CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE




4.6 LA RACCOMANDAZIONE 97/489/CE


La Commissione Europea ha auspicato con questo provvedimento una regolamentazione unica - a livello comunitario - delle operazioni compiute mediante gli strumenti elettronici di pagamento 280. A tal fine ha posto delle linee di indirizzo che dovranno servire da stimolo agli Stati membri per una futura omogeneità e sicurezza delle operazioni elettroniche sul territorio comunitario. La Commissione si è, tra l'altro, riservata il controllo posteriore dell'applicazione della raccomandazione e, se ritenuta insoddisfacente, potrà disporre una disciplina "cogente" in materia (considerando 12) 281. La raccomandazione detta quelle che definisce "informazioni minime" che devono essere presenti nelle condizioni e modalità contrattuali relative alle operazioni concluse con strumenti di pagamento elettronici, nonché stabilisce gli obblighi e le responsabilità "necessarie" delle parti interessate.

Nella funzione di indirizzo di futuri interventi legislativi nazionali è importante ricercare i fini che sottintendono alla regolamentazione:
- assicurare il pieno funzionamento del mercato interno, di cui i sistemi di pagamento sono parte essenziale (considerando 1);
- stimolare i paesi membri all'innovazione ed al progresso (considerando 1);
- diffondere in modo capillare nel territorio comunitario il ricorso a tali strumenti: è importante che i singoli cittadini e le imprese possano utilizzarli in tutta la comunità in particolare alla luce del processo di liberalizzazione dei movimenti dei capitali (considerando 2) 282.

La raccomandazione definisce il pagamento elettronico come "uno strumento che consente al titolare di effettuare le operazioni di trasferimento di fondi mediante strumenti di pagamento elettronici, ad eccezione dei trasferimenti conferiti su istruzione ed eseguiti da istituzioni finanziarie, nonché le operazioni di ritiro di denaro contante e caricamento o scaricamento di tali strumenti presso attrezzature come le casse automatiche e gli sportelli automatici, nonché presso l'emittente o presso un ente obbligato contrattualmente ad accettare detti strumenti di pagamento" 283.

La definizione effettua una partizione fra strumenti di pagamento mediante accesso a distanza e strumenti di moneta elettronica. I primi consentono al titolare di accedere ai fondi detenuti sul proprio conto per effettuare un pagamento a favore di un beneficiario. I secondi sono strumenti di pagamento ricaricabili, siano essi carte di pagamento ricaricabili con valore immagazzinato o memorie di elaboratore elettronico 284.

Allo stato attuale i principali mezzi di pagamento utilizzati in rete sono di due tipi:
- le carte di credito
- la moneta elettronica

E' necessario evitare la potenziale confusione con gli EFT (electronic fund transfers). Questi ultimi possono essere definiti come ordini di trasferimento di fondi effettuati attraverso sistemi elettronici, suddivisi in sistemi on line oppure off line, a seconda che l'ordine si concreti in un effettivo trasferimento interamente elettronico (in cui l'elaboratore, oltre a trasmetterlo, contemporaneamente esegue l'ordine di addebito o di accreditamento) o che all'ordine segua una successiva scrittura contabile, ancorché automatizzata 285. Nella sua configurazione ideale, questo sistema è in grado di gestire in modo accentrato trasferimenti di risorse finanziare e flussi molto rilevanti di informazioni provenienti da una molteplicità di soggetti. Ciò implica il collegamento ad un unico network dei singoli strumenti informatici attivati da utenti, che accedono tramite rete telematica al sistema e comunicano in tempi minimi tra loro e con l'elaboratore centrale 286.

La differenza principale fra i pagamenti elettronici effettuati mediante la rete internet e i trasferimenti elettronici di fondi è riconducibile alla (potenziale) mancanza di conoscenze e di informazioni che caratterizza i primi nei confronti dei secondi. Infatti negli EFT sono noti i soggetti, costituiti dalla banca, dall'ordinante e dal beneficiario, identificabili con modalità tecniche e procedurali ben definite. La comunicazione via internet, invece, non necessariamente fornisce, di per sé, strumenti volti a verificare l'identità di un soggetto. Conseguentemente, i soggetti che concludono un contratto in rete o effettuano una transazione possono non avere fondate certezze circa l'identità dell'interlocutore.

Ancora, nei trasferimenti elettronici di fondi il mezzo di trasmissione utilizzato è costituito da una rete di tipo proprietario, alla quale possono legittimamente accedere soltanto i soggetti autorizzati. Al contrario, internet costituisce una rete aperta, pubblica, accessibile praticamente a chiunque, anche se l'accesso alle sottoreti può essere limitato. Infine, la disciplina applicabile agli EFT è ben nota, sia essa di fonte privatistica o normativa, mentre i pagamenti effettuati via internet non sono, in genere, disciplinati da specifica fonte normativa o contrattuale.

Tuttavia la disciplina normativa e contrattuale, nonché le elaborazioni della dottrina, in materia di trasferimento elettronico di fondi costituiscono indubbiamente un'utile base per affrontare la problematica dei mezzi di pagamento su internet 287.




Note

280 - Pubblicata in G.U.C.E. 2 agosto 1997, n. L 208
281 - TIDONA M., I pagamenti elettronici in internet: obblighi nelle transazioni in rete, normativa italiana ed europea, in
www.tidona.com/pubblicazioni/aprile00_2.htm
282 - TIDONA M., op. cit.
283 - Art. 2 lett. a) Raccomandazione 97/489/CE
284 - FINOCCHIARO G., op .cit. pag. 108
285 - ROTUNNO C., Gli strumenti di pagamento, in TRIPODI E.M., SANTORO F.,MISSINEO S., Manuale di commercio elettronico, Giuffrè 2000 pag. 452
286 - CIANI D., op .cit. pag. 26
287 - FINOCCHIARO G., op .cit. pag. 109

 
 
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