DL 24/02/98 n.58
regolamento 1. parte |
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(prima parte del documento)
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PARTE I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI Art. 1 - Fonti normative 1. Il presente
regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo
94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98,
comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103,
commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2,
dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3 e 5,
dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 120, comma 4,
dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 133, dell'articolo
144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8 e
dell'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2 - Definizioni 1. Nel
presente regolamento si intendono per: a) "Testo Unico ": il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "società di gestione del
mercato": la società che gestisce il mercato nel quale gli strumenti
finanziari sono ammessi alle negoziazioni c) "depositario": il soggetto
presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e
amministrazione; d) "warrant": gli strumenti finanziari che conferiscono la
facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di
scadenza, un certo quantitativo di azioni; e) "emittenti strumenti
finanziari diffusi": gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non
inferiore a dieci miliardi di lire e con un numero di azionisti o
obbligazionisti superiore a duecento. PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO Capo I - Disposizioni generali
Art. 3 - Definizioni 1. Nel
presente Titolo si intendono per: a) "responsabile del collocamento": il
soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico; b) "periodo di
adesione": il periodo in cui è possibile aderire alla sollecitazione;
c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca
d'Italia con provvedimento del 1 luglio 1998 nella parte riguardante l'offerta
in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di paesi dell'Unione
Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e
rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia
di organismi di investimento collettivo; Art. 4
- Contenuto della comunicazione 1. La comunicazione prevista
nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico contiene la sintetica descrizione
dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta
l'esistenza dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'offerta, è
corredata delle informazioni indicate nell'Allegato 1A ed è sottoscritta
da coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del
collocamento intendono effettuare la sollecitazione. Art. 5 - Contenuto del prospetto informativo 1.
Il prospetto informativo previsto nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico
è redatto secondo gli schemi in Allegato 1B. Le indicazioni relative al
prezzo, alla quantità dei prodotti finanziari ed ai soggetti incaricati
del collocamento, se non conosciute al momento della pubblicazione del
prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi da
pubblicare ai sensi del successivo articolo 9. 2. In aggiunta al
prospetto informativo i soggetti indicati nell'articolo 4 possono redigere una
nota informativa sintetica secondo lo schema in Allegato 1D 3. Il
responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla
comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo i predetti
schemi e contiene le informazioni rilevanti ai fini dell'articolo 94, comma 2,
del Testo Unico di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche
effettuate. 4. Gli emittenti che abbiano già pubblicato un
prospetto informativo o di quotazione possono, per ogni ulteriore
sollecitazione eseguita nei successivi dodici mesi, riutilizzare il medesimo
prospetto, aggiornandone le informazioni ed integrandolo con una nota relativa
alle caratteristiche dei prodotti oggetto della nuova sollecitazione.
5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate
dall'articolo 94, comma 2, del Testo Unico, la Consob può escludere, su
richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune
delle informazioni previste negli schemi indicati nell'Allegato 1B. 6.
Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono
previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il
contenuto del prospetto. Art. 6 - Documento
informativo sull'emittente 1. Gli emittenti strumenti finanziari
quotati o diffusi hanno facoltà di pubblicare, contestualmente al
bilancio o alla relazione semestrale e comunque entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di tali atti, un documento contenente le informazioni indicate
nell'Allegato 1B. Tali informazioni possono essere inserite in alternativa in
una nota di accompagnamento al bilancio di esercizio o alla relazione
semestrale. Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di
detta facoltà sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di
ogni dodici mesi. 2. Il documento è trasmesso alla Consob e
messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'emittente,
nonché, in caso di emittenti quotati, presso la società di
gestione del mercato. Di tali adempimenti è data notizia mediante
l'avviso previsto negli articoli 83 e 110 o mediante comunicato trasmesso ad
almeno due agenzie di stampa. 3. Il documento di cui al comma 1, se
integrato con una nota contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B,
può essere utilizzato come prospetto informativo anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 94, comma 3, del Testo Unico. Per eventuali ulteriori
sollecitazioni anteriori alla scadenza del termine di dodici mesi indicato nel
comma 1, i soggetti indicati nell'articolo 4 possono trasmettere alla Consob la
sola nota integrativa predisposta per ciascuna di dette ulteriori
sollecitazioni. Art. 7 - Istruttoria della
Consob 1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa
perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro sette giorni,
che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui
pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti.
2. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati
né diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del
Testo Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data della
comunicazione. 3. Il termine previsto nel comma precedente è di
venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi: a) strumenti
finanziari non quotati né diffusi emessi da società che abbiano
già emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa
categoria ovvero azioni quotate o diffuse; b) azioni o quote di OICR o
fondi pensione aperti se è stato già pubblicato un prospetto
informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per prodotti della
medesima categoria. 4. I termini previsti nei commi 2 e 3 sono sospesi
in caso di richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere
dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto. Art. 8 - Pubblicazione del prospetto informativo
1. Almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione il
prospetto ovvero il documento informativo sull'emittente e la nota integrativa
sono resi pubblici mediante: a) deposito presso la Consob dell'originale e
di una copia riprodotta su strumenti informatici; b) deposito di altre
copie, da mettere a disposizione di chi ne faccia richiesta, presso
l'offerente, l'emittente, gli intermediari incaricati del collocamento e, nel
caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati, presso
la società di gestione del mercato; c) contestuale pubblicazione su
organi di stampa adeguatamente diffusi di un avviso redatto secondo lo schema
in Allegato 1C, o con altre forme preventivamente autorizzate dalla Consob.
2. In luogo dell'avviso previsto nel comma 1, lettera c): a)
può essere pubblicata la nota informativa sintetica. In tal caso il
prospetto informativo e la nota informativa sintetica sono messi a disposizione
presso gli intermediari incaricati del collocamento almeno tre giorni prima
dell'inizio del periodo di adesione; b) nell'ipotesi dell'articolo 6, comma
3, può essere pubblicata, almeno il giorno prima dell'inizio del periodo
di adesione, la nota integrativa. Entro lo stesso termine sono curati gli
adempimenti indicati al comma 1, lettere a) e b). Art. 9 - Pubblicazione degli avvisi integrativi
1. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto
dall'articolo 5 è pubblicato con le stesse modalità utilizzate
per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti: a) entro il giorno
antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo massimo di offerta,
salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari
già quotati, sia consentito all'investitore di indicare il prezzo
massimo di sottoscrizione e/o di acquisto; b) almeno cinque giorni prima
dell'inizio del periodo di adesione, il numero complessivo degli strumenti
finanziari oggetto della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso
investitori istituzionali, il numero minimo degli strumenti finanziari da
collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti incaricati del
collocamento; c) non appena determinato, il prezzo stabilito per la
sollecitazione. 2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla
quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo è reso noto
entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse
modalità indicate nel comma 1. 3. Copia degli avvisi previsti
nei commi precedenti è trasmessa alla Consob contestualmente alla loro
pubblicazione. Art. 10 - Riconoscimento del
prospetto informativo 1. Il prospetto predisposto per una
sollecitazione all'investimento o per una quotazione, conforme alla direttiva
n. 80/390/CEE e sottoposto al controllo preventivo dell'autorità
competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di un altro
Stato che abbia concluso un apposito accordo con l'Unione Europea, è
riconosciuto dalla Consob quale prospetto informativo, purché: a) la
sollecitazione in Italia sia effettuata simultaneamente o ad una data
ravvicinata all'offerta o alla quotazione effettuata nello Stato ove ha sede
l'autorità che ha preventivamente controllato il prospetto; b) il
prospetto sia tradotto in lingua italiana; c) il prospetto sia accompagnato
da una nota integrativa contenente le informazioni relative alla sollecitazione
in Italia redatta secondo le indicazioni dell'Allegato 1E. 2. Ai fini
del riconoscimento del prospetto informativo: a) la comunicazione contiene
le informazioni previste nell'Allegato 1E; b) il termine previsto
dall'articolo 7, comma 2, è di quindici giorni; c) il prospetto,
accompagnato dalla nota integrativa, è pubblicato almeno un giorno prima
dell'inizio del periodo di adesione. 3. La Consob può non
riconoscere il prospetto informativo, qualora questo benefici di dispense o
deroghe parziali conformi alla direttiva n. 80/390/CEE non consentite dalla
normativa italiana ovvero qualora non sussistano in Italia le stesse
circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate
dall'autorità che ha controllato preventivamente il prospetto.
