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CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE
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4.6 LA RACCOMANDAZIONE 97/489/CE
La Commissione Europea ha auspicato con questo provvedimento una
regolamentazione unica - a livello comunitario - delle operazioni
compiute mediante gli strumenti elettronici di pagamento 280.
A tal fine ha posto delle linee di indirizzo che dovranno servire
da stimolo agli Stati membri per una futura omogeneità e sicurezza
delle operazioni elettroniche sul territorio comunitario. La Commissione
si è, tra l'altro, riservata il controllo posteriore dell'applicazione
della raccomandazione e, se ritenuta insoddisfacente, potrà disporre
una disciplina "cogente" in materia (considerando 12) 281.
La raccomandazione detta quelle che definisce "informazioni minime"
che devono essere presenti nelle condizioni e modalità contrattuali
relative alle operazioni concluse con strumenti di pagamento elettronici,
nonché stabilisce gli obblighi e le responsabilità "necessarie"
delle parti interessate.
Nella funzione di indirizzo di futuri interventi legislativi nazionali
è importante ricercare i fini che sottintendono alla regolamentazione:
- assicurare il pieno funzionamento del mercato interno, di cui
i sistemi di pagamento sono parte essenziale (considerando 1);
- stimolare i paesi membri all'innovazione ed al progresso (considerando
1);
- diffondere in modo capillare nel territorio comunitario il ricorso
a tali strumenti: è importante che i singoli cittadini e le imprese
possano utilizzarli in tutta la comunità in particolare alla luce
del processo di liberalizzazione dei movimenti dei capitali (considerando
2) 282.
La raccomandazione definisce il pagamento elettronico come "uno
strumento che consente al titolare di effettuare le operazioni di
trasferimento di fondi mediante strumenti di pagamento elettronici,
ad eccezione dei trasferimenti conferiti su istruzione ed eseguiti
da istituzioni finanziarie, nonché le operazioni di ritiro di denaro
contante e caricamento o scaricamento di tali strumenti presso attrezzature
come le casse automatiche e gli sportelli automatici, nonché presso
l'emittente o presso un ente obbligato contrattualmente ad accettare
detti strumenti di pagamento" 283.
La definizione effettua una partizione fra strumenti di pagamento
mediante accesso a distanza e strumenti di moneta elettronica. I
primi consentono al titolare di accedere ai fondi detenuti sul proprio
conto per effettuare un pagamento a favore di un beneficiario. I
secondi sono strumenti di pagamento ricaricabili, siano essi carte
di pagamento ricaricabili con valore immagazzinato o memorie di
elaboratore elettronico 284.
Allo stato attuale i principali mezzi di pagamento utilizzati in
rete sono di due tipi:
- le carte di credito
- la moneta elettronica
E' necessario evitare la potenziale confusione con gli EFT
(electronic fund transfers). Questi ultimi possono essere definiti
come ordini di trasferimento di fondi effettuati attraverso sistemi
elettronici, suddivisi in sistemi on line oppure off line, a seconda
che l'ordine si concreti in un effettivo trasferimento interamente
elettronico (in cui l'elaboratore, oltre a trasmetterlo, contemporaneamente
esegue l'ordine di addebito o di accreditamento) o che all'ordine
segua una successiva scrittura contabile, ancorché automatizzata
285. Nella sua configurazione
ideale, questo sistema è in grado di gestire in modo accentrato
trasferimenti di risorse finanziare e flussi molto rilevanti di
informazioni provenienti da una molteplicità di soggetti. Ciò implica
il collegamento ad un unico network dei singoli strumenti informatici
attivati da utenti, che accedono tramite rete telematica al sistema
e comunicano in tempi minimi tra loro e con l'elaboratore centrale
286.
La differenza principale fra i pagamenti elettronici effettuati
mediante la rete internet e i trasferimenti elettronici di fondi
è riconducibile alla (potenziale) mancanza di conoscenze e di informazioni
che caratterizza i primi nei confronti dei secondi. Infatti negli
EFT sono noti i soggetti, costituiti dalla banca, dall'ordinante
e dal beneficiario, identificabili con modalità tecniche e procedurali
ben definite. La comunicazione via internet, invece, non necessariamente
fornisce, di per sé, strumenti volti a verificare l'identità di
un soggetto. Conseguentemente, i soggetti che concludono un contratto
in rete o effettuano una transazione possono non avere fondate certezze
circa l'identità dell'interlocutore.
Ancora, nei trasferimenti elettronici di fondi il mezzo di trasmissione
utilizzato è costituito da una rete di tipo proprietario, alla quale
possono legittimamente accedere soltanto i soggetti autorizzati.
Al contrario, internet costituisce una rete aperta, pubblica, accessibile
praticamente a chiunque, anche se l'accesso alle sottoreti può essere
limitato. Infine, la disciplina applicabile agli EFT è ben nota,
sia essa di fonte privatistica o normativa, mentre i pagamenti effettuati
via internet non sono, in genere, disciplinati da specifica fonte
normativa o contrattuale.
Tuttavia la disciplina normativa e contrattuale, nonché le elaborazioni
della dottrina, in materia di trasferimento elettronico di fondi
costituiscono indubbiamente un'utile base per affrontare la problematica
dei mezzi di pagamento su internet 287.
Note
280 - Pubblicata in G.U.C.E. 2 agosto 1997,
n. L 208
281 - TIDONA M., I pagamenti elettronici in internet:
obblighi nelle transazioni in rete, normativa italiana ed europea,
in
www.tidona.com/pubblicazioni/aprile00_2.htm
282 - TIDONA M., op. cit.
283 - Art. 2 lett. a) Raccomandazione 97/489/CE
284 - FINOCCHIARO G., op .cit. pag. 108
285 - ROTUNNO C., Gli strumenti di pagamento,
in TRIPODI E.M., SANTORO F.,MISSINEO S., Manuale di commercio elettronico,
Giuffrè 2000 pag. 452
286 - CIANI D., op .cit. pag. 26
287 - FINOCCHIARO G., op .cit. pag. 109
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