diffusione. Sezione II - Informazione su operazioni
straordinarie Art. 70 - Fusioni e scissioni
1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea
convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di
gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo
2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-octies e
2504-novies del codice civile. 2. La relazione illustrativa
degli amministratori prevista dagli articoli 2501-sexies e
2504-novies del codice civile è redatta secondo i criteri
generali indicati nell'Allegato 3A. 3. Nei due giorni lavorativi
successivi al ricevimento della documentazione prevista dal comma 1, la Consob,
secondo criteri generali predeterminati e in relazione alle caratteristiche
dell'operazione, può richiedere che, dieci giorni prima di quello
fissato per l'assemblea, gli emittenti mettano a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento
informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. 4.
Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dal comma 1 è data
notizia, almeno venticinque giorni prima dell'assemblea, mediante un avviso
pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nel caso previsto
dal comma 3 l'avviso è integrato dalla notizia che dieci giorni prima
dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico il documento
informativo. L'avviso contiene l'indicazione che i soci hanno la facoltà
di ottenere copia della documentazione. Art. 71
- Acquisizioni e cessioni 1. In relazione alle caratteristiche
dell'operazione di acquisizione o di cessione conclusa dagli emittenti azioni,
la Consob, secondo criteri generali predeterminati, può richiedere che,
entro quindici giorni dalla richiesta, gli emittenti stessi mettano a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di
gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità
all'Allegato 3B. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia
mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
Art. 72 - Altre modifiche dell'atto costitutivo
ed emissione di obbligazioni 1. Gli emittenti azioni, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per
deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre
disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di
gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in
conformità all'Allegato 3A. 2. Gli stessi emittenti, in
occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5,
del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato,
anche il parere della società di revisione sulla congruità del
prezzo di emissione delle azioni e, in caso di aumenti di capitale mediante
conferimenti di beni in natura, la relazione di stima prevista dall'articolo
2440 del codice civile. Art. 73 - Acquisto e
alienazione di azioni proprie 1. Gli emittenti azioni, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per
deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono
a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di
gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori redatta in
conformità all'Allegato 3A. Art. 74 -
Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile 1. Gli
emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea
convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono
a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di
gestione del mercato, la relazione degli amministratori sulla situazione
patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale redatta in
conformità all'Allegato 3A. Art. 75 -
Emittenti obbligazioni 1. Agli emittenti obbligazioni, in
occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche
dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti degli obbligazionisti, si
applicano l'articolo 70, commi 1 e 2, e l'articolo 72. Art. 76 - Avviso al pubblico 1. Nell'avviso di
convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti
dagli articoli 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione
richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la
facoltà di ottenerne copia a proprie spese. 2. La
società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento
previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, modalità di informazione del
pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a
garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni. Sezione
III - Informazione Periodica Art. 77 -
Assemblea di bilancio 1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro
il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale: a) i documenti previsti dall'articolo 2435
del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a
quello dell'assemblea, è messo a disposizione del pubblico entro sette
giorni; b) il bilancio consolidato, se redatto; c) le relazioni
contenenti il giudizio della società di revisione; d) copia
integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto
riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile; e) il
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle
società collegate. 2. I documenti indicati nelle lett. a), b) e
c) del comma 1 sono messi a disposizione del pubblico anche presso la
società di gestione del mercato. 3. Nel caso in cui l'assemblea
abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a
disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea. 4. Entro
sette giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dai
commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale
dell'assemblea che non ha approvato il bilancio. Art. 78 - Nota integrativa al bilancio 1. Gli
emittenti azioni indicano, nella nota integrativa prevista dall'articolo 2427
del codice civile, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato
3C, i compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori
generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società
controllate. Art. 79 - Relazione sulla
gestione 1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione,
indicano con i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute,
negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dagli
amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nonché dai coniugi
non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di
società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre
informazioni acquisite dagli stessi amministratori, sindaci e direttori
generali. Art. 80 - Parere del collegio
sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione 1. Del
parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159 del Testo Unico
è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto
il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione. Art. 81 - Relazione semestrale 1. Gli
emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e
la società di gestione del mercato, la relazione semestrale degli
amministratori prevista dall'articolo 2428, comma 3, del codice civile
corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e, ove redatta,
la relazione contenente il giudizio della società di revisione.
Art. 82 - Relazione trimestrale 1. Gli
emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre
dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e
la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta
dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D. 2.
Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali
riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se comunicano alla
Consob e al pubblico che: a) la relazione semestrale sarà resa
pubblica entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre; b) il
progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal
consiglio di amministrazione saranno resi disponibili presso la sede sociale e
presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio. 3. Le disposizioni del presente articolo
entrano in vigore il 1° gennaio 2000. Art.
