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CAPITOLO 5 - LA TUTELA DELLA PRIVACY
IN RETE
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5.5 LA NORMATIVA COMUNITARIA
Il processo d'integrazione tra gli Stati membri e di affermazione
di un unico volto comunitario nei rapporti socio economici con l'esterno,
non poteva non fare salire alla ribalta la tematica della privacy.
Se di fronte a tale realtà, dapprima, le iniziative adottate dal
Consiglio d'Europa furono reputate in linea di massima sufficienti,
successivamente un'autonoma azione comunitaria si pose quale improcrastinabile
evoluzione da compiere in direzione dell'unità e della vitalità
della società dell'Unione 386.
Si giunse così all'emanazione di due direttive specifiche: la n.
95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, e la direttiva n. 97/66 sul trattamento dei dati personali
e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.
La rilevanza comunitaria del diritto al rispetto della propria vita
privata in relazione alle informazioni personali è diventata, con
il passare del tempo, sempre maggiore fino a trovare espresso riconoscimento
a livello di normativa primaria, con l'inserimento di recente nel
Trattato Ce dell'art. 286 avvenuto attraverso il Trattato di Amsterdam
387.
Il legislatore comunitario si è inoltre preoccupato di non lasciare
soli gli individui, mettendo a loro disposizione strumenti idonei
per la salvaguardia dei loro diritti. Per questo la direttiva n.
95/46 obbliga gli Stati membri ad istituire apposite autorità di
controllo. Per disporre di un osservatorio specializzato sul piano
comunitario, si è poi deciso di dar vita al Gruppo per la tutela
delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali 388.
Nessuna novità apporta al tema della privacy la direttiva 2000/31
sul commercio elettronico che infatti espressamente dispone che
gli aspetti riguardanti la riservatezza restano disciplinati dalle
preesistenti interventi normativi (art. 1, comma 4, lett. b).
Note
386 - Nel testo si allude alla Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone in relazione
all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, firmata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981 ed entrata in vigore dal 1 ottobre
1985. Essa è stata ratificata da tutti i Paesi membri dell'Unione;
ed è ora vigente in ciascuno di essi, dopo che Italia e Grecia hanno
adottato una normativa interna sulla protezione dei dati personali
(1997).
387 - L'articolo consta di due paragrafi che prevedono
rispettivamente quanto segue: dal 1° gennaio 1999, gli atti comunitari
sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali si applicano alle istituzioni e agli organi comunitari;
entro la data suddetta, il Consiglio istituisce un organo di controllo
indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti
alle istituzioni e agli organi comunitari.
388 - PALLARO P., op. cit. pag. 10
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