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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.5 LA FASE DI ESECUZIONE
6.5.3 L'ADEGUATEZZA DELLE OPERAZIONI
L'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98 impone alla banca di
valutare l'adeguatezza dell'operazione (elemento oggettivo) rispetto
al profilo dell'investitore (elemento soggettivo). Sul punto occorre
evidenziare che tale valutazione, per la complessità che essa riveste,
deve essere effettuata dall'intermediario applicando procedure predefinite
e omogenee le quali comprendono anche l'impiego di un sito internet
(che, ad esempio, comporti in automatico, l'elaborazione delle informazioni
relative all'investitore e alla sua operatività, ai fini della ripartizione
degli investitori in classi omogenee, e l'individuazione di operazioni
non consentite agli investitori appartenenti a determinate classi
ecc.) 449.
Gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza
dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui quest'ultimo
abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione
finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione
al rischio 450.
In tal caso, la valutazione andrà condotta, in ossequio ai principi
generali di correttezza, diligenza e trasparenza, posti dall'art.
21 del TUF e attuati dall'art. 29 del regolamento 11522, che impongono
all'intermediario di operare nell'interesse congiunto dell'investitore
e dell'integrità del mercato. La banca dovrà, quindi, valutare l'operazione
alla stregua di un profilo virtuale del cliente ricostruito tenendo
conto di tutte le notizie di cui la banca è in possesso (es. età,
professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla
luce anche della pregressa ed abituale operatività, situazione del
mercato) 451.
L'integrità del mercato è sempre messa in pericolo dall'inosservanza
delle regole di comportamento verso l'investitore, poiché in tal
modo l'intermediario mina quella fiducia sulla quale è fondato il
rapporto di investimento. Venendo meno la fiducia non si innesca
il rapporto con gli intermediari e si mette in dubbio il mercato
stesso, poiché questo esiste in quanto lo vogliono tanto gli intermediari
quanto gli investitori, senza gli uni e gli altri non c'è mercato.
Il rapporto on line è parso ai più come la scorciatoia per stare
nel mercato senza osservare alcuna regola, ma il defilarsi dell'intermediario
non esclude gli obblighi che derivano dall'essere parte del mercato;
con la comunicazione DI/30396 la Consob richiama perentoriamente
alla realtà la virtualità del trading on line 452.
Qualora l'operazione risulti non adeguata, l'intermediario, ai sensi
del 3 comma dell'art. 29, deve astenersi dal compierla e darne notizia
all'investitore 453.
E' possibile peraltro adempiere anche tramite internet, avendo cura
di fornire al cliente le indicazioni richieste dalla disciplina
con la necessaria chiarezza ed evidenza. Parimenti, la previsione
regolamentare secondo la quale "qualora l'investitore intenda comunque
dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono
eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito
per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrati su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente in cui sia fatto
esplicito riferimento alle avvertenze ricevute", è da intendere
nel senso, non che sia precluso che la "conferma" venga inoltrata
via internet, ma che, qualora il cliente utilizzi tale canale per
la trasmissione dell'ordine, la procedura tecnica all'uopo predisposta
dall'intermediario sia tale da richiedere all'investitore una manifestazione
di volontà di conferma effettiva e consapevole, resa nell'ambito
di un "percorso" nel quale il cliente sia posto anche nelle condizioni
di dover attestare di aver effettivamente ricevuto le avvertenze
dell'intermediario sull'inadeguatezza dell'operazione ordinata.
E' comunque necessario evitare che il sito sia organizzato in modo
da "impostare per default" l'opzione di conferma 454.
Note
449 - Comunicazione Consob DI/99091709 del
15 dicembre 1999
450 - Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile
2000
451 - DELFINI F., op. cit. pag. 721
452 - DI MAIO F., Nuove precisazioni Consob sul
trading on line, in le Società 2000 n. 6 pag. 753
453 - LENER R., op. cit. pag. 386
454 - Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile
2000
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