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Capo I
Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al
portatore)
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti
di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore
in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente
superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia
essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati
di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate
le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario
abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata
per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso
della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo
successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto
di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione
di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma
dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del
creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo
1210 dello stesso codice.
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari
e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono
recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro
può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento
ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.
2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non può essere superiore a lire venti milioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati,
nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio
o per il tramite di vettori specializzati.
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da
questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta
salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494
del codice civile di procedura civile.
5. ... omissis ...
6. ... omissis ...
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non
trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa
restituzione del titolo all'emittente.
8. ... omissis ...
Art. 2 (Obblighi di identificazione e di registrazione)
1. ... omissis ...
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal
comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione
trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti
di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di
cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.
625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale
incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione
delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge
n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
Art. 3 (Segnalazioni di operazioni)
1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro
punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente
dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento
di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo
al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un
suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità,
natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione
delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità
economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita,
induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione,
che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni
medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli
648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche
di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione
di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività
svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia
conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa
o comunque da parte di interposta persona.
2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un
suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli, e qualora
le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi
a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo
2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima
di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica,
all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei
nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo
3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e
giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni
sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per
la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei
cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni
applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di
cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni
di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai
dati contenuti nei propri archivi;
b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle
finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti
di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle
analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove
necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti
di cui all'articolo 4;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze
delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione
di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano
le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli
archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice
di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni,
completate ai sensi del presente comma corredate di una relazione
tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che
ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano
attinenti alla criminalità organizzata. Per effettuare i necessari
approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5,
comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria
esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in
materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di
polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizza
tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale
di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti
di cui al presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di
indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso
gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano
l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare
dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. I
predetti organi investigativi informano altresì l'Ufficio italiano
dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e
situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata
per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere
l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò
non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini
e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata
notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del
presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di
segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma
6, posti in essere in conformità del presente articolo e per
le finalità da esso previste, non comportano responsabilità
di alcun tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni
di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza,
di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente
articolo.
9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto
dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni
di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c),
di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in
operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema
dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici
di addestramento e di formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano
dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo,
relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal
segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni
in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza
di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe
autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità,
a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza
delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati
personali.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono
di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.
Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni)
1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli
331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone
e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato
le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.
2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere
rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato,
lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati
per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro
di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare
la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato
le segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della
loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento
del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo
3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni,
anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici,
di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio
unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni
applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Uffico italiano
dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore
nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate
misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità
delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti
in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi
sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o
del legale rappresentante o del loro delegato.
Art. 3-ter (Commissione di indirizzo)
1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività
svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie
di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando
l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio
italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali,
è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta
dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante
della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da
un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze,
di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica
non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni
della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano
dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto
d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali
vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione
stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le
modalità di funzionamento della commissione di cui al comma
1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo
dell'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto,
allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attività
stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere
più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio
dei proventi di provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui
al comma 1, una relazione semestrale sull'attività svolta e
fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio
delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle
relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati
che perseguono le medesime finalità.
Art. 4 (Disposizioni applicative)
1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività
istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento
di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione,
ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società
di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse
agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di
cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di
valori mobiliari, le società di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e
gli enti assicurativi e la società Monte Titoli s.p.a. di cui
alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchè gli altri intermediari
abilitati ai sensi del comma 2.
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni
in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta,
essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni
di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono
comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente
una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione
di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso,
pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione
e gestione di carte di credito.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà
di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione
alle competenti commissioni parlamentari a:
a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del
presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma
1, del presente decreto;
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui
all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola
di non trasferibilità;
c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente
Capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti
di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni
di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli)
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle
disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo
trasferito.
2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici
ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo
4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti
delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta
giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari,
assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono
essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in
versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.
3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo
dell'operazione.
4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2,
comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni
previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria
fino alla metà del valore dell'operazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto
di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con l'arresto da sei
mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
cento milioni.
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto
previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni.
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto,
il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista
dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute
nell'articolo 16.
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi
per i componenti della commissione di cui al comma 8.
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte
alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli
intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento
di valori di cui al presente Capo, nonché, sulla base di criteri
selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione
di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti.
Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri
generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo
scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito
di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati
concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario
abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere
i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio
di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi,
sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere
tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice
di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per
l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio
italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di
carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza
di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo
3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni
di cui al presente Capo nei riguardi di ogni altro soggetto
provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza.
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti
sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni
del presente decreto sono conservati nel sistema informativa
dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti
sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in
base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo
dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori
siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero
di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti
ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali
sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti
e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative
di rispettiva compentenza. 14. Nel primo comma dell'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti
nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà
di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti:
"acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti
ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei
poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di
deroga previsti dall'articolo 35".
Capo II
Art. 6 (Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)
1. ... omissis ...
2. ... omissis ...
2-bis. ... omissis ...
3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione,
di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque
comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari
di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere
dal secondo anno della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano
maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente
non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale
in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario
o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento
di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici
economici o presso imprese del settore finanziario o società
di capitali.
4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei
sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari
di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei
ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita
a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.
4-bis. ... omissis ...
5. ... omissis ...
6. ... omissis ...
7. ... omissis ...
8. ... omissis ...
9. ... omissis ...
10. ... omissis ...
11. ... omissis ...
12. ... omissis ...
Art. 7 (Elenco speciale)
... omissis ...
Art. 8 (Onorabilità dei soci e degli esponenti)
1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente
Capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti
muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente Capo
si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
2-bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata
dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque
denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni
dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione
di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con
la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2-ter. ... omissis ...
Capo III
Art. 9 (Sospensione dalle cariche)
1. ... omissis ...
2. ... omissis ...
3. ... omissis ...
4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati
di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria
della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito
dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano
la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore
generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario
di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis. La sospensione è dichiarata
dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque
denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni
dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione
di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e
con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità
di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 350 del 1985 .
Art. 10 (Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali,
i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano
sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti
violazioni delle norme di cui al Capo I del presente decreto
sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro.
L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un
anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni
.
Art. 11 (Collaborazione fra le autorità di vigilanza)
1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità
amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi
e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'articolo 4
possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonchè
scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità
con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per
il perseguimento dei fini del presente decreto .
Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano
al prelievo di denaro contante)
1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè p per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito
o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni
o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire
tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito
o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti
al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali
carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati
o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi .
Art. 13 (Applicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto
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