CAPITOLO 5 - LA TUTELA DELLA PRIVACY IN RETE




5.5 LA NORMATIVA COMUNITARIA

Il processo d'integrazione tra gli Stati membri e di affermazione di un unico volto comunitario nei rapporti socio economici con l'esterno, non poteva non fare salire alla ribalta la tematica della privacy.

Se di fronte a tale realtà, dapprima, le iniziative adottate dal Consiglio d'Europa furono reputate in linea di massima sufficienti, successivamente un'autonoma azione comunitaria si pose quale improcrastinabile evoluzione da compiere in direzione dell'unità e della vitalità della società dell'Unione
386. Si giunse così all'emanazione di due direttive specifiche: la n. 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e la direttiva n. 97/66 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

La rilevanza comunitaria del diritto al rispetto della propria vita privata in relazione alle informazioni personali è diventata, con il passare del tempo, sempre maggiore fino a trovare espresso riconoscimento a livello di normativa primaria, con l'inserimento di recente nel Trattato Ce dell'art. 286 avvenuto attraverso il Trattato di Amsterdam
387.

Il legislatore comunitario si è inoltre preoccupato di non lasciare soli gli individui, mettendo a loro disposizione strumenti idonei per la salvaguardia dei loro diritti. Per questo la direttiva n. 95/46 obbliga gli Stati membri ad istituire apposite autorità di controllo. Per disporre di un osservatorio specializzato sul piano comunitario, si è poi deciso di dar vita al Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali
388.

Nessuna novità apporta al tema della privacy la direttiva 2000/31 sul commercio elettronico che infatti espressamente dispone che gli aspetti riguardanti la riservatezza restano disciplinati dalle preesistenti interventi normativi (art. 1, comma 4, lett. b).




Note

386 - Nel testo si allude alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 ed entrata in vigore dal 1 ottobre 1985. Essa è stata ratificata da tutti i Paesi membri dell'Unione; ed è ora vigente in ciascuno di essi, dopo che Italia e Grecia hanno adottato una normativa interna sulla protezione dei dati personali (1997).
387 - L'articolo consta di due paragrafi che prevedono rispettivamente quanto segue: dal 1° gennaio 1999, gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applicano alle istituzioni e agli organi comunitari; entro la data suddetta, il Consiglio istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organi comunitari.
388 - PALLARO P., op. cit. pag. 10

 
 
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