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CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE
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4.8 LA MONETA ELETTRONICA
4.8.2 LA MONETA VIRTUALE (E-CASH)
Nello spiegare il funzionamento della moneta virtuale vengono in
evidenza le analogie con le banconote tradizionali le quali possono
essere ritirate da un conto bancario e il loro possesso può essere
trasferito da una persona ad un'altra. Una differenza sta, invece,
nell'indefettibile ruolo svolto dalla banca, la quale attribuisce
alla moneta elettronica generata un certo numero di serie. La banca
appone, in seguito, la propria firma digitale su tale moneta, l'addebita
sul conto del cliente e la invia nell'hard disk del cliente. E'
preferibile parlare di monete elettroniche (al plurale), in quanto
ogni sequenza di dati rappresenta un certo valore, al quale è attribuito
un certo numero di serie. Il software che viene fornito al cliente
si occupa della gestione di ciascuna delle monete elettroniche.
Al momento di completare una transazione elettronica, l'acquirente
invia le monete digitali al venditore, da qui queste vengono inviate
alla banca affinché possa verificare la loro spendibilità 322.
Se l'esito della verifica è positivo, sul conto del commerciante
verrà automaticamente accreditato l'importo corrispondente alla
transazione, ovvero gli verrà inviato lo stesso ammontare in forma
di moneta elettronica 323.
Il problema principale legato all'e-cash riguarda il trade-off tra
anonimato e riciclaggio. Infatti con questo mezzo di pagamento la
banca è potenzialmente in grado di riconoscere ogni singola moneta
ad essa presentata e di ricostruire il profilo e le abitudini di
acquisto dei vari utenti 324.
Se quest'ultimi usano un meccanismo di pagamento "rintracciabile"
per l'acquisto sia d'informazioni sia di beni, il potenziale per
la creazione del profilo utente aumenta 325.
L'anonimato viene garantito attraverso il sistema di "blind signature",
il quale permette di mandare un messaggio firmato a un'altra persona
senza che quest'ultima possa decifrarne il contenuto 326.
Secondo questo modello, non è la banca a generare le monete elettroniche,
ma è il software nel computer del cliente a dare inizio a tale creazione
generando numeri di serie causali aggiungendovi il blinding factor.
Il risultato di quest'elaborazione sarà inviato alla banca che non
sarà in grado di leggerne il contenuto. Quest'ultima codificherà
i numeri blinded apponendovi la propria firma digitale, e allo stesso
tempo addebiterà sul conto del cliente lo stesso ammontare. Le monete
autenticate sono rinviate all'utente e depositate localmente sul
suo PC in attesa di essere impiegate. Quando si effettua una transazione
l'e-cash è inviato al ricevente, il quale a sua volta lo invia direttamente
alla banca. Quest'ultima verifica la validità ma l'anonimato è garantito
nella maniera più assoluta: il movimento di denaro non può essere
ricostruito in nessun modo, eccezion fatta per la doppia spesa,
nel qual caso è possibile rintracciare chi ha tentato di spendere
due volte il denaro digitale 327.
La potenziale non rintracciabilità della moneta elettronica apre
però le porte al cyber riciclaggio. I criminali potrebbero usarla
per evitare le leggi bancarie sulle registrazioni delle transazioni.
L'e-cash potrebbe rimbalzare da un intermediario all'altro, prima
di rientrare nel sistema bancario, rendendo così i fondi non più
rintracciabili.
Allo stato attuale delle conoscenze e delle tecnologie informatiche
a disposizione, la lotta al riciclaggio di denaro, in internet può
essere iniziata solamente se si decide di adottare un sistema in
cui non si fa uso della blind signature, a discapito però dell'anonimato
delle transazioni 328.
Note
322 - ROTUNNO C., op .cit. pag. 469
323 - MASCIANDARO D., MANTICA A., op .cit. pag.
73
324 - ROTUNNO C., op .cit. pag. 469
325 - MASCIANDARO D., MANTICA A., op .cit. pag.
74
326 - FINOCCHIARO G., op .cit. 1999 pag. 114
327 - MASCIANDARO D., MANTICA A., op .cit. pag.
80
328 - MASCIANDARO D., MANTICA A., op. cit. pag.
80
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