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CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE
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4.8 LA MONETA ELETTRONICA
La vera rivoluzione nel campo dei sistemi di pagamento non è rappresentata
dalla possibilità di fare acquisti su internet tramite la carta
di credito, perché essa resta comunque uno strumento per trasferire
denaro: alla base del suo funzionamento c'è ancora il denaro contante
che viene trasferito da un conto all'altro 308.
Ciò che può rappresentare una vera rivoluzione è la creazione di
un circolante digitale, cioè di un nuovo strumento di pagamento
che sostituisca il denaro contante nella funzione di mezzo circolante
al portatore 309 e che
permetta di effettuare in rete acquisti di merci con un costo molto
limitato, quelle che vengono chiamate microtransazioni 310.
Questo strumento è la moneta elettronica per la quale, alla stregua
dell' art. 1, comma 3 lett. b) della direttiva 2000/46 relativa
all'avvio, l'esercizio e la vigilanza degli istituti di moneta elettronica,
si intende un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia:
i) memorizzato su un dispositivo elettronico;
ii) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore
al valore monetario emesso;
iii) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente.
Cadono sotto questa definizione due strumenti: il borsellino
elettronico, che prende la forma di una carta prepagata munita
di un microprocessore (smart card), e la moneta virtuale
costituita da valori monetari registrati nella memoria di un elaboratore.
La carta prepagata è usata nelle transazioni face to face di importo
limitato in sostituzione dei mezzi tradizionali (contanti e assegni);
la moneta virtuale è stata invece sviluppata in vista di pagamenti
a distanza senza limiti d'importo. A rigore, quindi, soltanto la
seconda rientra nella logica dei servizi finanziari on line 311
e dell'internet banking.
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Borsellino elettronico |
Moneta virtuale |
| Supporto |
Tessera plastica
(smart card) |
Immateriale
(memoria) |
| Funzionamento |
Off line |
On line |
| Valore ricaricabile |
Limitati |
Senza limiti |
| Importo operazioni |
Modesto |
Medio/elevato |
| Tipo di pagamento |
Di contatto |
A distanza |
| Utilizzo su internet |
No |
Si |
Tabella 3 -
caratteristiche dei due sistemi di pagamento |
Anche se riuniti sotto l'unica definizione di moneta elettronica,
i due strumenti sono, quindi, diversi per natura, finalità e modi
di funzionamento; una loro differenziazione avrebbe contribuito
a una maggior chiarezza, semantica e concettuale, nell'esame della
materia e nella conseguente regolamentazione. Al contrario, la direttiva
2000/46/CE riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attività degli istituti di moneta elettronica li ha accomunati.
Ne conseguono discutibili trasposizioni concettuali dall'uno all'altro
mezzo di pagamento 312.
Il CES (Comitato Economico e Sociale) nel suo parere fornito il
27 gennaio 1999 313, ha
criticato l'accomunare tali strumenti di pagamento perché a parte
caratteristiche comuni come la possibilità di utilizzo senza autorizzazione
da parte di banche o terzi e l'anonimità dell'uso, presentano sostanziali
differenze. Una di queste è rappresentata dalla finalità: la smart
card, essendo di solito caricata per importi limitati, è uno strumento
utilizzabile solo da consumatori; al contrario, l'e-cash si presta
ad un impiego anche da parte di grandi operatori, riuscendo così
a fare gola anche alla criminalità in cerca di mezzi per il riciclaggio
di denaro sporco. Il CES suggerisce perciò di sottoporre gli emittenti
di e-cash a prescrizioni più severe 314.
In particolare nei punti 2.7 e 2.7.1 del parere si osserva che la
moneta virtuale viene caricata da un conto bancario, a sua volta
alimentato con versamenti controllati secondo le norme antiriciclaggio.
Esiste quindi un "filtro" preventivo: il denaro contante alimenta
un deposito bancario nominativo prima di diventare e-cash anonimo.
Nel caso degli istituti di moneta elettronica, il denaro si trasforma
direttamente in e-cash che può essere trasferita in tempo reale
verso qualsiasi destinazione 315.
Note
308 - MASCIANDARO D., MANTICA A., op .cit.
pag. 67
309 - WHITE L., op .cit. pag. 41
310 - MORELLI M., op .cit. pag. 27
311 - BURANI U., Il quadro normativo comunitario
in materia di servizi finanziari on,line, in RIOLO F., MASCIANDARO
D., Internet banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000
pag. 357
312 - BURANI U., op .cit. pag. 371
313 - In GU C 101 del 12.4.1999, pag. 64
314 - ROTUNNO C., op. cit. pag. 475
315 - ROTUNNO C., op. cit. pag. 475
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