La prima cosa da sapere è che in caso di “forniture non richieste” di beni, servizi, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento e contenuto digitale, la legge esonera il consumatore dall'obbligo di pagare.
La sua mancata risposta o contestazione della fornitura del bene e/o servizio non pregiudica questa facoltà, perché per legge NON costituisce consenso alla stessa.
Detto questo, non appena ci si accorge dell'attivazione di un contratto non richiesto è opportuno comunque contestare l'accaduto al venditore in modo formale, inviando una raccomandata a/r di diffida.
ADUC - Rita Sabelli