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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.6 LA TUTELA DELL'INVESTITORE
La tutela dell'investitore non può esaurirsi nelle sole disposizioni
contenute nel Libro IV del Regolamento 11522, che si dimostrano
eccessivamente generiche per risolvere tutti i problemi connessi
all'impiego di internet quale tecnica di comunicazione a distanza.
Le particolari modalità operative che caratterizzano codesta tecnica
pongono infatti problemi ulteriori e diversi da quelli che, in una
valutazione tradizionale delle fattispecie, sono stati posti finora.
L'art. 75 del regolamento Consob opera, non a caso, un espresso
rinvio all'osservanza delle disposizioni contenute nel Libro III
da parte dell'intermediario. Il richiamo ha la funzione di evitare
il fraintendimento che la vendita a distanza abbia un diverso (e
minore) grado di rispetto degli obblighi posti a tutela della correttezza
del rapporto di investimento che si instaura tra cliente e intermediario
455.
Così dovranno essere osservati oltre ai già esaminati artt. 28 (scambio
di informazioni tra gli intermediari e cliente) e 29 (valutazione
delle operazioni), anche le regole generali di comportamento (art.
26), sulla prevenzione dei conflitti di interesse (art. 27) e sulla
predisposizione e conclusione dei contratti (art. 30). Il legislatore
secondario, come si è gia esaminato, ha predisposto modalità di
adempimento specifiche in ragione della particolare natura tecnica
del mezzo di contatto utilizzato con la clientela. Si ricordi, ad
esempio, l'apprezzamento dei profili di adeguatezza dell'operazione
che può essere assolta sulla base di procedure predefinite o omogenee,
ovvero l'obbligo di consegna del documento sui rischi generali che
può essere assolto ponendo il documento stesso a disposizione degli
investitori sul sito e dando loro la possibilità di acquisirlo direttamente.
Gli interventi da parte dell'autorità di vigilanza sono volti a
realizzare un duplice risultato, adeguato alle esigenze di tutela
dell'investitore: da un lato il rispetto dei principi di trasparenza
ed corretta informazione, quali presupposti per una scelta consapevole
da parte del consumatore-investitore; dall'altro la creazione di
meccanismi idonei a garantire l'effettività del controllo sull'operato
degli intermediari anche in un ambito dominato dalle new technologies
456.
Il comma 4 dell'art. 72 del regolamento 11522 esclude dalla applicazione
del libro IV - dichiarando che non costituisce promozione e collocamento
a distanza - l'attività di tal genere se effettuata nei confronti
dei soggetti qualificati di cui all'art. 31, comma 2 del regolamento
e cioè: intermediari autorizzati, SGR, SICAV, fondi pensione, compagnie
di assicurazione ecc., cioè i c.d. investitori istituzionali. La
norma è importante anche a livello sistematico, perché conferma
la rilevanza per il diritto positivo della distinzione tra business
to consumer (B2C) e business to business (B2B), dal momento che
l'area esclusa dalla applicazione del libro IV può essere appunto
riguardata come quella degli scambi a distanza per via telematica
tra soggetti professionisti 457.
L'art. 74 del Regolamento esclude l'impiego di tecniche di comunicazione
a distanza nel caso che gli investitori si dichiarino esplicitamente
contrari allo svolgimento o alla loro prosecuzione. Codesta prescrizione
potrebbe avere un contenuto di rilievo pratico, per il trading on
line: quello di consentire all'investitore di optare per una prestazione
di servizi in via convenzionale anziché telematica anche dopo la
conclusione del contratto. Si porrà allora il quesito dogmatico
dell'inquadramento di tale ius variandi unilaterale dell'originario
contratto, sub specie di variazione delle modalità di esecuzione
del medesimo, da telematiche a convenzionali 458.
La disciplina nazionale, in materia di tutela del consumatore, dovrà
essere coordinata con la già esaminata proposta di direttiva 459
concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori
460.
Le finalità di questa normativa sono messe in evidenza nei considerando,
i quali sottolineano l'essenzialità che i consumatori possano accedere
a tutta la gamma di servizi disponibili all'interno dell'Unione
Europea per poter scegliere quelli che maggiormente rispondono ai
loro bisogni, il tutto all'interno di un apparato normativo che
predisponga strumenti di tutela idonei ad accrescere la fiducia
del consumatore nell'utilizzazione delle nuove tecniche di commercializzazione
a distanza dei servizi finanziari 461.
La proposta di direttiva tutela il consumatore in una duplice direzione,
stabilendo:
- un obbligo per il fornitore di informare i consumatori di una
serie di dati evidentemente rilevanti ai fini della determinazione
del consenso nella fase precedente la conclusione del contratto
462;
- un diritto di recesso al consumatore 463.
Peraltro la normativa nazionale aveva già fatto propri i punti di
cui sopra: quanto all'obbligo informativo, rientra tra i doveri
propri degli intermediari, ai sensi dell'art. 28 del regolamento
11522/98, trasmettere all'investitore tutte le informazioni attinenti
al profilo oggettivo dell'operazione, mentre per quanto riguarda
il diritto di recesso, questo è gia previsto dall'art. 30, comma
6 del TUF anche se opera su un orizzonte temporale più ristretto
rispetto a quello divisato dalla proposta di direttiva (7 gg. a
fronte del periodo da 14 a 30 gg. di cui all'art. 4 par. 1) e senza
le esclusioni ivi previste 464.
Note
455 - DI MAIO F., L'informazione e la valutazione
di adeguatezza nella promozione via internet, in le Società 2000
n 3 pag. 292
456 - RABITTI BEDOGNI C., op. cit. pag. 417
457 - DELFINI F., op. cit. pag. 716
458 - DELFINI F., op. cit.
459 - Proposta di direttiva COM 1999,385
460 - Vedi paragrafo 3.3
461 - NACCARATO M.G., op cit.
462 - Cfr. art. 3 della proposta di direttiva
cit.
463 - Cfr. art. 4 della proposta di direttiva
cit.
464 - ANTONUCCI A., op. cit. pag. 17
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