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CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE
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4.9 LA DIRETTIVA 2000/46/CE SULL'AVVIO, ESERCIZIO E LA VIGILANZA
PRUDENZIALE DELL'ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Il potere d'acquisto incorporato nella moneta elettronica sia sotto
forma di smart card sia di e-cash, rappresenta per l'emittente,
una raccolta di fondi equivalente, per gli effetti, a quella dei
depositi. Pertanto, l'Unione Europea ha ritenuto necessario emanare
una direttiva per regolamentare l'attività degli istituti emittenti
la moneta elettronica al fine di:
- preservare l'integrità del sistema dei pagamenti al dettaglio;
- proteggere il consumatore dalle conseguenze del fallimento dell'emittente;
- agevolare la conduzione della politica monetaria;
- assicurare una corretta concorrenza tra le istituzioni emittenti
329.
La direttiva si applica agli istituti di moneta elettronica definiti
come qualsiasi impresa, o altra persona giuridica diversa dagli
enti creditizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva
2000/12/CE, che emetta mezzi di pagamento in forma elettronica 330.
Se, allora, le banche in forza del punto 5 dell'allegato I della
direttiva 2000/12/CE, sono già autorizzate ad emettere e gestire
mezzi di pagamento, tra i quali la moneta elettronica (considerando
6 direttiva 2000/46/CE), l'introduzione di un sistema di vigilanza
prudenziale separato per gli istituti di moneta elettronica, distinto
da quello applicato alle banche, appare giustificato ed auspicabile
in quanto l'emissione di moneta elettronica, per la sua particolare
natura di surrogato di monete metalliche o di banconote, non costituisce
di per sé attività di raccolta di depositi a norma dell'articolo
3 della direttiva 2000/12/CE, se i fondi ricevuti sono immediatamente
cambiati in moneta elettronica (considerando 7 direttiva 2000/46/CE).
Occorre, comunque, garantire parità di condizioni tra gli enti creditizi
e gli istituti di moneta elettronica 331.
Questo obiettivo è raggiunto dal momento che le succitate caratteristiche,
meno onerose, del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli
istituti di moneta elettronica sono compensate da altre disposizioni,
più severe rispetto a quelle che si applicano agli altri enti creditizi,
riguardanti le restrizioni delle attività che gli istituti di moneta
elettronica possono svolgere e le limitazioni dei loro investimenti.
In questo modo le passività relative alla massa di moneta elettronica
sono sempre investite in attività sufficientemente liquide e a basso
rischio (considerando 12 direttiva 2000/46/CE).
Note
329 - PACIFICI G., CATANIA V., L'Italia della
moneta elettronica, FrancoAngeli 1999 pag. 67
330 - Art. 1,comma 3 Dir 2000/46
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