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CAPITOLO 5 - LA TUTELA DELLA PRIVACY
IN RETE
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5.2 LA LEGGE 675/96
L'art. 1, comma 2, lett. c) definisce il dato personale come qualunque
informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione,
identificato o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale. Per essere coperta dalla legge 675/96, l'informazione
non deve necessariamente riguardare la vita privata intesa nella
sua accezione tradizionale (elementi sottratti al pubblico come
lo stato di salute, le convinzioni religiose, la vita familiare
ecc.). Tutte le informazioni, quale che sia il contenuto, sono considerate
a "carattere personale" quando possono essere ricollegate direttamente
o indirettamente ad un individuo determinato (il contrario di dato
personale è il dato anonimo) 363.
Le informazioni raccolte dalla banca via internet rientrano sicuramente
nella definizione ivi fornita.
La legge 675 non è a protezione delle banche dati, bensì riconosce
i diritti della persona alla riservatezza e all'identità personale,
ed è quindi applicabile a ogni contesto in cui tali diritti possono
essere messi in discussione 364.
Il Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali - istituito dall'art. 29 della direttiva
95/46/CE - rileva come sotto il profilo giuridico internet non opera
nel vuoto: il trattamento dei dati personali su internet deve rispettare
i principi di tutela così come avviene al di fuori della rete. Ciò
non limita assolutamente il ricorso alla rete, ma al contrario fa
parte degli elementi fondamentali volti ad assicurare la fiducia
degli utenti nel suo funzionamento. La tutela dei dati su internet
è quindi una condizione indispensabile per l'accettazione del commercio
elettronico 365.
Non è in questa sede che si deve illustrare il sistema e le norme
che caratterizzano la legge 675, ma è sufficiente tenere a mente
i principi che le banche devono rispettare nell'attività di trattamento
:366
- il principio di condotta: consta di due precetti, la liceità e
la correttezza del trattamento, e deve informare tanto la raccolta
quanto l'elaborazione vera e propria dei dati. Il trattamento è
lecito quando è conforme alla legge, mentre è corretto quando la
raccolta di dati avviene presso l'interessato in modo trasparente
e non mediante ricorso ad artifizi e raggiri. Ciò significa fornire
un'informativa ex art. 10 che non sia incomprensibile ma chiara
e trasparente 367.
- il principio di finalità: consiste nell'obbligo del titolare del
trattamento di palesare all'interessato - all'atto della raccolta
- una finalità di trattamento che sia legittima, determinata e non
incompatibile con l'impiego dei dati 368.
- il principio di qualità: si articola nelle regole di esattezza
e aggiornamento. La prima comporta l'obbligo di massima accuratezza
nella raccolta e nel trattamento al fine di garantire l'assenza
di errori che potrebbero danneggiare sia l'interessato che i destinatari
dei dati. Il rispetto della regola di aggiornamento va, invece,
correlata al principio di finalità e a quello di pertinenza. La
valutazione della ricorrenza o meno di tale regola può essere, infatti,
condizionata dalle finalità (ad esempio il trattamento dei dati
per finalità storiche può escludere l'aggiornamento). In questo
caso l'aggiornamento potrebbe essere eccedente e non pertinente
369.
- il principio di pertinenza: i dati devono essere completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o successivamente trattati 370.
La pertinenza è una qualità del dato personale che varia nel caso
concreto in relazione alla rilevanza che esso assume rispetto alle
finalità perseguite dal titolare. La completezza costituisce - insieme
con le regole di esattezza e correttezza - un ulteriore parametro
qualitativo del dato stesso e consiste nell'impedire che parti di
informazioni, utilizzate al di fuori del contesto complessivo da
cui sono state tratte, possano danneggiare l'interessato o i destinatari
del dato trattato al pari di quello non corretto perché erroneo.
La non eccedenza consiste nel far sì che i dati personali raccolti
e trattati siano sufficienti al perseguimento delle finalità legittime
dichiarate: non anche ultronei e ridondanti rispetto all'utilizzo
prospettato dal titolare all'interessato. Questa regola significa
anche precludere al titolare di procedere alla raccolta e al trattamento
di dati solo eventualmente rilevanti e necessari per il perseguimento
delle legittime finalità dichiarate 371.
- il principio di conservazione e dell'oblio: i dati non devono
essere tenuti per un periodo superiore a quello strettamente necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati 372.
