CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.5 LA FASE DI ESECUZIONE

6.5.3 L'ADEGUATEZZA DELLE OPERAZIONI

L'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98 impone alla banca di valutare l'adeguatezza dell'operazione (elemento oggettivo) rispetto al profilo dell'investitore (elemento soggettivo). Sul punto occorre evidenziare che tale valutazione, per la complessità che essa riveste, deve essere effettuata dall'intermediario applicando procedure predefinite e omogenee le quali comprendono anche l'impiego di un sito internet (che, ad esempio, comporti in automatico, l'elaborazione delle informazioni relative all'investitore e alla sua operatività, ai fini della ripartizione degli investitori in classi omogenee, e l'individuazione di operazioni non consentite agli investitori appartenenti a determinate classi ecc.)
449.

Gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui quest'ultimo abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio
450. In tal caso, la valutazione andrà condotta, in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, posti dall'art. 21 del TUF e attuati dall'art. 29 del regolamento 11522, che impongono all'intermediario di operare nell'interesse congiunto dell'investitore e dell'integrità del mercato. La banca dovrà, quindi, valutare l'operazione alla stregua di un profilo virtuale del cliente ricostruito tenendo conto di tutte le notizie di cui la banca è in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato) 451. L'integrità del mercato è sempre messa in pericolo dall'inosservanza delle regole di comportamento verso l'investitore, poiché in tal modo l'intermediario mina quella fiducia sulla quale è fondato il rapporto di investimento. Venendo meno la fiducia non si innesca il rapporto con gli intermediari e si mette in dubbio il mercato stesso, poiché questo esiste in quanto lo vogliono tanto gli intermediari quanto gli investitori, senza gli uni e gli altri non c'è mercato.

Il rapporto on line è parso ai più come la scorciatoia per stare nel mercato senza osservare alcuna regola, ma il defilarsi dell'intermediario non esclude gli obblighi che derivano dall'essere parte del mercato; con la comunicazione DI/30396 la Consob richiama perentoriamente alla realtà la virtualità del trading on line
452.

Qualora l'operazione risulti non adeguata, l'intermediario, ai sensi del 3 comma dell'art. 29, deve astenersi dal compierla e darne notizia all'investitore
453. E' possibile peraltro adempiere anche tramite internet, avendo cura di fornire al cliente le indicazioni richieste dalla disciplina con la necessaria chiarezza ed evidenza. Parimenti, la previsione regolamentare secondo la quale "qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute", è da intendere nel senso, non che sia precluso che la "conferma" venga inoltrata via internet, ma che, qualora il cliente utilizzi tale canale per la trasmissione dell'ordine, la procedura tecnica all'uopo predisposta dall'intermediario sia tale da richiedere all'investitore una manifestazione di volontà di conferma effettiva e consapevole, resa nell'ambito di un "percorso" nel quale il cliente sia posto anche nelle condizioni di dover attestare di aver effettivamente ricevuto le avvertenze dell'intermediario sull'inadeguatezza dell'operazione ordinata. E' comunque necessario evitare che il sito sia organizzato in modo da "impostare per default" l'opzione di conferma 454.




Note

449 - Comunicazione Consob DI/99091709 del 15 dicembre 1999
450 - Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile 2000
451 - DELFINI F., op. cit. pag. 721
452 - DI MAIO F., Nuove precisazioni Consob sul trading on line, in le Società 2000 n. 6 pag. 753
453 - LENER R., op. cit. pag. 386
454 - Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile 2000

 
 
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