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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.4 L'AVVIO DEL RAPPORTO
6.4.2 L'INFORMATIVA
Nella prestazione dei servizi le banche devono comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità
dei mercati e, inoltre, devono acquisire le informazioni necessarie
ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati. Quest'ultima
regola comprende due precetti: il primo comporta il dovere degli
intermediari di informarsi sul tipo di cliente, il secondo concerne
il dovere dell'operatore di informare il cliente in ordine alle
forme di investimento per lui più convenienti. Quest' ultimo ha
uno spessore maggiore rispetto a quello che inerisce alle regole
di correttezza che il codice civile prescrive in materia contrattuale,
sia relativamente alla fase precontrattuale, che in quella di esecuzione
434.
La Consob ha previsto con l'art. 75 del regolamento 11522/98, oltre
al generico richiamo all'applicabilità degli obblighi previsti in
materia di offerta fuori sede, l'introduzione di norme speciali
volte essenzialmente a specificare le modalità di adempimento dei
medesimi obblighi, allo scopo di assicurare che le esigenze informative
e di trasparenza ad essi sottese siano pienamente soddisfatte, anche
nel caso di impieghi di tecniche di comunicazione a distanza 435.
Così ai sensi del secondo comma dell'art. 75 "le informazioni e
i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti, in
modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche
della tecnica di comunicazione a distanza impiegata". L'endiadi
iniziale "in modo chiaro e comprensibile" potrebbe sciogliersi intendendo
il concetto di chiarezza come riferito alle modalità di esposizione
delle notizie da fornire all'investitore, e il concetto di comprensibilità
come riferito al contenuto delle stesse notizie. In altri termini,
l'endiadi pare esprimere l'esigenza che le informazioni siano rese
in modo tale da consentire al destinatario sia di focalizzare l'attenzione
su di esse (chiarezza) sia di affermare appieno il contenuto (comprensibilità).
L'inciso successivo - "con modalità adeguate alle caratteristiche
della tecnica di comunicazione a distanza impiegata" - sembra costituire,
poi, specificazione dell'endiadi iniziale, allo scopo di puntualizzare
che la chiarezza e la comprensibilità del messaggio costituiscono
obiettivi la cui realizzazione richiede modalità che non possono
essere stabilite a priori, ma che dipendono dalle caratteristiche
delle singole tecniche di comunicazione di volta in volta impiegate,
oltre che dal grado di avvedutezza del destinatario delle informazioni
436.
Note
434 - SAMMARCO P., op. cit. pag. 1073
435 - PARRELLA F., op. cit. pag. 61
436 - PARRELLA F., op. cit. pag. 62
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