Art. 11 - Aggiornamento del prospetto
informativo 1. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto
informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari
oggetto della sollecitazione, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione del prospetto e la conclusione del periodo
di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al prospetto
informativo e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per
quest'ultimo. 2. Il supplemento è pubblicato decorsi cinque
giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da
questa richieste. Art. 12 - Diffusione di
notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di
acquisto 1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo
sono consentiti la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato
e la raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni
all'investimento purché: a) vengano diffuse esclusivamente
informazioni relative a fatti già resi pubblici in ottemperanza ad
obblighi previsti da disposizioni vigenti; b) la relativa documentazione
venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione; c) venga
fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il
prospetto informativo e ai luoghi in cui lo stesso sarà disponibile;
d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono
proposte di acquisto. Art. 13 - Svolgimento
della sollecitazione 1. L'offerente e gli intermediari incaricati
del collocamento o che operano nell'interesse di questi ultimi consegnano
gratuitamente a chi ne faccia richiesta copia del prospetto informativo o della
nota informativa sintetica, corredati degli eventuali avvisi integrativi e
supplementi. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 3, sono consegnati o
messi a disposizione su strumenti informatici i documenti contabili di
informazione periodica pubblicati dopo la predisposizione del documento
informativo sull'emittente utilizzato per la sollecitazione. 2.
L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del
prospetto informativo e della nota informativa sintetica presso gli
intermediari incaricati del collocamento. 3. Il periodo di adesione ha
inizio entro sessanta giorni dalla data in cui è possibile pubblicare il
prospetto e non può avere durata inferiore a due giorni. 4.
L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione
del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti
indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di
identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con
carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'avvertenza che
l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo e
della eventuale nota informativa sintetica; b) il richiamo all'eventuale
paragrafo "avvertenze per l'investitore" contenuto nel prospetto informativo.
5. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel
prospetto informativo. 6. I criteri di riparto indicati nel prospetto
informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti alla
sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del
collocamento. 7. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di
adesione il responsabile del collocamento pubblica, con le stesse
modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente
le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è
trasmessa contestualmente alla Consob e, in caso di sollecitazione avente ad
oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla
società di gestione del mercato. 8. Il responsabile del
collocamento, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma
7, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F.
Art. 14 - Norme di correttezza 1.
I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico si attengono a
principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei
destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie in
contrasto con il prospetto informativo volte ad influenzare l'andamento delle
adesioni. 2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in
particolare: a) rispettano le modalità operative indicate nel
prospetto; b) compiono, con la massima tempestività, le
attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle
comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori. 3.
L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad
assicurare l'equivalenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle,
aventi il medesimo oggetto, comunque fornite nel corso della sollecitazione e
dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese
quelle desumibili dagli studi resi pubblici dai soggetti indicati dall'articolo
95, comma 2, del Testo Unico. Copia degli studi e dei documenti utilizzati per
il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob
non appena tali documenti siano stati predisposti. Art. 15 - Compravendita degli strumenti finanziari oggetto
della sollecitazione o ad essi collegati 1. I soggetti indicati
nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, tra il quindicesimo giorno
precedente e il trentesimo giorno successivo al periodo di adesione, possono
effettuare per conto proprio operazioni di compravendita degli strumenti
finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati, quotati in Italia,
solo sui mercati regolamentati e a condizione che tali operazioni non siano
idonee ad influenzare sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari
stessi. 2. Sono fatte salve le operazioni di compravendita tra
l'offerente e i soggetti incaricati del collocamento in conseguenza
dell'esercizio delle facoltà previste da contratti di opzione tra essi
conclusi. 3. Entro il trentunesimo giorno successivo al termine del
periodo di adesione i soggetti indicati nel comma 1 comunicano al pubblico i
dati complessivi delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari
in detto comma previsti, ad esclusione di quelle concluse in conseguenza di
obblighi di quotazione sul mercato nonché di quelle concluse
contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti
finanziari collegati per quantitativi correlati. La comunicazione è
contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente
incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette
immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa;
copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. 4. I
