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CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE
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4.7 LA CARTA DI CREDITO
4.7.1 I RISCHI DERIVANTI DAL PAGAMENTO ON LINE
Il pagamento tramite l'uso di una carta di credito presenta il problema
"rischio" per una serie di circostanze. Cosa avviene in caso di
pirateria, ma soprattutto, chi ne paga le conseguenze? Alcune pagine
informative forniscono consigli per un impiego sicuro della carta
di credito su internet. Per esempio sul sito della Cartasi sono
pubblicate le seguenti informazioni 292:
· verificare che il "venditore" sia un esercizio reale e
non solo virtuale, meglio se conosciuto, e che siano indicati tutti
i dati significativi dello stesso, compreso l'indirizzo;
· inviare, nei casi dubbi, un messaggio via e-mail all'azienda intestataria
del sito, per ottenere maggiori garanzie;
· evitare di inserire il numero della carta come prova della maggiore
età e, comunque, diffidare da accessi gratuiti a siti che richiedono,
a vario titolo, i dati della carta di credito;
· evitare di inserire il numero della carta in siti non protetti
dai sistemi di sicurezza internazionali: SSL (Secure Socket
Layer) e SET (Secure Electronic Transaction), riconoscibili
dalla certificazione e dal lucchetto che appare sulla schermata.
Questi siti garantiscono la trasmissione sicura dei dati
che vengono crittografati e non possono essere decifrati dagli "hackers";
· prendere sempre nota dell'indirizzo del sito presso il
quale si è effettuato l'acquisto di servizi;
· leggere attentamente le condizioni del servizio offerto ed eventuali
clausole vessatorie, tenendo copia cartacea di quanto "sottoscritto
virtualmente".
Non ci sono ancora pronunce giurisprudenziali sui nuovi casi di
violazione attraverso i sistemi elettronici. In tema di responsabilità,
la soluzione - almeno per il momento - si deve ricercare nella lettura
dei contratti stipulati per l'acquisto della propria carta di credito.
Il riferimento ai contratti non è fortuito, perché ne esistono almeno
tre: il contratto tra venditore e consumatore, quello tra emittente
e titolare della carta ed infine quello tra emittente e venditore.
Quest'ultimo offre all'istituto di credito la possibilità di accreditare
dal conto del venditore anche le eventuali somme contestate dal
cliente. Non si tratta dunque di inventare modelli nuovi di rapporti
contrattuali o particolari forme di sicurezza nei rapporti commerciali
on line. La prevenzione e soprattutto la chiarezza del contratto
possono evitare spiacevoli sorprese o l'insorgere di un contenzioso
con inutili perdite di tempo e denaro 293.
Nella fattispecie il furto del numero della carta di credito comporta
notevoli difficoltà di accertamento. Colui che lo ha subito potrà
esercitare il diritto di denunciare l'accaduto presso l'autorità
giudiziaria. La denuncia sarà contro ignoti. La Polizia Giudiziaria
delegata dal magistrato comincerà a prendere contatti con l'istituto
di credito presso cui era stata rilasciata la carta. La banca offrirà
la massima collaborazione, ma non potrà far altro che indicare la
provenienza della richiesta di addebito delle somme prelevate. Si
scopre così che magari la richiesta è pervenuta dall'estero e che
si è costretti a chiedere una rogatoria internazionale per proseguire
le ricerche. A questo punto le difficoltà non sono più solamente
operative ma anche tecniche. Chi preleverà i "log", cioè il tracciato
delle operazioni registrate? Come controllare la differenza del
fuso orario con le mille difficoltà dei differenti sistemi operativi
in uso, con la precaria difficoltà dei supporti contenenti i dati
o con quant'altro di imprevedibile possa accadere a un sistema telematico
che è pur sempre soggetto ad avarie? In molti casi, se il furto
è opera di esperti non si limiterà la ricerca ad un solo sistema.
Questo perché, con il fenomeno del ping pong o rimbalzo, l'autore
del reato prima di compiere la violazione si è collegato a più sistemi
294.
Note
292 - www.cartasi.it
293 - CILLI A., Nuove forme di commercio: violazioni,
accertamenti ed evoluzione normativa, in SCOTT W.G., MURTULA M.,
STECCO M., Il commercio elettronico - ISEDI 1999 pag. 327
294 - CILLI A., op .cit. pag. 333
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