CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE




4.11 LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE


4.11.4 GLI OBBLIGHI D'INFORMAZIONE

Gli obblighi dell'emittente risultano particolarmente rafforzati con riferimento agli obblighi d'informazione.

Giova menzionare al riguardo la raccomandazione 97/489/CE la quale dedica la sez. II alla disciplina della trasparenza delle condizioni relative alle operazioni, in particolare a quelle relative all'emissione e all'impiego di uno strumento di pagamento elettronico 353.

Costituisce un preciso obbligo dell'emittente quello di informare compiutamente il titolare ai sensi dell'art. 3 della raccomandazione, per iscritto, e nella lingua dello Stato nel quale č offerto lo strumento di pagamento, sulle condizioni contrattuali, sulla legge applicabile al contratto, sugli obblighi, sulle responsabilitā e sulle ragionevoli precauzioni che il titolare deve assumere.

Al fine di assicurare la trasparenza delle operazioni, il successivo art. 4 detta le informazioni minime da fornire al cliente dopo la conclusione del contratto e dopo l'esecuzione di operazioni per mezzo di uno strumento di pagamento, comprese le informazioni sugli oneri imposti e sui tassi di cambio e di interesse applicati, oltre che sulle modalitā di calcolo del tasso d'interesse 354.

La ratio delle norme č quella di colmare la disparitā d'informazione fra il soggetto che propone nuovi strumenti, caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico e ai quali la legislazione o la disciplina contrattuale collegano ben determinati effetti giuridici, e il soggetto che detti strumenti utilizza, al fine di evitarne un uso non avvertito, se non addirittura inconsapevole 355. Peraltro, la disposizione menzionata non si riferisce espressamente, e tanto meno esclusivamente, ai rapporti con i consumatori. Il titolare dello strumento di pagamento elettronico č infatti definito semplicemente come colui "che detiene uno strumento di pagamento in forza di un contratto concluso con un emittente" 356, fermo restando che la raccomandazione mira a garantire un alto livello di protezione dei consumatori nel campo degli strumenti di pagamento elettronici (considerando 8).




Note

353 - FINOCCHIARO G., op. cit. pag. 127
354 - TIDONA M, op. cit.
355 - FINOCCHIARO G., op. cit. pag. 127
356 - Art. 2 lett. f) dir. 97/489/CE

 
 
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