soggetti incaricati del collocamento mantengono separata evidenza delle
compravendite degli strumenti finanziari previsti dal comma 1 nella
registrazione delle loro operazioni. Art. 16 -
Obblighi informativi 1. Dalla data di pubblicazione del prospetto
informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può
richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli
offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle
società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed
ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che
siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. 2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94
del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la
Consob può: a) richiedere notizie e documenti, ai sensi
dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico, ai soggetti
indicati nel comma 1 nonché ai loro amministratori, sindaci, revisori e
dirigenti; b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1,
lett. c), del Testo Unico, presso i soggetti indicati nel comma 1. Art. 17 - Criteri generali per la predisposizione di
annunci pubblicitari 1. L'annuncio pubblicitario deve essere
chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute
nell'annuncio debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere
coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo. 2. Il
messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da
indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi dei prodotti
offerti e del relativo investimento. 3. Successivamente alla
pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento
previsto dagli articoli 6, 61 o 63, è consentito diffondere annunci
pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole
caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di
sollecitazione già rese pubbliche. 4. Ogni annuncio
pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata ed
agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il
prospetto informativo". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi,
l'avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio. Art. 18 - Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri
dati 1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti
conseguiti dall'investimento proposto deve: a) illustrare tali rendimenti
utilizzando le relative informazioni contenute nel prospetto informativo
vigente al momento della divulgazione dell'annuncio pubblicitario; se il
prospetto informativo non contiene informazioni relative ai rendimenti gli
stessi sono illustrati con i criteri indicati nell'Allegato 1B; b)
precisare i parametri utilizzati per la loro determinazione; c) indicare
tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia
possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali; d)
specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti
per il futuro. 2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di
statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano
riferimento, devono indicare le fonti. Art. 19
- Diffusione degli annunci pubblicitari 1. Gli annunci
pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni dalla loro
trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate.
2. Possono essere diffusi dal giorno successivo a quello dell'inoltro
alla Consob gli annunci pubblicitari contenenti esclusivamente una o più
delle seguenti indicazioni: a) denominazione, sede sociale ed eventuali
sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo
societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;
b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali
è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa; c)
denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento
proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni; d) rendimenti
conseguiti dall'investimento proposto, nonché composizione ed ammontare
del patrimonio, limitatamente ai casi in cui l'annuncio sia riferito a OICR e
fondi pensione aperti. Capo II - Disposizioni particolari riguardanti
quote o azioni di OICR Sezione I - Disposizioni comuni Art. 20 - Disposizioni applicabili 1. Alle
sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli
seguenti. Art. 21 - Pubblicazione del prospetto
informativo 1. Il prospetto informativo riguardante le
sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le
modalità previste nell'articolo 8, lett. a) e b), entro il giorno
precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione,
l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione.
Art. 22 - Svolgimento della sollecitazione e
norme di correttezza 1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei
mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo
o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista
dal paragrafo 2 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia.
2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto
informativo è consegnata all'investitore. In ogni momento è
consegnata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia dei documenti
menzionati nel prospetto. 3. Il modulo di sottoscrizione contiene le
indicazioni previste nell'Allegato 1B. 4. L'offerente ed i soggetti
che effettuano il collocamento impartiscono disposizioni e vigilano per
assicurare la correttezza del comportamento di chi opera per loro conto.
5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13,
comma 7. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse
alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione. Sezione
II - Quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati Art. 23 - Obblighi informativi 1. Dalla data
della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino
ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di
OICR italiani o esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:
a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la
loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti; b)
entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità
competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli
OICR gestiti; c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche
apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista
dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo
stipulate. Art. 24 - Aggiornamento del
prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR aperti 1.
Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo
pubblicato relativo a quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati
comporta il suo aggiornamento mediante pubblicazione, con le modalità
previste dall'articolo 8, lett. a) e b): a) di un supplemento da allegare
al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G; b) della parte di
prospetto informativo modificata, negli altri casi. 2. La parte di
prospetto modificata può essere diffusa, con le eventuali modifiche
richieste dalla Consob, decorso il termine di venti giorni dalla sua
comunicazione. 3. Il prospetto informativo contenente l'aggiornamento
dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi
previsti nel comma 1, lettera a), è pubblicato entro il mese di febbraio
di ciascun anno. 4. Sono tempestivamente comunicate ai singoli
partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le
caratteristiche essenziali del fondo, l'aumento delle spese applicabili ai
partecipanti in misura superiore al venti per cento, nonché le
caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto. Le altre variazioni
delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla
trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici ivi contenuti, da effettuare
entro il mese di febbraio di ciascun anno. 5. La Consob può, di
volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai
partecipanti. Sezione III - Quote o azioni di OICR esteri armonizzati
Art. 25 - Prospetto informativo 1.
Il prospetto informativo riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati,
pubblicato in lingua italiana: a) reca l'attestazione che lo stesso
è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato
dall'autorità estera; b) contiene l'indicazione che lo stesso
è depositato presso la Consob; c) riporta in allegato il documento
integrativo previsto dal paragrafo 1 della Sezione II del regolamento della
Banca d'Italia ed il modulo di sottoscrizione. 2. Il documento
integrativo ed il modulo di sottoscrizione contengono le informazioni relative
alla commercializzazione in Italia e sono redatti secondo gli schemi in
Allegato 1H. Tali informazioni sono coerenti con la nota informativa sul modulo
organizzativo prevista dal paragrafo 3 della Sezione III del regolamento della
Banca d'Italia. Art. 26 - Aggiornamento del
prospetto informativo 1. Se al prospetto riguardante quote o
azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità
estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale
supplemento è tempestivamente trasmesso alla Consob unitamente alla
versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza
dell'autorità estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana
è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del
collocamento. 2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo
ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le
variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è
autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del regolamento della
Banca d'Italia. 3. Le variazioni del prospetto informativo che
riguardano le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano
l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti
per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione
alla Consob. Art. 27 - Obblighi informativi
1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono
in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei
termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei
successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla
Consob un elenco dettagliato. 2. I rendiconti periodici nonché,
ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli
OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana,
presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e
le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in
Italia. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei
predetti documenti. 3. Il valore unitario della quota o azione
dell'OICR calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo
statuto è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione
nelle zone di commercializzazione del prodotto, con indicazione della relativa
data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di
convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in
distribuzione. Art. 28 - Investitori
professionali 1. Se la commercializzazione di quote o azioni di
OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti
dall'articolo 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si
applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o
dell'azione previsto dall'articolo 27, comma 3. In tale caso non è
consentito lo svolgimento di attività pubblicitaria. Capo III -
Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione aperti Art. 29 - Disposizioni applicabili 1. Alla
raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2, 3 e
4. Art. 30 - Aggiornamento del prospetto
informativo 1. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute
nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica
l'articolo 24, commi 1, 2 e 3. Art. 31 - Norme
di correttezza e obblighi informativi 1. Nella raccolta delle
adesioni a fondi pensione aperti i soggetti incaricati rispettano, tenuto conto
delle caratteristiche del prodotto offerto, le disposizioni dettate
dall'articolo 26, lett. a), c), d) ed e), dall'articolo 28, commi 1, lett. a),
2 e 5 e dall'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio
1998. A coloro che agiscono per conto dei soggetti incaricati della raccolta
delle adesioni si applicano, in occasione di offerte fuori sede, le regole di
comportamento previste dagli articoli 95 e 96 del predetto regolamento.
