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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.5 LA FASE DI ESECUZIONE
Con riguardo alla fase di esecuzione on line dei servizi di investimento
di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini,
le banche devono assicurare il rispetto di tutte le regole applicabili
dettate dal TUF e dal regolamento n. 11522/98.
In particolare:
- L'art. 32 del regolamento 11522, che attiene specificamente alla
negoziazione di strumenti finanziari. Le banche devono eseguire
gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione,
comunicare prontamente all'investitore il rifiuto di eseguire un
ordine, dare esecuzione alle negoziazioni alle migliori condizioni
possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura
delle operazioni stesse, tener conto, ai fini dell'individuazione
delle migliori condizioni, dei prezzi pagati o ricevuti o di altri
oneri sostenuti direttamente od indirettamente dall'investitore,
far pagare a quest'ultimo, nella prestazione del servizio di negoziazione
per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni
e delle spese, esclusivamente il prezzo ricevuto o pagato dall'intermediario;
- L'art. 33 del regolamento citato, che attiene alla ricezione e
trasmissione di ordini il quale prescrive: di trasmettere tempestivamente
gli ordini nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti, con
il divieto di compensare ordini di segno opposto; di raggruppare,
al momento di trasmetterli al negoziatore, i singoli ordini ricevuti
dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli
stessi e quando le modalità di funzionamento del mercato non comportino
la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni; di comunicare
immediatamente all'investitore il rifiuto di trasmettere un ordine
444.
- L'art. 60 del regolamento, che attiene specificamente alla ricezione
degli ordini e prevede che nella prestazione dei propri servizi,
gli intermediari devono rilasciare all'investitore, all'atto di
ricevimento degli ordini presso la propria sede legale e le proprie
dipendenze, una attestazione cartacea contenente:
i) il nome dell'investitore;
ii) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di
esecuzione, e la data di ricevimento dell'ordine;
iii) gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni
necessarie.
A tal proposito è stata rivolta alla Consob, da parte di una banca,
il quesito di come conciliare tale ultima disposizione, che prevede
che l'attestazione degli ordini avvenga con strumento cartaceo,
con la circostanza che la ricezione degli ordini stessi tramite
internet costituisce modalità di prestazione di servizi di negoziazione
sicuramente ammessa, in ragione dell'ampia discrezionalità nella
definizione dei modi di svolgimento della propria attività che la
disciplina del settore accorda agli intermediari autorizzati.
Al quesito la Consob ha risposto con la comunicazione n. DI/98063298
del 30 luglio 1998 nella quale ha ritenuto che, poiché l'uso della
rete internet rende tecnicamente possibile la trasmissione al cliente,
all'atto di ricevimento dell'ordine, di un'attestazione completa
di tutti gli elementi richiesti dal primo comma dell'art. 60 del
regolamento, all'intermediario autorizzato è consentito rilasciare
al cliente l'attestazione di cui trattasi avvalendosi della stessa
rete internet, con l'avvertenza che le modalità tecniche utilizzate
dovranno permettere al cliente di acquisire la disponibilità dell'attestazione
su supporto duraturo 445.
La comunicazione DI/30396 è altresì intervenuta nella fase di esecuzione
del contratto di trading on line richiamando l'attenzione su quanto
segue.
Note
444 - SAMMARCO P., op. cit. pag. 1076
445 - SAMMARCO P., op. cit. pag. 1076
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