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CAPITOLO 5 - LA TUTELA DELLA PRIVACY
IN RETE
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5.6 IL D.P.R. 318/99
Alla legge 675/96 si è affiancato di recente il d.p.r. 318/99, che
introduce in Italia il concetto di protezione delle informazioni,
siano esse di natura elettronica o cartacea. Il regolamento prescrive
misure minime di sicurezza da adottarsi come previsto dall'art.
15, comma 2, della legge 675/96 389.
Il 29 marzo 2000 è scaduto il termine previsto dal d.p.r. 318/99
per attuare le misure di sicurezza e i controlli che le aziende
debbono adottare nel trattamento dei dati personali. Mentre la legge
675/96 assolve al primo tipo di obbligo dettato dalla normativa
europea (direttiva 95/46/CE), quello del cosiddetto consenso informato,
ora con questo regolamento viene attuata la seconda parte: "dopo
il chi e il cosa siamo al come gestire, custodire, controllare e
verificare l'uso dei dati" 390;
la legge 675 stabilisce, tra l'altro, che il dato deve essere esatto,
integro e pertinente, cioè trattato solo per finalità per le quali
è raccolto e solo per il periodo necessario. Ma esso deve essere
anche custodito e controllato con idonee misure di sicurezza finalizzate
ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, accessi
non consentiti, trattamenti illeciti e non conformi alle finalità
della raccolta 391.
Le banche sono quindi tenute a adottare una serie di misure sia
tecniche sia organizzative atte a garantire la sicurezza nel sistema
e la sicurezza del sistema.
La sicurezza nel sistema deve soddisfare quattro esigenze funzionali
in relazione ai contenuti che vi transitano:
- integrità: consistente nella certezza che l'informazione scambiata
non venga manipolata da soggetti diversi dall'emittente (si pensi
ai messaggi che si scambiano via internet la banche e il cliente);
- autenticità: ossia la garanzia dell'identità dell'autore dell'informazione;
- accessibilità: ossia la capacità di regolamentare l'accesso alle
informazioni contenute;
- confidenzialità: consistente nel garantire che l'informazione
scambiata sia disponibile solo a coloro che hanno diritto ad accedervi
392.
La sicurezza del sistema deve, invece, garantire il flusso regolare
delle informazioni, la continuità dell'accesso e la circolazione
dei prodotti e servizi a contenuto informativo.
L'art. 15, comma 1 della legge 675 stabilisce che: "I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta".
L'onere maggiore per le banche riguarda proprio la verifica dell'assetto
organizzativo: vanno definite password, codici di identificazione,
antivirus, armadi con serrature ecc., ma soprattutto l'individuazione
esplicita e per iscritto delle persone che possono accedere ai dati,
con i loro livelli di autorizzazione. Ciò impone alle banche di
cambiare mentalità. Finora era del tutto logico che una banca puntasse
alla massima flessibilità ed intercambiabilità di mansioni fra i
dipendenti, e quindi codici di accesso a certi dati potevano essere
a disposizione di varie persone. Oggi questo approccio non è più
possibile se non si rispettano precise misure di sicurezza. Ciò
comporterà il vantaggio di migliorare la gestione della sicurezza
interna, rendendola più sistematica, di monitorare la correttezza
dei trattamenti svolti dai dipendenti, di evitare frodi. In sostanza
la banca potrà lottare più efficacemente contro utilizzi impropri
delle informazioni che danneggiano soprattutto la essa stessa.
Note
389 - MANGANELLI C., Privacy scatta l'ora
X, in Bancaforte mar,apr pag. 15
390 - BEGHELLA F., Intervista, in Bancaforte mar,apr
2000 pag. 12
391 - BEGHELLA F., op. cit. pag. 12
392 - TOSI E., op. cit. pag. 288
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