83 - Avviso al pubblico 1. Dell'avvenuto deposito della
documentazione prevista dagli articoli 77, 81 e 82 è data contestuale
notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale. 2. Si applica l'articolo 76, comma 2. Sezione IV -
Altre informazioni Art. 84 - Informazioni
sull'esercizio dei diritti 1. Gli emittenti strumenti finanziari
forniscono al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori
dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, mediante
pubblicazione in tempo utile di un avviso in lingua italiana su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale. Art. 85 -
Verbali assembleari 1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e
straordinarie degli emittenti strumenti finanziari sono inseriti, ovvero
allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti
nell'Allegato 3E. Art. 86 - Partecipazioni
reciproche 1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla
stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la
sede sociale e la società di gestione del mercato, gli accordi previsti
dall'articolo 121, comma 2, del Testo Unico e il verbale dell'assemblea che ha
deliberato in merito agli stessi. Art. 87 -
Comunicazioni dei capigruppo 1. I soggetti capigruppo di un gruppo
al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con
le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni,
individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari,
effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi
appositamente incaricati. Art. 88 - Equivalenza
delle informazioni 1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati
anche nei mercati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi
extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo
Unico mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in
tali paesi. Art. 89 - Offerta di diritti di
opzione 1. Gli emittenti azioni pubblicano su almeno un quotidiano
a diffusione nazionale e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un
avviso con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da
offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e
delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.
Capo III - Comunicazioni alla Consob Sezione I - Informazione su
operazioni straordinarie Art. 90 - Fusioni e
scissioni 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob: a)
la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di
quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione e sulla
scissione ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene
decisa la convocazione di tale organo; b) l'ulteriore documentazione
prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli
2504- octies e 2504-novies del codice civile, almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea; c) il verbale e le
deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha
deliberato; d) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione
della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni
dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504-novies del
codice civile. 2. Gli emittenti azioni trasmettono preventivamente
alla Consob il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 3.
Art. 91 - Acquisizioni e cessioni 1.
Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono
alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71.
Art. 92 . Altre modifiche dell'atto
costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi
1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob: a) la relazione
illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato
per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo
diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o
l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del
giorno in cui viene decisa la convocazione; b) la documentazione prevista
dall'articolo 72, comma 2, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea; c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni
da quello in cui l'assemblea ha deliberato; d) l'atto costitutivo
modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese; e)
il verbale previsto dagli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile,
entro trenta giorni dalla riunione consiliare; f) le deliberazioni di
distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione
consiliare. Art. 93 - Acquisto e alienazione di
azioni proprie 1. Gli emittenti azioni che hanno convocato
l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie trasmettono alla Consob: a) la relazione illustrativa degli
amministratori, contestualmente alla diffusione al pubblico; b) il verbale,
entro trenta giorni dall'assemblea. Art. 94 -
Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile 1. Gli
emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446
del codice civile trasmettono alla Consob: a) la relazione degli
amministratori con le osservazioni del collegio sindacale, contestualmente alla
diffusione al pubblico; b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.
Art. 95 - Emittenti obbligazioni
1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste
dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, e l'articolo 92.
2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla
quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla
Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente
alla diffusione al pubblico. Sezione II - Informazione periodica
Art. 96 - Comunicazioni periodiche 1.
Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob: a) la documentazione prevista
dall'articolo 77, nei termini ivi indicati; b) la documentazione prevista
dagli articoli 81 e 82, contestualmente alla diffusione al pubblico.
Art. 97 - Emittenti obbligazioni 1.Gli
emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la
documentazione richiamata dall'articolo 96, lett. a). 2. Gli emittenti
obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di
borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni
relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al
pubblico. Sezione III - Altre informazioni Art. 98 - Modifiche del capitale sociale 1.
Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale,
comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne
assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il
numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La
comunicazione è effettuata entro il giorno successivo: a) al
deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di
capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 4, e 2444, comma 1,
del codice civile; b) all'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale
previsto dall'articolo 2442 del codice civile o la riduzione del capitale per
perdite; c) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale per
esuberanza può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del
codice civile; d) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o
della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies
del codice civile. 2. Nelle altre ipotesi di variazione del
capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al
deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 2, del codice civile, dell'atto
costitutivo modificato. Art. 99 -
Partecipazioni reciproche 1. Gli emittenti azioni, contestualmente
alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista
dall'articolo 86. Art. 100 - Composizione
degli organi sociali 1. Gli emittenti azioni comunicano alla
Consob, entro dieci giorni dal loro verificarsi, le variazioni nella
composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e nella
carica di direttore generale, ove prevista, con l'indicazione dei dati
anagrafici, della data di accettazione della nomina e della durata della
carica. Gli stessi emittenti comunicano altresì la data di cessazione
dalla carica. Art. 101 - Comunicazioni dei
capigruppo 1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale
appartengono emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le
modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni
aventi ad oggetto tali strumenti finanziari effettuate da soggetti appartenenti
al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.
