CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.6 LA TUTELA DELL'INVESTITORE

La tutela dell'investitore non può esaurirsi nelle sole disposizioni contenute nel Libro IV del Regolamento 11522, che si dimostrano eccessivamente generiche per risolvere tutti i problemi connessi all'impiego di internet quale tecnica di comunicazione a distanza. Le particolari modalità operative che caratterizzano codesta tecnica pongono infatti problemi ulteriori e diversi da quelli che, in una valutazione tradizionale delle fattispecie, sono stati posti finora.

L'art. 75 del regolamento Consob opera, non a caso, un espresso rinvio all'osservanza delle disposizioni contenute nel Libro III da parte dell'intermediario. Il richiamo ha la funzione di evitare il fraintendimento che la vendita a distanza abbia un diverso (e minore) grado di rispetto degli obblighi posti a tutela della correttezza del rapporto di investimento che si instaura tra cliente e intermediario
455. Così dovranno essere osservati oltre ai già esaminati artt. 28 (scambio di informazioni tra gli intermediari e cliente) e 29 (valutazione delle operazioni), anche le regole generali di comportamento (art. 26), sulla prevenzione dei conflitti di interesse (art. 27) e sulla predisposizione e conclusione dei contratti (art. 30). Il legislatore secondario, come si è gia esaminato, ha predisposto modalità di adempimento specifiche in ragione della particolare natura tecnica del mezzo di contatto utilizzato con la clientela. Si ricordi, ad esempio, l'apprezzamento dei profili di adeguatezza dell'operazione che può essere assolta sulla base di procedure predefinite o omogenee, ovvero l'obbligo di consegna del documento sui rischi generali che può essere assolto ponendo il documento stesso a disposizione degli investitori sul sito e dando loro la possibilità di acquisirlo direttamente.

Gli interventi da parte dell'autorità di vigilanza sono volti a realizzare un duplice risultato, adeguato alle esigenze di tutela dell'investitore: da un lato il rispetto dei principi di trasparenza ed corretta informazione, quali presupposti per una scelta consapevole da parte del consumatore-investitore; dall'altro la creazione di meccanismi idonei a garantire l'effettività del controllo sull'operato degli intermediari anche in un ambito dominato dalle new technologies
456.

Il comma 4 dell'art. 72 del regolamento 11522 esclude dalla applicazione del libro IV - dichiarando che non costituisce promozione e collocamento a distanza - l'attività di tal genere se effettuata nei confronti dei soggetti qualificati di cui all'art. 31, comma 2 del regolamento e cioè: intermediari autorizzati, SGR, SICAV, fondi pensione, compagnie di assicurazione ecc., cioè i c.d. investitori istituzionali. La norma è importante anche a livello sistematico, perché conferma la rilevanza per il diritto positivo della distinzione tra business to consumer (B2C) e business to business (B2B), dal momento che l'area esclusa dalla applicazione del libro IV può essere appunto riguardata come quella degli scambi a distanza per via telematica tra soggetti professionisti
457.

L'art. 74 del Regolamento esclude l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza nel caso che gli investitori si dichiarino esplicitamente contrari allo svolgimento o alla loro prosecuzione. Codesta prescrizione potrebbe avere un contenuto di rilievo pratico, per il trading on line: quello di consentire all'investitore di optare per una prestazione di servizi in via convenzionale anziché telematica anche dopo la conclusione del contratto. Si porrà allora il quesito dogmatico dell'inquadramento di tale ius variandi unilaterale dell'originario contratto, sub specie di variazione delle modalità di esecuzione del medesimo, da telematiche a convenzionali
458.

La disciplina nazionale, in materia di tutela del consumatore, dovrà essere coordinata con la già esaminata proposta di direttiva
459 concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori 460. Le finalità di questa normativa sono messe in evidenza nei considerando, i quali sottolineano l'essenzialità che i consumatori possano accedere a tutta la gamma di servizi disponibili all'interno dell'Unione Europea per poter scegliere quelli che maggiormente rispondono ai loro bisogni, il tutto all'interno di un apparato normativo che predisponga strumenti di tutela idonei ad accrescere la fiducia del consumatore nell'utilizzazione delle nuove tecniche di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari 461.

La proposta di direttiva tutela il consumatore in una duplice direzione, stabilendo:
- un obbligo per il fornitore di informare i consumatori di una serie di dati evidentemente rilevanti ai fini della determinazione del consenso nella fase precedente la conclusione del contratto
462;
- un diritto di recesso al consumatore
463.

Peraltro la normativa nazionale aveva già fatto propri i punti di cui sopra: quanto all'obbligo informativo, rientra tra i doveri propri degli intermediari, ai sensi dell'art. 28 del regolamento 11522/98, trasmettere all'investitore tutte le informazioni attinenti al profilo oggettivo dell'operazione, mentre per quanto riguarda il diritto di recesso, questo è gia previsto dall'art. 30, comma 6 del TUF anche se opera su un orizzonte temporale più ristretto rispetto a quello divisato dalla proposta di direttiva (7 gg. a fronte del periodo da 14 a 30 gg. di cui all'art. 4 par. 1) e senza le esclusioni ivi previste
464.





Note

455 - DI MAIO F., L'informazione e la valutazione di adeguatezza nella promozione via internet, in le Società 2000 n 3 pag. 292
456 - RABITTI BEDOGNI C., op. cit. pag. 417
457 - DELFINI F., op. cit. pag. 716
458 - DELFINI F., op. cit.
459 - Proposta di direttiva COM 1999,385
460 - Vedi paragrafo 3.3
461 - NACCARATO M.G., op cit.
462 - Cfr. art. 3 della proposta di direttiva cit.
463 - Cfr. art. 4 della proposta di direttiva cit.
464 - ANTONUCCI A., op. cit. pag. 17

 
 
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