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CAPITOLO 5 - LA TUTELA DELLA PRIVACY
IN RETE
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5.3 LE PROBLEMATICHE DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI SU INTERNET
Una peculiarità di internet è costituita dal fatto che i modi in
cui i dati personali sono immessi in circolazione possono essere,
oltre che volontari e consapevoli anche involontari e addirittura
inconsapevoli. La prima ipotesi ricorre ad esempio quando per accedere
ad un sito ovvero per ottenere una prestazione o un servizio l'utente
debba fornire on line una serie di informazioni personali (compilazione
di un formulario elettronico).
Esistono però diverse ipotesi nelle quali l'interessato non è in
grado di sapere se e quali dati vengono raccolti sul suo conto (e
con quali finalità). L'acquisizione di informazioni che prescindono
dalla volontà o dalla consapevolezza dell'interessato si verifica
ad esempio in relazione alle cosiddette "tracce di navigazione"
lasciate nel corso dell'esplorazione in rete, attraverso le quali
è possibile ricostruire non solo l'indirizzo di navigazione dell'utente
(TCP/IP), ma anche tempi e modalità di consultazione dei siti visitati,
e quindi acquisire informazioni attinenti a preferenze, gusti e
attitudini che risultano assai utili per ricostruire profili di
consumo.
Esiste poi il fenomeno dei cookies, e cioè di quelle stringhe di
testo che sono inviate in occasione di una visita da un sito web
al programma di navigazione (browser) e impresse e memorizzate nel
disco fisso dell'utente, e destinate ad essere rilette in occasione
di ogni visita successiva. Da un punto di vista tecnologico, i cookies
hanno lo scopo di velocizzare il caricamento delle pagine web in
occasione delle successive visite al sito. Tuttavia, questa procedura
consente anche di registrare gli acquisti o comunque tutte le operazioni
effettuate dall'utente su di un determinato sito, il più delle volte
nell'assoluta inconsapevolezza e, quindi, in contrasto con il consenso
informato presupposto dalla legge 675/96 378.
I gestori di siti di e-commerce e le società di cybermarketing eccepiscono
in proposito che le informazioni raccolte e gestite attraverso i
cookies non ricadrebbero nell'ambito di applicazione della normativa
sulla tutela dei dati personali, in quanto non consentirebbero di
identificare l'interessato, ma solo di ricostruire (in maniera anonima)
determinati profili di consumo. Si tratterebbe cioè di dati anonimi,
non associabili ad un interessato identificato o identificabile.
Sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, i rischi di lesione
sono amplificati, nel caso di operazioni svolte in rete, dalle caratteristiche
stesse di internet. L'opacità nella raccolta e nel trattamento spesso
non consente all'utente di sapere quali dati vengono raccolti, da
parte di chi, con quali finalità e verso quali destinatari sono
diretti; la facilità con la quale la rete consente il reimpiego
delle informazioni raccolte fa sì che l'interessato perda rapidamente
la possibilità di entrare in rapporto con coloro che utilizzano
i suoi dati personali; infine, la dimensione planetaria della rete
comporta sia un'impossibilità pratica di controllo sui percorsi
seguiti dai dati sia difficoltà di individuazione della normativa
applicabile 379.
Il modo con il quale concretamente il gestore del sito di una banca
intende fare ossequio alle disposizioni normative che lo riguardano
dipende in massima parte dall'organizzazione del sito stesso. In
internet esiste una tendenza a non appesantire troppo il caricamento
della pagina onde non scoraggiare l'utente nell'effettuazione di
operazioni. Il velocizzare e ottimizzare i tempi della transazione
non può né deve rappresentare un alibi per non rispettare le regole.
Buona parte della tutela dei privati avviene per mezzo dell'informazione
che come tale richiede, invece, pagine dense di indicazioni. Sarebbe
buona norma, ad esempio, quella di avvisare l'utente di cosa esattamente
sia un cookie a lui inviato e quali informazioni registri; i gestori
del sito dovrebbero dar conto, in ogni caso, dei dati personali
che l'accesso al proprio sito ritrasmette loro automaticamente 380.
Dal punto di vista dei contenuti, come affermato in precedenza,
l'informativa non può essere dissimile da quella che si riceve in
forma cartacea in occasione della stipulazione di contratti che
richiedono la comunicazione dei dati personali. La circostanza concreta
che il cliente legga l'informativa, così come le condizioni generali
di contratto non ha influenza, né potrebbe averne. Il rispetto delle
prescrizioni in materia di riservatezza è dato dalla diligenza con
la quale il professionista ha raccolto e trattato i dati personali.
In altre parole, il cliente è libero di non leggere quanto riportato
sulla pagina web, e finanche di prestare sciattamente il proprio
consenso al trattamento; ciò non esime in ogni caso l'impresa dal
riportare sul sito le condizioni contrattuali, l'informativa ed
i moduli per la raccolta del consenso. Non sarebbe quindi lecita,
la pratica di rendere l'informativa sulla privacy in modo potenziale,
indicando un link sul quale l'acquirente dovrebbe cliccare per ricevere,
se vuole, l'informativa 381.
Una soluzione dispendiosa, ma di gran lunga la più sicura, è quella
di associare sempre le forme digitali con quelle cartacee, facendo
seguire, magari per corrispondenza, l'informativa e il modulo per
la raccolta del consenso 382.
Corre l'obbligo di far rilevare che - a tutt'oggi - non è stata
ancora esercitata la delega al Governo contenuta nella legge 676/96,
che all'art. 1, comma 1, lett. n) individua le reti telematiche
come uno dei casi richiedenti norme ad hoc integrative ed attuative
di quelle generali poste dalla legge 675/96 al fine di "stabilire
modalità applicative della legislazione in materia di protezione
dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione
offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento
di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza
privata, nonché i compiti dei gestori, anche in rapporto alle connessioni
con reti sviluppate su basi internazionali" 383.
Note
378 - ROSSELLO C., op. cit. pag. 298
379 - ROSSELLO C., op. cit. pag. 298
380 - PALLARO P., op. cit. pag. 22
381 - GRANIERI M., op. cit. pag. 382
382 - GRANIERI M., op. cit. pag. 383
383 - TOSI E., op. cit. pag. 291
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