CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.3 GLI ASPETTI GIURIDICI DEL TRADING ON LINE

6.3.2 L'AUTOREGOLAMENTAZIONE

Si è precisato nel paragrafo precedente che internet è da ritenersi a tutti gli effetti uno degli strumenti di comunicazione a distanza di cui la banca può avvalersi, resta però da chiarire che ruolo abbiano i promotori finanziari all'interno del nuovo scenario.

Va premesso che l'art. 31 del regolamento 11522/98 dispone che "per l'offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari (…)", definendoli come "le persone fisiche che in qualità di dipendenti, agenti o mandatari, esercitano professionalmente l'offerta fuori sede".

All'offerta a distanza l'art. 32 del TUF rende applicabile la disciplina dell'offerta fuori sede, solo nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento 421.

A norma dell'art. 76 del regolamento 11522/98, i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari solo nell'ipotesi in cui la promozione e il collocamento avvengano mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata e una interazione immediata con l'investitore. L'obbligo non sussiste qualora l'attività di promozione e di collocamento sia svolta su iniziativa dell'investitore, che non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.

Il concetto di immediatezza deve essere inteso in senso lato, includendo tutte quelle forme di interazione dove la tecnica utilizzata ha l'effetto di ridurre la ponderazione della proposta da parte dell'investitore e rendere impulsiva la relativa adesione.

L'interrelazione mediante sito internet, mancando dei requisiti sopra indicati, non costituisce fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 76 citato, fermo restando, in base ai principi generali, il dovere di rispettare le regole di trasparenza e correttezza poste a tutela dell'investitore 422.

La presenza del promotore non è necessaria neanche per adempiere gli obblighi relativi all'informazione del cliente ed alla valutazione delle operazioni (artt. 28 e 29 del regolamento 11522/98), che possono essere attuati mediante procedure standardizzate allocate nel sito: nel primo caso si tratta di un'informazione oggettiva che può essere indiscriminatamente presentata; nel secondo caso, la ponderazione fra elementi oggettivi e soggettivi (l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore), per la complessità che riveste, deve essere effettuata attraverso procedure predefinite e omogenee che si adattino ad essere svolte in forme e secondo modalità standardizzate presenti sul sito 423.




Note

421 - NACCARATO M.G., op. cit.
422 - RABITTI BEDOGNI C., op. cit. pag. 424
423 - ANTONUCCI A., Profili giuridici del commercio elettronico di prodotti finanziari, in Mondo Bancario luglio-agosto 2000 pag. 13

 
 
Invia un messaggio ad Alex Oliverio