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CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE
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6.3 GLI ASPETTI GIURIDICI DEL TRADING ON LINE
6.3.1 INTERNET QUALE MEZZO DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
La prima questione giuridica da affrontare riguarda la possibilità
di qualificare internet come tecnica di comunicazione a distanza.
E' opportuno prendere le mosse dal quadro normativo in materia di
promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento
e prodotti finanziari. La relativa disciplina è contenuta nell'art.
32 del TUF. Quest'ultimo si limita, invero, a definire "tecniche
di comunicazione a distanza" quelle "tecniche di contatto con la
clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza
fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un
suo incaricato".
L'offerta a "distanza" costituisce, quindi, una specie di offerta
"fuori sede", di cui all'art. 30 del TUF. Quest'ultima consiste
nella promozione e nel collocamento presso il pubblico di strumenti
finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze
dell'offerente. Anch'essa, quindi, instaura una relazione comunicativa
tra il cliente e il soggetto offerente diretta e bilaterale, ma
l'offerta a distanza presenta, quale elemento specializzante, la
caratteristica di instaurarsi senza che vi sia compresenza fisica
tra la fonte ed il destinatario della comunicazione 411,
e senza l'elemento della sorpresa: il cliente, infatti, non è sorpreso,
come avviene a cospetto dell'inaspettato promotore che "sollecita"
la conclusione di repentini e non ponderati negozi vincolanti 412.
La formula dell'art. 32 del TUF è idonea a comprendere tutte le
tecniche di vendita e commercializzazione a distanza, quali l'impiego
del servizio telefonico e postale, l'utilizzo di sistemi informatici
e della stessa rete internet.
La disciplina della materia è stata delegata alla normazione secondaria
la quale, con il libro V del regolamento emanato con delibera Consob
11522 il 1° luglio 1998 e successive modifiche, provvede all'individuazione
dell'ambito di applicazione e dei soggetti abilitati 413.
L'art. 72 del Regolamento 11522/98 ha qualificato come tecniche
di comunicazione a distanza esclusivamente quelle che consentono
di stabilire un contatto con i singoli investitori con possibilità
di dialogo o altre forme di interazione rapida, ovvero anche senza
possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o messaggi
inviati presentino contenuto negoziale o comunque non si limitino
ad illustrare le qualità e le caratteristiche del soggetto offerente,
dei servizi di investimento o degli strumenti finanziari offerti
414.
Tanto la normativa primaria, tanto quella regolamentare, tuttavia,
non contemplano espressamente l'uso di internet, ma si limitano
a fornire criteri direttivi di carattere generale, verosimilmente
allo scopo di consentire un'estensione della relativa disciplina
a eventuali futuri prodotti della tecnologia che comunque consentano
analoghe forme di comunicazione 415.
Il sito di una banca che offre servizi di trading on line è potenzialmente
una tecnica di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 72 del
Regolamento, poiché esso può contenere sia strumenti di interazione,
anche solo standardizzati, con i potenziali investitori, sia documenti
o messaggi aventi contenuto promozionale o negoziale.
In particolare il sito di una banca può contenere:
- informazioni relative a prodotti finanziari e a servizi di investimento;
- indicazioni circa le modalità con cui contattare l'intermediario
al fine di ricevere proposte contrattuali su prodotti finanziari
e servizi di investimento;
- strumenti con cui stabilire il contatto (percorsi guidati per
l'invio di messaggi di posta elettronica, links);
- proposte contrattuali standardizzate, aderendo alle quali, con
modalità varie (inclusi gli strumenti messi a disposizione dallo
stesso sito), gli investitori possono acquistare o sottoscrivere
prodotti finanziari ovvero costituire rapporti aventi ad oggetto
la prestazione di servizi di investimento 416.
Perché vengano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 72 del
Regolamento, il sito deve avere le caratteristiche di cui ai punti
b), c) e d); deve per contro escludersi la riconducibilità alla
fattispecie in esame di un sito che si limiti a una presentazione
al pubblico dell'operatore, ovvero a pubblicizzare operazioni di
sollecitazione. In questa seconda ipotesi dovrebbe trovare applicazione
la disciplina in materia di annunci pubblicitari.
