CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.4 L'AVVIO DEL RAPPORTO

6.4.2 L'INFORMATIVA

Nella prestazione dei servizi le banche devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e, inoltre, devono acquisire le informazioni necessarie ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati. Quest'ultima regola comprende due precetti: il primo comporta il dovere degli intermediari di informarsi sul tipo di cliente, il secondo concerne il dovere dell'operatore di informare il cliente in ordine alle forme di investimento per lui più convenienti. Quest' ultimo ha uno spessore maggiore rispetto a quello che inerisce alle regole di correttezza che il codice civile prescrive in materia contrattuale, sia relativamente alla fase precontrattuale, che in quella di esecuzione 434.

La Consob ha previsto con l'art. 75 del regolamento 11522/98, oltre al generico richiamo all'applicabilità degli obblighi previsti in materia di offerta fuori sede, l'introduzione di norme speciali volte essenzialmente a specificare le modalità di adempimento dei medesimi obblighi, allo scopo di assicurare che le esigenze informative e di trasparenza ad essi sottese siano pienamente soddisfatte, anche nel caso di impieghi di tecniche di comunicazione a distanza 435.

Così ai sensi del secondo comma dell'art. 75 "le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti, in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata". L'endiadi iniziale "in modo chiaro e comprensibile" potrebbe sciogliersi intendendo il concetto di chiarezza come riferito alle modalità di esposizione delle notizie da fornire all'investitore, e il concetto di comprensibilità come riferito al contenuto delle stesse notizie. In altri termini, l'endiadi pare esprimere l'esigenza che le informazioni siano rese in modo tale da consentire al destinatario sia di focalizzare l'attenzione su di esse (chiarezza) sia di affermare appieno il contenuto (comprensibilità).

L'inciso successivo - "con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata" - sembra costituire, poi, specificazione dell'endiadi iniziale, allo scopo di puntualizzare che la chiarezza e la comprensibilità del messaggio costituiscono obiettivi la cui realizzazione richiede modalità che non possono essere stabilite a priori, ma che dipendono dalle caratteristiche delle singole tecniche di comunicazione di volta in volta impiegate, oltre che dal grado di avvedutezza del destinatario delle informazioni 436.




Note

434 - SAMMARCO P., op. cit. pag. 1073
435 - PARRELLA F., op. cit. pag. 61
436 - PARRELLA F., op. cit. pag. 62

 
 
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