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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.4 L'AVVIO DEL RAPPORTO
6.4.1 IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA AI FINI DELLA DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO
Il sistema finanziario è un punto obbligato di passaggio dei flussi
finanziari e quindi anche di quelli provenienti dal riciclaggio.
In tal senso va interpretato l'intervento della Consob che nella
comunicazione sopraccitata ha ritenuto rilevante l'identificazione
della clientela secondo quanto previsto dalla legge 197/91 e dalla
relativa normativa di attuazione.
L'art. 2 comma 1 della legge citata prevede l'obbligo, a carico
dell'intermediario, di identificare i soggetti che eseguono operazioni
di importo superiore a £ 20.000.000 o che accendono conti, depositi
o altri rapporti continuativi. Per l'accensione di un rapporto continuativo
con l'intermediario, come ad esempio un contratto di conto corrente
o un contratto di ricezione, trasmissione e negoziazione ordini,
i dati identificativi devono essere acquisiti in presenza del titolare
del rapporto o del suo mandatario 428.
E' evidente che la tecnica di contatto per via telematica, senza
la presenza fisica del soggetto che effettua l'operazione, non consente
l'identificazione, allo stato attuale dato irrinunciabile della
normativa antiriciclaggio. Esclusa la possibilità di effettuare
trading anonimo, il cliente viene di fatto a trovarsi sullo stesso
piano di un cliente che opera per vie tradizionali, così come le
procedure e le indicazioni saranno le medesime che oggi si utilizzano
per un qualsiasi rapporto intrattenuto con la banca. Una simile
soluzione, evidentemente, ha l'effetto di limitare lo svolgimento
di attività di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione
a distanza, le quali si caratterizzano proprio per la circostanza
di svolgersi senza la presenza fisica e contestuale del cliente
e dell'intermediario. Di qui l'opportunità di un adattamento delle
forme utilizzabili per fornire la prescritta attestazione di identificazione
del cliente alle peculiarità del mezzo tecnico impiegato 429.
In questa direzione si è mosso di recente l'Ufficio Italiano Cambi
il quale, con una circolare, ha ribadito come un quadro operativo
sufficientemente certo dei comportamenti da attuare nella identificazione
della clientela che opera a distanza, costituisce presupposto indispensabile
per isolare eventuali casi di irregolarità ed evitare alterazioni
nei meccanismi di competizione sui mercati 430.
In tal senso l'UIC fornisce un parere interpretativo sulle possibili
forme di identificazione degli investitori che operano a distanza.
Esso sottolinea come si possa utilizzare la via interpretativa per
adeguare l'applicazione della normativa vigente all'evoluzione delle
forme operative, tenendo presente che il mezzo identificativo andrà
valutato in relazione all'idoneità dello stesso ad ottenere il risultato
atteso, cioè un'adeguata rappresentazione della situazione di fatto
consistente nelle identità tra il soggetto già identificato e quello
che entra in contatto con un altro intermediario a sua volta destinatario
dell'obbligo di identificare il soggetto 431.
Già con il D.M. 19 dicembre 1991, il Ministero del Tesoro aveva
previsto che in caso di accensione di rapporti continuativi, non
è richiesta all'intermediario l'identificazione in presenza del
titolare del rapporto, allorquando i dati risultino comunque acquisiti
in relazione all'adempimento avvenuto per il tramite di altro intermediario
abilitato e ciò sia comprovato da idonea attestazione da questi
rilasciata 432.
L'UIC con la citata circolare ha chiarito che per idonea attestazione
si intende:
a) quella contenuta in un bonifico con causale identificativa proveniente
dalla banca di cui è già cliente l'investitore che intende sottoscrivere
il servizio di trading on line fornito da un altro intermediario;
b) quella contenuta in un modulo, anche predisposto dall'intermediario
che deve procedere all'identificazione, contenente i dati identificativi
del cliente, ivi compresi gli estremi del documento impiegato per
l'identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto dall'intermediario
attestante 433.
Note
428 - BUCCARELLA M., La fiducia conta ancora
in un mondo virtuale, in http://www.netjus.org/pag.es/pag.ex.asp?article=52
429 - LENER R., op. cit. pag. 388
430 - Circolare dell'Ufficio Italiano Cambi, servizio
antiriciclaggio, del 31 gennaio 2000 n. 479
431 - NACCARATO M.G., op. cit.
432 - DELFINI F., Commercio elettronico e servizi
d'investimento, in i Contratti 2000 n.7 pag. 716
433 - BUCCARELLA M., op. cit.
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