Non depone contro l'inquadramento del sito nell'ambito della fattispecie
di cui all'art. 72 la circostanza che esso non si presti ad essere
utilizzato per contattare gli investitori, che potranno accedervi
solo di propria iniziativa. Tanto la normativa primaria, tanto quella
secondaria, infatti, non richiedono che il "contatto" con gli investitori
si instauri su iniziativa del gestore dello strumento di comunicazione
a distanza 417. A tal riguardo
la comunicazione Consob DI/99052838 del 7 luglio 1999 sottolinea
che, indipendentemente da valutazioni giuridiche, dal punto di vista
sostanziale, alcune caratteristiche dei siti quali:
- la facilità dell'accesso (ad un sito, salvo l'uso di restrizioni
da parte del gestore, può accedere chiunque possieda un personal
computer e abbia una posizione presso un provider);
- il basso costo dell'accesso (consistente normalmente nel costo
della connessione al provider e in una quota del costo periodico
del servizio del provider);
- gli strumenti di interazione (che possono incidere sulla condizione
psicologica dell'investitore e indurlo ad azioni non pianificate
in precedenza);
- la possibilità di accesso involontario, in conseguenza dell'utilizzo
di collegamenti (hypertext links) o di strumenti di ricerca su Internet,
fanno ritenere irrilevante, ai fini dell'applicazione della disciplina
della promozione e del collocamento a distanza, l'impossibilità
per il gestore del sito di stabilire il contatto con gli investitori
di propria iniziativa. La presenza in un sito di strumenti di interazione
ovvero di messaggi promozionali o negoziali è infatti equiparabile
ad un'offerta permanente rivolta alla generalità del pubblico.
Importante è la delimitazione della linea di confine fra promozione
e pubblicità in quanto solo la prima integra la fattispecie dell'offerta
a distanza ed è assoggettata, pertanto, alla relativa disciplina.
L'art. 72 del Regolamento consente di cogliere la distinzione tra
"pubblicità" e "promozione" di cui all'art. 32 TUF (che esclude
la prima dalla nozione di tecnica di comunicazione a distanza).
L'elemento distintivo va individuato nella circostanza che solo
la "promozione" è diretta a instaurare quel contatto "bilaterale
e qualificato" tra operatore finanziario e investitore richiesto
dall'art. 72, individuabile sulla base di alcuni indici sintomatici
attinenti al contenuto della comunicazione, fra i quali, soprattutto,
la presenza degli elementi essenziali del contratto (identificazione
del prodotto, del servizio offerto, del prezzo per la sottoscrizione
o per l'acquisto del medesimo) e l'indicazione delle modalità di
conclusione di esso. Più in particolare, sembrerebbe di dover precisare
che il contatto possa ritenersi qualificato quando non soltanto
contenga gli elementi essenziali del contratto, ma consenta altresì
all'investitore di esprimere immediatamente il proprio consenso
contrattuale senza necessità che si instauri un ulteriore contatto
con il soggetto offerente 418.
La pubblicità, per contro, presenta tipicamente una struttura unilaterale,
poiché non fornisce gli elementi necessari per stabilire un contatto
con singoli investitori, ma è rivolta in incertam personam e si
limita a fornire informazioni meramente descrittive dell'operazione
o del soggetto che la propone 419.
Siffatto criterio di distinzione trova rispondenza nella nozione
di tecnica di comunicazione a distanza accolta nella direttiva 97/7/CE
all'art. 2, punto 4 la quale la definisce come qualunque mezzo che,
senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti;
la medesima nozione si trova poi ripetuta nell'art. 1, lett. d)
d.lgs. di recepimento 189/99. Dunque, sembra confermato che nell'intenzione
del legislatore sia comunitario sia nazionale le tecniche di comunicazione
a distanza diverse dalla pubblicità sono quelle che consentono alle
parti di pervenire alla conclusione del contratto 420.
Note
411 - GAMBINO A., La promozione e il collocamento
a distanza di prodotti finanziari, in RIOLO F., MASCIANDARO D.,
Internet banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag.
443
412 - NACCARATO M.G., La disciplina della negoziazione
di strumenti finanziari on line, nel sito
della Luiss
413 - RABITTI BEDOGNI C., op. cit. pag. 420
414 - LENER R., in RIOLO F.,MASCIANDARO D., Internet
banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag. 382
415 - LENER R., op. cit. pag. 382
416 - NACCARATO M.G., op. cit.
417 - LENER R., op. cit. pag. 384
418 - SAMMARCO P., op. cit. pag. 1067
419 - La disciplina degli annunci pubblicitari
è contenuta negli art. 17 e ss. della deliberazione Consob 14 maggio
1999, n. 11971
420 - PARRELLA F., op. cit. pag. 58
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