2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo
23, lett. a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle
convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello
stesso articolo. Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 32 - Emittenti strumenti finanziari diffusi
1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7, comma 3, non si applicano
alle sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di emittenti con
strumenti finanziari diffusi che abbiano assolto da meno di un anno gli
obblighi informativi previsti nel Capo VI del Titolo II della Parte III. A tali
sollecitazioni si applica l'articolo 7, comma 2. 2. Per le
sollecitazioni previste nel comma 1 sono utilizzabili gli schemi di prospetto
relativi alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di
emittenti quotati solo se gli emittenti hanno pubblicato almeno una volta un
prospetto informativo conforme allo schema previsto per le sollecitazioni
aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti non quotati. Art. 33 - Casi di inapplicabilità 1. Le
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico
e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni: a)
rivolte ad un numero di soggetti non superiore a duecento; b) aventi ad
oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 40.000
euro; c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non
inferiore a 250.000 euro; d) finalizzate al reperimento di mezzi per lo
svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale; e)
effettuate nell'ambito di vendite coattive connesse a procedimenti previsti
dalla legge; f) aventi ad oggetto strumenti finanziari rappresentativi
dell'intero capitale o della partecipazione di controllo quando debbano essere
accettate da un solo soggetto o da più soggetti di concerto; g)
rivolte ai componenti gli organi sociali o ai dirigenti dell'emittente, delle
società che lo controllano, ne sono controllate o sono controllate dal
medesimo soggetto che controlla l'emittente; h) aventi ad oggetto strumenti
finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti non aventi azioni o
obbligazioni convertibili quotate o diffuse. 2. Le disposizioni
previste dall'articolo 94, commi 1 e 3, del Testo Unico e dagli articoli 4, 7,
11, comma 2 e 19, comma 1, del presente regolamento non si applicano alle
sollecitazioni: a) aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti
in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate;
b) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di
emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse; c) aventi ad
oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 5.000.000
di euro; d) rivolte ai dipendenti, ex dipendenti e agenti delle
società indicate nella lett. g) del comma precedente nonché ai
soggetti ad esse legati da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. 3. Alle sollecitazioni indicate nella lett. a) del comma
precedente non si applicano inoltre l'articolo 13, comma 8; a quelle indicate
nella lett. b) non sia applica l'articolo 13, commi 7 e 8 e a quelle indicate
nella lett. d) non si applicano gli articoli 8, comma 1, lett. c) e 13, commi 7
e 18. Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente
comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato.
Art. 34 - Norma transitoria 1. Per
le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani in corso al
1° luglio 1999, gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi
allegati al presente regolamento entro un anno da tale data o in occasione del
primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto.
TITOLO II OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO Capo I -
Disposizioni generali Art. 35 - Definizioni
1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "giorni": i giorni di
apertura dei mercati regolamentati; b) "durata dell'offerta": il periodo in
cui è possibile aderire all'offerta; c) "periodo di offerta": il
periodo intercorrente tra la data della prima comunicazione al mercato e la
data prevista per il pagamento del corrispettivo; d) "soggetti
interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti
di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i
loro amministratori, sindaci e direttori generali, i soci dell'offerente o
dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall'articolo 122 del Testo
Unico; e) "società quotata": la società emittente con azioni
ordinarie quotate in un mercato regolamentato. 2. Nel presente Titolo
si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state
trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società quotata,
alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione.
Art. 36 - Ambito di applicazione 1. Il
presente Titolo si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto o di
scambio, come definite dall'articolo. 1, comma 1, lett. v) del Testo Unico,
aventi ad oggetto strumenti finanziari. Alle offerte pubbliche aventi ad
oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano
l'articolo 37, comma 1, e le altre disposizioni del presente Capo che la Consob
dichiara di volta in volta applicabili. Art. 37
- Comunicazione dell'offerta 1. Colui che intende procedere ad
un'offerta pubblica comunica senza indugio, fuori dall'orario di negoziazione,
contestualmente al mercato, all'emittente e alla Consob, gli elementi
essenziali, le finalità dell'operazione e i nomi degli eventuali
consulenti. 2. La comunicazione alla Consob è completa e prende
data, ai fini dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, dalla ricezione del
documento d'offerta e della scheda di adesione, redatti, rispettivamente,
secondo gli schemi in Allegato 2A e 2B, nonché della documentazione
concernente la garanzia e l'avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Il suo inoltro è reso contestualmente noto all'emittente e al mercato.
Art. 38 - Documento d'offerta 1.
Il documento d'offerta, integrato secondo le eventuali richieste della Consob
ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, è trasmesso senza
indugio all'emittente. 2. Il documento è diffuso tramite
pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite
consegna presso intermediari e contestuale pubblicazione su organi di stampa di
adeguata diffusione dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi
concordati con la Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino
la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento
da parte di tutti gli interessati. 3. I depositari informano i
depositanti dell'esistenza dell'offerta, in tempo utile per l'adesione.
