|
CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
|
6.3 GLI ASPETTI GIURIDICI DEL TRADING ON LINE
6.3.3 LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L'investitore che intende negoziare strumenti finanziari tramite
internet dovrà sottoscrivere un contratto di negoziazione al quale
si accompagna un contratto di ricezione e di trasmissione di ordini,
nonché il contratto accessorio di custodia e amministrazione 424.
Allo stato della normativa vigente, la prestazione di servizi di
trading on line può avvenire solo con il preventivo avvio di un
rapporto contrattuale di prestazione di servizi di investimento,
reso obbligatoriamente per forma scritta tra intermediario ed investitore
425. Trova applicazione,
infatti, l'art. 23 del TUF, il quale prevede che i contratti relativi
alla prestazione di servizi d'investimento e accessori siano redatti
per iscritto e un esemplare sia consegnato ai clienti. D'altro canto,
il medesimo articolo riconosce alla Consob, sentita la Banca d'Italia,
la possibilità di prevedere con regolamento che, per motivate ragioni
tecniche o in relazione alla natura
professionale dei contraenti, particolari tipi possano o debbano
essere stipulati in altra forma. La vigente regolamentazione Consob
in materia, tuttavia, non ha previsto alcuna forma specifica circa
le possibili alternative alla forma scritta per la valida stipulazione
dei contratti 426.
La normazione secondaria conferma questo requisito di forma all'art.
30 del regolamento 11522/98, pertanto, la conclusione del contratto
potrà avvenire via internet solo ove sia effettivamente realizzabile
la c.d. firma digitale. Lo stesso è da dirsi per ogni altra dichiarazione
negoziale in ordine alla quale sia richiesta dall'ordinamento, senza
alternative, la forma scritta 427.
Note
424 - SAMMARCO P., op. cit. pag. 1067
425 - CIRCOLARE ABI, 3 luglio 2000, scheda tecnica
n. 56
426 - CIRCOLARE ABI cit.
427 - Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile
2000
|