CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.4 L'AVVIO DEL RAPPORTO

6.4.1 IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Il sistema finanziario è un punto obbligato di passaggio dei flussi finanziari e quindi anche di quelli provenienti dal riciclaggio. In tal senso va interpretato l'intervento della Consob che nella comunicazione sopraccitata ha ritenuto rilevante l'identificazione della clientela secondo quanto previsto dalla legge 197/91 e dalla relativa normativa di attuazione.

L'art. 2 comma 1 della legge citata prevede l'obbligo, a carico dell'intermediario, di identificare i soggetti che eseguono operazioni di importo superiore a £ 20.000.000 o che accendono conti, depositi o altri rapporti continuativi. Per l'accensione di un rapporto continuativo con l'intermediario, come ad esempio un contratto di conto corrente o un contratto di ricezione, trasmissione e negoziazione ordini, i dati identificativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario 428.

E' evidente che la tecnica di contatto per via telematica, senza la presenza fisica del soggetto che effettua l'operazione, non consente l'identificazione, allo stato attuale dato irrinunciabile della normativa antiriciclaggio. Esclusa la possibilità di effettuare trading anonimo, il cliente viene di fatto a trovarsi sullo stesso piano di un cliente che opera per vie tradizionali, così come le procedure e le indicazioni saranno le medesime che oggi si utilizzano per un qualsiasi rapporto intrattenuto con la banca. Una simile soluzione, evidentemente, ha l'effetto di limitare lo svolgimento di attività di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, le quali si caratterizzano proprio per la circostanza di svolgersi senza la presenza fisica e contestuale del cliente e dell'intermediario. Di qui l'opportunità di un adattamento delle forme utilizzabili per fornire la prescritta attestazione di identificazione del cliente alle peculiarità del mezzo tecnico impiegato 429. In questa direzione si è mosso di recente l'Ufficio Italiano Cambi il quale, con una circolare, ha ribadito come un quadro operativo sufficientemente certo dei comportamenti da attuare nella identificazione della clientela che opera a distanza, costituisce presupposto indispensabile per isolare eventuali casi di irregolarità ed evitare alterazioni nei meccanismi di competizione sui mercati 430. In tal senso l'UIC fornisce un parere interpretativo sulle possibili forme di identificazione degli investitori che operano a distanza. Esso sottolinea come si possa utilizzare la via interpretativa per adeguare l'applicazione della normativa vigente all'evoluzione delle forme operative, tenendo presente che il mezzo identificativo andrà valutato in relazione all'idoneità dello stesso ad ottenere il risultato atteso, cioè un'adeguata rappresentazione della situazione di fatto consistente nelle identità tra il soggetto già identificato e quello che entra in contatto con un altro intermediario a sua volta destinatario dell'obbligo di identificare il soggetto 431. Già con il D.M. 19 dicembre 1991, il Ministero del Tesoro aveva previsto che in caso di accensione di rapporti continuativi, non è richiesta all'intermediario l'identificazione in presenza del titolare del rapporto, allorquando i dati risultino comunque acquisiti in relazione all'adempimento avvenuto per il tramite di altro intermediario abilitato e ciò sia comprovato da idonea attestazione da questi rilasciata 432.

L'UIC con la citata circolare ha chiarito che per idonea attestazione si intende:
a) quella contenuta in un bonifico con causale identificativa proveniente dalla banca di cui è già cliente l'investitore che intende sottoscrivere il servizio di trading on line fornito da un altro intermediario;
b) quella contenuta in un modulo, anche predisposto dall'intermediario che deve procedere all'identificazione, contenente i dati identificativi del cliente, ivi compresi gli estremi del documento impiegato per l'identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto dall'intermediario attestante 433.




Note

428 - BUCCARELLA M., La fiducia conta ancora in un mondo virtuale, in http://www.netjus.org/pag.es/pag.ex.asp?article=52
429 - LENER R., op. cit. pag. 388
430 - Circolare dell'Ufficio Italiano Cambi, servizio antiriciclaggio, del 31 gennaio 2000 n. 479
431 - NACCARATO M.G., op. cit.
432 - DELFINI F., Commercio elettronico e servizi d'investimento, in i Contratti 2000 n.7 pag. 716
433 - BUCCARELLA M., op. cit.

 
 
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