CAPITOLO 6 - IL TRADING ON-LINE




6.2 IL RUOLO DELLA CONSOB 

Il frequente ricorso da parte delle banche al proprio sito internet nell'attività di promozione e collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento ha di recente indotto la Consob a interrogarsi su alcuni problemi di interpretazione della disciplina di settore.

Oltre ad essere l'Autorità designata per l'esercizio di vigilanza per i profili di sua competenza, la Consob diventa il catalizzatore delle nuove energie che il mercato e gli investitori vanno via via generando 406. Il suo ruolo in una prospettiva che vede andare di pari passo l'innovazione tecnologica e l'evoluzione giuridica, si connota di caratteri significativi e allo stesso tempo complessi. In negativo può senza dubbio dirsi che l'Autorità non deve ostacolare il ricorso alla rete internet da parte degli operatori (intermediari, emittenti, risparmiatori, mercati) costituendo essa mezzo propulsivo allo sviluppo del mercato; in positivo e in esecuzione delle sue generali funzioni, dove impiegare la rete quale strumento di vigilanza e di comunicazione con il mercato, favorendo la qualità dell'informazione nella rete, prevenendo gli impieghi fraudolenti della stessa e educando gli investitori all'uso consapevole dell'informazione 407.

La Consob rinunciando a tipizzare ogni forma di tecnica di comunicazione a distanza, ha ribadito la vigenza degli obblighi di coerenza e adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla complessità dell'attività prestata, nonché la vigenza degli obblighi di rispetto delle regole di condotta e della verificabilità nel tempo.

Internet, pertanto, viene trattato al pari di qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza, in ordine al quale l'intermediario deve porre in essere tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e di controllo interno affinché venga assicurato il rispetto delle regole di condotta 408.

Le norme di comportamento dettate dall'ordinamento per la prestazione dei servizi di investimento non vengono, quindi, meno se la banca si avvale di internet per lo svolgimento dell'attività di intermediazione. Semplicemente, tali regole potranno richiedere modalità di adempimento specifiche in ragione della particolare natura tecnica del mezzo di contatto utilizzato con la clientela 409.

La scelta di intervento adottata dall'organo di vigilanza è stata finora quella di risolvere "caso per caso" i dubbi circa la conformità delle diverse soluzioni operative, che i soggetti abilitati propongono al mercato attraverso comunicazioni, raccomandazioni e interpretazioni. Tali atti pur non contenendo precetti vincolanti, impegnano i soggetti vigilati a conformare le proprie attività ai principi di carattere generale e linee guida su determinati aspetti di vigilanza; in tal modo, si orientano e si promuovono i risultati desiderati per il tramite di un'azione persuasiva secondo le tecniche della moral suasion 410.





Note

406 - Cfr art. 5 TUF
407 - NACCARATO M.G., La disciplina della negoziazione di strumenti finanziari on line, nel Sito della Luiss
408 - RABITTI BEDOGNI C., Mercati finanziari e internet: la tutela dei risparmiatori. Problemi e prospettive, in RIOLO F., MASCIANDARO D., Internet banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag. 420
409 - Comunicazione Consob DI/30396 del 21 aprile 2000
410 - RABITTI BEDOGNI C., op. cit. pag. 419

 
 
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