CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.5 LA FASE DI ESECUZIONE

Con riguardo alla fase di esecuzione on line dei servizi di investimento di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, le banche devono assicurare il rispetto di tutte le regole applicabili dettate dal TUF e dal regolamento n. 11522/98.

In particolare:
- L'art. 32 del regolamento 11522, che attiene specificamente alla negoziazione di strumenti finanziari. Le banche devono eseguire gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, comunicare prontamente all'investitore il rifiuto di eseguire un ordine, dare esecuzione alle negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, tener conto, ai fini dell'individuazione delle migliori condizioni, dei prezzi pagati o ricevuti o di altri oneri sostenuti direttamente od indirettamente dall'investitore, far pagare a quest'ultimo, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, esclusivamente il prezzo ricevuto o pagato dall'intermediario;
- L'art. 33 del regolamento citato, che attiene alla ricezione e trasmissione di ordini il quale prescrive: di trasmettere tempestivamente gli ordini nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti, con il divieto di compensare ordini di segno opposto; di raggruppare, al momento di trasmetterli al negoziatore, i singoli ordini ricevuti dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli stessi e quando le modalità di funzionamento del mercato non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni; di comunicare immediatamente all'investitore il rifiuto di trasmettere un ordine
444.
- L'art. 60 del regolamento, che attiene specificamente alla ricezione degli ordini e prevede che nella prestazione dei propri servizi, gli intermediari devono rilasciare all'investitore, all'atto di ricevimento degli ordini presso la propria sede legale e le proprie dipendenze, una attestazione cartacea contenente:
i) il nome dell'investitore;
ii) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di ricevimento dell'ordine;
iii) gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni necessarie.

A tal proposito è stata rivolta alla Consob, da parte di una banca, il quesito di come conciliare tale ultima disposizione, che prevede che l'attestazione degli ordini avvenga con strumento cartaceo, con la circostanza che la ricezione degli ordini stessi tramite internet costituisce modalità di prestazione di servizi di negoziazione sicuramente ammessa, in ragione dell'ampia discrezionalità nella definizione dei modi di svolgimento della propria attività che la disciplina del settore accorda agli intermediari autorizzati.

Al quesito la Consob ha risposto con la comunicazione n. DI/98063298 del 30 luglio 1998 nella quale ha ritenuto che, poiché l'uso della rete internet rende tecnicamente possibile la trasmissione al cliente, all'atto di ricevimento dell'ordine, di un'attestazione completa di tutti gli elementi richiesti dal primo comma dell'art. 60 del regolamento, all'intermediario autorizzato è consentito rilasciare al cliente l'attestazione di cui trattasi avvalendosi della stessa rete internet, con l'avvertenza che le modalità tecniche utilizzate dovranno permettere al cliente di acquisire la disponibilità dell'attestazione su supporto duraturo
445.

La comunicazione DI/30396 è altresì intervenuta nella fase di esecuzione del contratto di trading on line richiamando l'attenzione su quanto segue.




Note

444 - SAMMARCO P., op. cit. pag. 1076
445 - SAMMARCO P., op. cit. pag. 1076

 
 
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