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[... omissis ...]
Art. 1882 Nozione
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato,
entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di
un evento attinente alla vita umana.
Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da
un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni
e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884 Assicurazioni mutue
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente
capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2546
e seguenti).
Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate
dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal
codice della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).
Art. 1886 Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali.
In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887 Efficacia della proposta
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329)
per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando
occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della
consegna o della spedizione della proposta (1932).
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto
(2725). L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente
la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a
spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in
tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale
(att. 187).
Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore,
il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso
l'assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave
adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore
della polizza, anche se questi non è l'assicurato (1992). In
caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine,
si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli
all'ordine (2016 e seguenti; att. 187).
Art. 1890 Assicurazione in nome altrui
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza
averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto
anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399,
2031 seguente). Il contraente è tenuto personalmente ad osservare
gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui
l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto
di questa. Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in
corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia (1335)
del rifiuto della ratifica.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi
spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto
di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti
dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal
contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se
in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili
le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza
del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore
e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle
somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti
per spese di conservazione (2756).
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa
grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative
a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo
consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento
(1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito
con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade (2964 e seguenti)
dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal
giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione
o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare
l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi
al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato
l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo
anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine
indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la
somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o
più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle
cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o
la reticenza (1932).
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o
colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto,
ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante
dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno
in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore,
o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto,
la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra
il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se
si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi
hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle
reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore
le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).
Art. 1895 Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo (1418 e seguenti) se il rischio non è mai
esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del
contratto.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa
di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore
ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio
non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
della comunicazione o della conoscenza (1335) sono dovuti per
intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere
inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto
e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto
al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono
una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta
al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato
alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere
dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva
alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio,
ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964)
dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione
di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att.
187).
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore
dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se
il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto
dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto,
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe
consentita per un premio più elevato (1926). L'assicuratore
può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto
all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto
l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento
del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato
se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento
del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto
un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi
al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata
la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima
che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia
del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento
del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione
se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto;
altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto
tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato
fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto
stesso (1932; att. 187).
Art. 1899 Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno
della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo
giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa
supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante
patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con
preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte,
ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore
a due anni (1932; att. 187). Le norme del presente articolo
non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato
o dei dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo
o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario,
salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore
è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave
delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere
(2047 e seguenti). Egli è obbligato altresì, nonostante patto
contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente,
dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà
umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino
alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto
è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non
paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto
è risoluto di diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel
termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono
scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto
soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione
in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si
applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti, 1924,1932;
att. 187).
Art. 1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici
non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione.
Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta
dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i
trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa
assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei
modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche
per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli
assicurati (att. 187).
Art. 1903 Agenti di assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione
possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la
risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti
nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla
legge (1753). Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti
in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti
dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti
l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso
la quale e stato concluso il contratto (1932; att. 187; Cod.
Proc. Civ. 77).
SEZIONE II Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904 Interesse all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e
seguenti) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere
inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento
del danno.
Art. 1905 Limiti del risarcimento
L'assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti
dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza
del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo
se si e espressamente obbligato.
Art. 1906 Danni cagionati da vizio della cosa
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni
prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non
gli sia stato denunziato. Se il vizio ha aggravato il danno,
l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella
misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non
fosse esistito.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde
dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non
sia diversamente convenuto.
Art. 1908 Valore della cosa assicurata
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite
o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo
del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia
stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante
stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima
la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella
polizza o in altri documenti. Nell'assicurazione dei prodotti
del suolo il danno si determina in relazione al valore che i
prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo
in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle
cose
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della
cosa assicurata non è valida (1441 e seguenti) se vi e stato
dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona
fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto
ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa
assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire
una proporzionale riduzione del premio.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve
dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori
non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro,
l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma
dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato
può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo
il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse
non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato
ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione
proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi
contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene
ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911 Coassicurazione
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi
relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori
per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento
dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva
quota, anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli
assicuratori.
Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i
danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione
o da tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore
o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato
ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore
o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene
entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione
del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame
l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro
ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o
diminuire il danno (1227). Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato
sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato
rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro,
anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera
la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo,
salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente (att. 187). L'assicuratore risponde dei danni
materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi
adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del
sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati
inconsideratamente (1900-3). L'intervento dell'assicuratore
per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione
non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene
al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne
le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso
o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato
omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore
ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio
sofferto (att. 187).
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203),
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato
verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la
surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli
affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'assicurato
stabilmente con lui conviventi o da domestici
IL CONIUGE. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda
il non annoverare , fra le persone nei confronti delle quali
non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore
e obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi,
in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione,
deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta
nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti
dolosi (2767). L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato
l'indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato
lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del
danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore
nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel
caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale
assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore
e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato,
convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore
(1932; Cod. Proc. Civ. 196) (Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione
obbligatoria).
Art. 1918 Alienazione delle cose assicurate
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento
del contratto di assicurazione. L'assicurato, che non comunica
all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza
del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i
premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente,
se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione
entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo
all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata,
che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso
all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione
in corso. L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui
ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal
contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato
anche mediante raccomandata. Se è stata emessa una polizza all'ordine
(2008) o al portatore (2003, 1889), nessuna notizia dell'alienazione
deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come
l'acquirente non possono recedere dal contratto.
SEZIONE III Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su
quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di
morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante
non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso
deve essere provato per iscritto (2725).
Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411
e seguenti). La designazione del beneficiario può essere fatta
nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione
scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento (587 e
seguente, 649); essa e efficace anche se il beneficiario è determinato
solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della
somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata
persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un
diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (1411, 1923).
Art. 1921 Revoca del beneficio
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con
le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente.
La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del
contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario
ha dichiarato di voler profittare del beneficio (1411). Se il
contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa
non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente
di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente
e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate
per iscritto all'assicuratore (att. 188).
Art. 1922 Decadenza dal beneficio
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non
ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato
(801). Se la designazione e irrevocabile ed è stata fatta a
titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti
dall'art. 800 (att. 188).
Art. 1923 Diritti dei creditori e degli eredi
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
(Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti). Sono salve,
rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione
degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti)
e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all'imputazione
(747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.
Art. 1924 Mancato pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno,
l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel
termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La
disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più
rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art.
1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole
rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine
di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine
di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto
(1453 e seguenti), e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore,
salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione
o per la riduzione della somma assicurata.
Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto
e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato
sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il
valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926 Cambiamento di professione dell'assicurato
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non
fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino
il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse
esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione (1898). Qualora i cambiamenti siano
di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito
al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione
per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata
è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto
di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'assicurato dà notizia
dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici
giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del
contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto
in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici
giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risoluto,
salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo
di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato
al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione
alla proposta dell'assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni
previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata
(att. 187).
Art. 1927 Suicidio dell'assicurato
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano
decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore
non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto
contrario. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi
stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi
(1901), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione
e cessata.
SEZIONE IV Della riassicurazione
Art. 1928 Prova
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie
di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto
(2725). I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti
generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi
possono essere provati secondo le regole generali (2697 e seguenti,
2952).
Art. 1929 Efficacia del contratto
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato
e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali
sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione
coatta amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato,
il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta
al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri
crediti (1241 e seguenti; att. 187).
Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che,
alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti
relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di
diritto (1241 e seguenti; att. 187). SEZIONE V Disposizioni
finali
Art. 1932 Norme inderogabili
Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898,
1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma,
1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono
essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato
sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni
di legge (1339, 1419).
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