La sola violazione delle prescritte modalità ovvero dei requisiti
qualitativi dei dati personali - pur non essendo sanzionata né penalmente
né amministrativamente - legittima colui che ha subito un danno
a causa di tale trattamento ad ottenerne il risarcimento ai sensi
dell'art. 18, anche dei danni non patrimoniali come espressamente
prevede l'art. 29 373.
Anche per quanto concerne i diritti dell'interessato ed i
corrispondenti obblighi del titolare del trattamento, l'operazione
di e-banking non si differenzia da una qualsiasi operazione commerciale
di tipo tradizionale. A tal proposito i fondamentali diritti riconosciuti
dalla legge all'interessato possono essere riassunti:
- nel diritto di essere previamente informato sulla raccolta di
dati (art 10);
- nel diritto di esprimere il proprio consenso sulla raccolta dei
dati che lo riguardano (art. 11). Quest'ultimo, peraltro, non è
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
nel quale è parte l'interessato (art. 12). Ma ciò vale solo per
i dati necessari che dovranno risultare inequivocabilmente dal contratto
e che comunque potranno essere trattati solo per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione dell'obbligo 374.
Ad esempio per l'apertura di un conto corrente on line vengono richiesti
dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula e per la conclusione
del contratto e come tali rientranti nell'esclusione del consenso
dell'interessato. Per trattare tali dati in senso conforme alle
disposizioni della legge 675/96 sarà, quindi, sufficiente che il
soggetto che effettua la raccolta via internet, informi con la massima
trasparenza l'interessato degli scopi della raccolta e degli altri
elementi previsti dall'art. 10. Il consenso torna ad essere necessario
nel momento in cui la banca impieghi i dati raccolti per finalità
diverse ovvero provveda a raccogliere dati dell'interessato non
strettamente necessari alla stipula e alla esecuzione del contratto
375;
- nel diritto di accesso al registro pubblico istituito presso l'Autorità
Garante sulla base delle notifiche ricevute, per conoscere l'esistenza
di dati che lo riguardano in modo tale da poter verificare la loro
esattezza e la liceità del trattamento (art. 13, comma 1, lett.
a);
- nel diritto di controllo sulla qualità dei dati che lo riguardano
e nel correlativo potere di intervenire su di essi 376.
Quanto agli obblighi del titolare, a parte quelli che risultano
speculari rispetto ai corrispondenti diritti dell'interessato -
obbligo d'informativa (art. 10); obbligo di richiesta scritta del
consenso, che va documentato per iscritto (art. 11); doveri attinenti
alle modalità di raccolta dei dati (art. 9) e all'adozione di adeguate
misure di sicurezza nel trattamento (art. 15) - l'obbligo fondamentale
consiste nella notificazione al Garante (art. 7) che risulta propedeutica
alla ricognizione delle operazioni di trattamento dei dati personali,
alla verifica della legittimità delle stesse e all'esercizio di
alcuni diritti dell'interessato (come quello di accesso o di controllo
sulla qualità dei dati) 377.
Note
363 - ROSSELLO C., La gestione dei nuovi
canali distributivi e legge sulla privacy, in I nuovi canali distributivi
del settore industriale, bancario, finanziario e della P.A., ed.
Paradigma 1997 pag.23
364 - GRIPPO V., op. cit. pag. 666
365 - Documento di lavoro Trattamento dei dati
personali su internet adottato dal Gruppo di lavoro per la tutela
delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali il
23 febbraio 1999, in TOSI E., prime osservazioni sull'applicabilità
della disciplina generale della tutela dei dati personali a internet
e al commercio elettronico, in Diritto dell'informazione e dell'informatica
1999 n. 3 pag. 591
366 - Si veda l'art. 9 della l. 675/96
367 - TOSI E., Le responsabilità civili, in TOSI
E., I problemi giuridici di internet - Giuffrè 1999 pag. 286
368 - TOSI E., op. cit. pag. 286
369 - TOSI E., op. cit. pag. 286
370 - GRANIERI M., La tutela della privacy, in
TRIPODI E.M., SANTORO F., MISSINEO S., Manuale di commercio elettronico,
Giuffrè 2000 pag. 380
371 - TOSI E., op. cit. pag. 287
372 - GRANIERI M., op. cit. pag. 380
373 - TOSI E., op. cit. pag. 287
374 - GRIPPO V., op. cit. pag. 669
375 - TOSI E., Prime osservazioni sull'applicabilità
della disciplina generale della tutela dei dati personali a internet
e al commercio elettronico, in Diritto dell'informazione e dell'informatica
1999 n.3 pag. 601
376 - ROSSELLO C., op. cit. pag. 296
377 - ROSSELLO C., op. cit. pag. 297
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