4. Copia del documento d'offerta è consegnata dall'offerente e dagli
intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono
ottenere il documento dai propri depositari. Art. 39 - Comunicato dell'emittente 1. Il
comunicato dell'emittente: a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento
dell'offerta e una valutazione motivata degli amministratori sull'offerta
stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e,
se lo richiedono, del nome dei dissenzienti; b) rende nota l'eventuale
decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico,
per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare
l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è
tempestivamente resa nota al mercato; c) aggiorna le informazioni a
disposizione del pubblico sul possesso diretto o indiretto di azioni della
società da parte dell'emittente o degli amministratori, anche in
società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali
di cui all'articolo 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni
dell'emittente; d) informa su fatti di rilievo non indicati nell'ultimo
bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata. 2. Il
comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data
prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste
della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno di durata
dell'offerta. Art. 40 - Svolgimento
dell'offerta 1. L'efficacia dell'offerta non può essere
sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà
dell'offerente. 2. La durata dell'offerta è concordata tra un
minimo di quindici e un massimo di trentacinque giorni, con la società
di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la
Consob. Essa non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla diffusione del documento d'offerta, salvo che tale documento
comprenda già il comunicato dell'emittente. La Consob, sentiti
l'offerente e la società di gestione del mercato, può, con
provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di
tutela degli investitori, prorogarne la durata fino a un massimo di
quarantacinque giorni. 3. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai
sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni di
durata dell'offerta, la durata stessa è prorogata di dieci giorni.
4. L'adesione all'offerta avviene, presso l'offerente, gli intermediari
incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi d'investimento,
tramite sottoscrizione della scheda di adesione. 5. Nelle offerte
totalitarie su strumenti finanziari quotati promosse da chi detiene la
maggioranza assoluta di tali strumenti finanziari le adesioni possono essere
raccolte sul mercato regolamentato secondo modalità da concordare con la
società di gestione del mercato. La procedura è utilizzabile
anche nel caso di offerte promosse dall'emittente sui propri strumenti
finanziari. Art. 41 - Norme di trasparenza
1. Durante il periodo di offerta: a) i soggetti interessati
diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite
comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob; b) i soggetti
interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni
di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano
diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta
persona, indicando i corrispettivi pattuiti; c) l'offerente o i soggetti
incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i
dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la
diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del
mercato. 2. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta
sono ispirate ai principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da
parte di tutti i destinatari. 3. Prima del pagamento, l'offerente
pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le
indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle
facoltà previste nel documento d'offerta. 4. Dalla data di
pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la
Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4, del
Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli
offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti
incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e
documenti necessari per l'informazione del pubblico. 5. Dalla data
della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e fino
a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può: a) richiedere
notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a) e b) del
Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli
offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle
adesioni, ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti; b)
eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. c) del Testo
Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli
offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle
adesioni. Art. 42 - Norme di correttezza
1. L'offerente e gli altri soggetti interessati si attengono a
principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari
dell'offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le
adesioni all'offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad
alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell'offerta pubblica di
acquisto obbligatoria. 2. L'offerente, qualora durante il periodo di
offerta acquisti gli strumenti finanziari quotati oggetto di offerta ovvero il
diritto ad acquistarli anche a data successiva a prezzi superiori a quelli di
offerta, adegua quest'ultimo al prezzo più alto pagato. Art.
43 - Modifiche dell'offerta 1. Le offerte di aumento e le altre
modifiche dell'offerta sono comunicate ai sensi dell'articolo 37 e sono
pubblicate con le stesse modalità dell'offerta originaria fino a tre
giorni prima della data prevista per la chiusura. 2. Non è
ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. L'aumento è pari ad
almeno il due per cento del corrispettivo globale per ciascuna categoria di
strumenti finanziari interessata. Art. 44 -
Offerte concorrenti 1. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino
a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura dell'offerta
precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla
pubblicazione della prima offerta. 2. I rilanci sono pubblicati almeno
dieci giorni prima della data prevista per la chiusura dell'ultima offerta.
3. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo
globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è
superiore di almeno il due per cento a quello dell'ultima offerta o rilancio o
se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non
è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. 4. La durata
delle offerte precedenti è allineata a quella dell'ultima offerta
concorrente, se i precedenti offerenti non comunicano, entro tre giorni dalla
pubblicazione dell'offerta concorrente, alla Consob e al mercato, di mantenere
inalterata la scadenza originaria. In ogni caso, i precedenti offerenti rendono
noto, entro lo stesso termine e con le medesime modalità, se intendono
modificare la propria offerta. 5. Nel caso di convocazione di
un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi
dieci giorni di durata delle offerte indicate nel comma 4, la durata delle
stesse è prorogata di dieci giorni. 6. Dopo la pubblicazione di
un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono
revocabili. Capo II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Art. 45 - Acquisto indiretto 1.
L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere
più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto di una
società quotata o il controllo di una società non quotata
determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3,
lett. a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga così a detenere,
indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette,
più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto di una
società quotata. 2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi
del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono le
azioni è costituito in prevalenza da partecipazioni in società
quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni
in società quotate. 3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che
precedono, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti: a) il
valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo
dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione
iscritta nel bilancio della società partecipante; b) il valore
attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce
la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni della
società partecipante. 4. Se il patrimonio della società
indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da partecipazioni in una
pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica
riguarda le azioni delle sole società il cui valore rappresenta almeno
il trenta per cento del totale di dette partecipazioni. Art. 46 - Consolidamento della partecipazione
1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lett. b), del
Testo Unico consegue all'acquisizione di più del tre per cento del
capitale rappresentato da azioni ordinarie per acquisti a titolo oneroso
effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni
nell'esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo. Art. 47 - Corrispettivo in strumenti finanziari
1. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico il
corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari quotati in
un mercato regolamentato in un paese dell'Unione Europea, se le operazioni
compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della soglia hanno avuto
come corrispettivo, nella stessa proporzione, i medesimi strumenti finanziari.
Gli strumenti finanziari sono sempre valutati ad un prezzo non superiore al
prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi. 2. Nelle
offerte previste dall'articolo 106, comma 4, del Testo Unico il corrispettivo
può essere costituito da strumenti finanziari se quotati in mercati
regolamentati dell'Unione Europea. Art. 48 -
Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale
1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo Unico
è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta
dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta.
L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non
accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà.
2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta,
all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni che
ne attesta la titolarità. 3. L'approvazione è
irrevocabile. E' possibile approvare più offerte concorrenti.
Art. 49 - Esenzioni 1. L'acquisto non
comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo Unico se:
a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della
maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria; b)
è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza
di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in
crisi, comunicato alla Consob e al mercato; c) la partecipazione è
acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli
stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e indirettamente tramite
società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1), del
codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea
ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una
società e tali soggetti; d) il superamento della soglia è
determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di
conversione originariamente spettanti; e) la soglia del trenta per cento
è superata per non più del tre per cento e l'acquirente si
impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i
relativi diritti di voto; f) è conseguente ad un'operazione di
fusione o scissione, salvo che per effetto delle operazioni si configuri un
acquisto rilevante ai sensi dell'articolo 106, commi 1 e 3, lett. a) e b), del
Testo Unico non conseguente ad esigenze di razionalizzazione o di sinergie
industriali. 2. L'acquirente: a) nel caso previsto dalla lett. a)
comunica alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni
con gli altri soci ivi previsti; b) nel caso previsto dalla lett. b)
comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano nei tempi
stabiliti dalla Consob, e comunque su base trimestrale, e ogni variazione della
sua partecipazione; c) nel caso previsto dalla lett. e), se non osserva
l'obbligo di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto
risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo Unico ai
dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto. Art. 50 - Opa residuale 1. Il soggetto tenuto
all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al
mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è
dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria. 2. La
società di gestione del mercato: a) propone alla Consob l'adozione
di una soglia superiore al novanta per cento per singole società, tenuto
conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle
negoziazioni; b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.
3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto,
tra l'altro, dei seguenti elementi: a) corrispettivo di un'eventuale
offerta pubblica precedente; b) prezzo medio ponderato di mercato
dell'ultimo semestre; c) patrimonio netto rettificato a valore corrente
dell'emittente; d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.
4. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dalla
conclusione del periodo dell'offerta che ha determinato i presupposti
dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi
per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della
società incaricata della revisione contabile sulla congruità
degli elementi forniti.
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