CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE




4.9 LA DIRETTIVA 2000/46/CE SULL'AVVIO, ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA


Il potere d'acquisto incorporato nella moneta elettronica sia sotto forma di smart card sia di e-cash, rappresenta per l'emittente, una raccolta di fondi equivalente, per gli effetti, a quella dei depositi. Pertanto, l'Unione Europea ha ritenuto necessario emanare una direttiva per regolamentare l'attività degli istituti emittenti la moneta elettronica al fine di:
- preservare l'integrità del sistema dei pagamenti al dettaglio;
- proteggere il consumatore dalle conseguenze del fallimento dell'emittente;
- agevolare la conduzione della politica monetaria;
- assicurare una corretta concorrenza tra le istituzioni emittenti 329.

La direttiva si applica agli istituti di moneta elettronica definiti come qualsiasi impresa, o altra persona giuridica diversa dagli enti creditizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE, che emetta mezzi di pagamento in forma elettronica 330.

Se, allora, le banche in forza del punto 5 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, sono già autorizzate ad emettere e gestire mezzi di pagamento, tra i quali la moneta elettronica (considerando 6 direttiva 2000/46/CE), l'introduzione di un sistema di vigilanza prudenziale separato per gli istituti di moneta elettronica, distinto da quello applicato alle banche, appare giustificato ed auspicabile in quanto l'emissione di moneta elettronica, per la sua particolare natura di surrogato di monete metalliche o di banconote, non costituisce di per sé attività di raccolta di depositi a norma dell'articolo 3 della direttiva 2000/12/CE, se i fondi ricevuti sono immediatamente cambiati in moneta elettronica (considerando 7 direttiva 2000/46/CE). Occorre, comunque, garantire parità di condizioni tra gli enti creditizi e gli istituti di moneta elettronica 331.

Questo obiettivo è raggiunto dal momento che le succitate caratteristiche, meno onerose, del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica sono compensate da altre disposizioni, più severe rispetto a quelle che si applicano agli altri enti creditizi, riguardanti le restrizioni delle attività che gli istituti di moneta elettronica possono svolgere e le limitazioni dei loro investimenti. In questo modo le passività relative alla massa di moneta elettronica sono sempre investite in attività sufficientemente liquide e a basso rischio (considerando 12 direttiva 2000/46/CE).




Note

329 - PACIFICI G., CATANIA V., L'Italia della moneta elettronica, FrancoAngeli 1999 pag. 67
330 - Art. 1,comma 3 Dir 2000/46

 
 
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