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CAPITOLO 5 - LA TUTELA DELLA PRIVACY
IN RETE
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5.4 L'AUTOREGOLAMENTAZIONE
Accanto alla soluzione normativa un'altra direttrice fondamentale
per risolvere i problemi sopra individuati è costituita dall'autoregolamentazione
e dalle soluzioni tecniche.
Con il provvedimento del 10 febbraio 2000, il Garante per la protezione
dei dati personali ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
effettuati da istituzioni bancarie e finanziarie.
L'approccio autoregolamentare presenta ovviamente il vantaggio di
fornire soluzioni in grado di oltrepassare le frontiere nazionali
ed europee, oltre che offrire le consuete caratteristiche di flessibilità
ed elasticità. Per converso, come sempre per gli strumenti di questo
genere, esso ha l'inconveniente di essere affidato alla volontà
degli aderenti e di accordare prevalenza agli interessi della categoria
che, in maniera unilaterale, predispone l'autoregolamentazione.
L'intervento legislativo, per parte sua, ha il vantaggio di contrapporre
alla incertezza ed alla mancanza di effettività dell'autoregolamentazione
la certezza del diritto, e di essere frutto di un adeguato bilanciamento
di interessi 384.
In ambito comunitario, già la direttiva 95/46 sulla protezione dei
dati personali all'art. 27 incoraggia l'elaborazione di codici di
condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità
settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali
di attuazione della direttiva stessa. Al terzo comma del medesimo
articolo vengono presi in considerazione anche codici comunitari
che la dimensione globale di internet chiama inevitabilmente in
causa. Le diverse iniziative comunitarie sono sfociate in una Piattaforma
per le preferenze sulla privacy. Si tratta di una sorta di vocabolario
comune ai meccanismi di funzionamento della rete, con riguardo alle
aspettative di riservatezza di chi vi accede, da inserire nei programmi
di navigazione. Esso ha il compito di rendere agevole il dialogo
tra utente internet e fornitore di un sito web, e di raggiungere
(o non raggiungere, eventualmente) un accordo sul grado di protezione
della privacy assicurato dal fornitore del sito. Il Gruppo per la
tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali
non ha fornito un giudizio favorevole in quanto lamenta che, malgrado
la prevista applicabilità universale, il suddetto vocabolario non
sia stato messo a punto facendo riferimento alle norme conosciute
di livello più elevato nella protezione dei dati personali e della
vita privata, ma si limiti a formalizzare norme comuni di livello
inferiore. Più in dettaglio, si denuncia l'assenza nella Piattaforma
di informazioni sulle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
gravanti sul fornitore del sito, secondo le norme della legislazione
a lui applicabile, e ai sistemi di ricorso disponibili per il titolare
dei dati 385.
Note
384 - ROSSELLO C., La gestione dei nuovi canali
distributivi e legge sulla privacy, in I nuovi canali distributivi
del settore industriale, bancario, finanziario e della P.A., ed.
Paradigma 1997 pag. 25
385 - PALLARO P., op. cit. pag. 25
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