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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.3 GLI ASPETTI GIURIDICI DEL TRADING ON LINE
6.3.2 L'AUTOREGOLAMENTAZIONE
Si è precisato nel paragrafo precedente che internet è da ritenersi
a tutti gli effetti uno degli strumenti di comunicazione a distanza
di cui la banca può avvalersi, resta però da chiarire che ruolo
abbiano i promotori finanziari all'interno del nuovo scenario.
Va premesso che l'art. 31 del regolamento 11522/98 dispone che "per
l'offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
finanziari (…)", definendoli come "le persone fisiche che in qualità
di dipendenti, agenti o mandatari, esercitano professionalmente
l'offerta fuori sede".
All'offerta a distanza l'art. 32 del TUF rende applicabile la disciplina
dell'offerta fuori sede, solo nella misura stabilita dalla Consob
con proprio regolamento 421.
A norma dell'art. 76 del regolamento 11522/98, i soggetti abilitati
devono avvalersi di promotori finanziari solo nell'ipotesi in cui
la promozione e il collocamento avvengano mediante tecniche di comunicazione
a distanza che consentono una comunicazione individualizzata e una
interazione immediata con l'investitore. L'obbligo non sussiste
qualora l'attività di promozione e di collocamento sia svolta su
iniziativa dell'investitore, che non sia stata sollecitata con messaggi
a lui personalmente indirizzati.
Il concetto di immediatezza deve essere inteso in senso lato, includendo
tutte quelle forme di interazione dove la tecnica utilizzata ha
l'effetto di ridurre la ponderazione della proposta da parte dell'investitore
e rendere impulsiva la relativa adesione.
L'interrelazione mediante sito internet, mancando dei requisiti
sopra indicati, non costituisce fattispecie rilevante ai sensi dell'art.
76 citato, fermo restando, in base ai principi generali, il dovere
di rispettare le regole di trasparenza e correttezza poste a tutela
dell'investitore 422.
La presenza del promotore non è necessaria neanche per adempiere
gli obblighi relativi all'informazione del cliente ed alla valutazione
delle operazioni (artt. 28 e 29 del regolamento 11522/98), che possono
essere attuati mediante procedure standardizzate allocate nel sito:
nel primo caso si tratta di un'informazione oggettiva che può essere
indiscriminatamente presentata; nel secondo caso, la ponderazione
fra elementi oggettivi e soggettivi (l'adeguatezza dell'operazione
rispetto al profilo dell'investitore), per la complessità che riveste,
deve essere effettuata attraverso procedure predefinite e omogenee
che si adattino ad essere svolte in forme e secondo modalità standardizzate
presenti sul sito 423.
Note
421 - NACCARATO M.G., op. cit.
422 - RABITTI BEDOGNI C., op. cit. pag. 424
423 - ANTONUCCI A., Profili giuridici del commercio
elettronico di prodotti finanziari, in Mondo Bancario luglio-agosto
2000 pag. 13
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