Capo IV - Fondi chiusi quotati in borsa Art. 102 - Informazioni su fatti rilevanti 1.
Le società di gestione del risparmio e i soggetti che le controllano
osservano le disposizioni previste dalla Sezione I, Capo II del presente Titolo
con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Art. 103 - Informazioni periodiche e altre
informazioni 1. Le società di gestione del risparmio, entro
il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico,
presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il
rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito
quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le
modalità stabilite dall'articolo 83. Si applicano gli articoli 84 e 87.
2. Le medesime società trasmettono alla Consob: a) i
documenti indicati nel comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) la documentazione prevista dall'articolo 77, comma 1, lett. a) nei
termini ivi indicati. Capo V - Emittenti strumenti finanziari quotati
nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa Art. 104 - Informazione su fatti rilevanti 1.
Agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi
dalla borsa ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 66, 67 e 68. 2. Alla diffusione al pubblico di
studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli
intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 69. 3. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo, per emittenti si intendono anche
quelli aventi sede legale all'estero. 4. Le informazioni previste dal
comma 1 sono fornite in lingua italiana. Art.
105 - Operazioni straordinarie 1. Agli emittenti azioni quotate
nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni
previste dalla Sezione II, Capo II, del presente Titolo, ad eccezione
dell'articolo 70, comma 3, e dell'articolo 71. 2. Agli emittenti
obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76. Art. 106 - Informazione periodica 1. Agli
emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, 81 e 83. 2. Gli
stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla
Consob la documentazione prevista dagli articoli 77 e 81, nonché le
ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla
disciplina dei relativi mercati di quotazione. 3. Agli emittenti
obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1.
Art. 107 - Altre informazioni 1.
Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si
applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II, e dalla Sezione
III, Capo III, del presente Titolo. 2. Agli emittenti obbligazioni
quotate si applicano gli articoli 84 e 88. Capo VI - Emittenti
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante Art. 108 - Individuazione degli emittenti 1.
Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono senza indugio alla
Consob la comunicazione indicata nell'Allegato 3G non appena si verificano le
condizioni previste dall'articolo 2, lett. e); a tal fine tengono conto delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro
dato a loro disposizione. 2. La Consob pubblica trimestralmente
l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi. Art. 109 - Informazione su fatti rilevanti 1.
Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste
dall'articolo 66, commi 1, lett. b), 2, 4, 5 e 6, lett. b). Art. 110 - Informazione periodica 1. Gli
emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il
registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a
disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio
approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni
contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto
deposito è data contestuale notizia mediante un avviso pubblicato su
almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 2. Gli emittenti azioni
diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla
Consob la documentazione prevista dal comma 1. 3. Gli emittenti
obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la
documentazione prevista dal comma 1. Art. 111
- Altre informazioni 1. Agli emittenti strumenti finanziari
diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84. Art. 112 - Esenzioni 1. La Consob, su istanza
motivata, può dispensare, in tutto o in parte, gli emittenti indicati
all'articolo 2, lett. e) dall'osservanza delle disposizioni previste dagli
articoli 109, 110 e 111 ove le informazioni non siano rilevanti per la tutela
degli investitori. 2. Le disposizioni previste dagli articoli 109, 110
e 111 non si applicano agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi
extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo
Unico e alle SICAV. Capo VII - Emittenti esteri Art. 113 - Informazione su fatti rilevanti 1.
Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede
legale all'estero ed ai soggetti che li controllano, si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 66, 67 e 68. 2. Alla diffusione
al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma
1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con
essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69. 3. Le
informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana. Art. 114 - Operazioni straordinarie e informazioni
periodiche 1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati in
borsa in Italia aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della
quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di
origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di
diffusione. 2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati
nella borsa di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi
informativi vigenti in tale paese. 3. Se gli strumenti finanziari sono
già quotati nella borsa di un paese extracomunitario, gli emittenti
forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni
previste dalle Sezioni II e III, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del
presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel
paese di quotazione. Art. 115 - Altre
informazioni 1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in
borsa in Italia aventi sede legale all'estero si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 84. Art. 116 -
Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani
diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero 1. Per gli
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani
diversi dalla borsa, aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della
quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese
d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua
di diffusione. 2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati
nei mercati regolamentati di un paese dell'Unione Europea si applicano gli
obblighi informativi vigenti in tale paese. 3. Se gli strumenti
finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese
extracomunitario gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle
previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali ulteriori informazioni
richieste nel paese di quotazione.
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