CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE




4.11 LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE


4.11.3 LE RESPONSABILITA'

Si è detto che la questione sicurezza è innanzitutto di tipo tecnica e per la quale sono state prospettate e sono attualmente in corso di elaborazione varie soluzioni.

Tuttavia, alcuni profili della problematica hanno evidenti risvolti giuridici. Per i soggetti che emettono gli strumenti di pagamento elettronici e per i soggetti che tali strumenti utilizzano, la questione della sicurezza si traduce in quella dell'allocazione delle responsabilità per l'inesecuzione o l'inesatta esecuzione del pagamento, oltre che per l'effettuazione di operazioni non autorizzate.

Un'utile base per l'approfondimento della problematica che qui si affronta è costituita dalla normativa già emanata in materia di trasferimento elettronico di fondi. In particolare, costituisce un punto di riferimento, in ragione del livello di approfondimento e di sviluppo che essa ha raggiunto, la legislazione statunitense, costituita dall'EFTA 350 e dall'art. 4 A dello Uniform Commecial Code 351, nonché la legislazione statunitense in materia di pagamenti effettuati mediante carta di credito.

In ambito comunitario, in assenza di una normativa cogente, la disciplina è costituita, invece, dalla raccomandazione 97/489/CE.

La Commissione all'art. 6 dispone che il titolare dello strumento di pagamento elettronico (che non sia costituito da moneta elettronica) debba sostenere, fino al momento della notificazione all'emittente, la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento, nei limiti di un massimale non superiore ai 150 ECU, salvo che il titolare medesimo non abbia agito con colpa grave o in maniera fraudolenta.

L'art. 5 della raccomandazione precisa le obbligazioni del titolare, le quali comportano l'impiego dello strumento di pagamento elettronico in conformità delle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso, nonché l'adozione di tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di tenerlo al sicuro. In particolare, il titolare è obbligato a non trascrivere il proprio codice d'identificazione personale sullo strumento di pagamento elettronico. Oltre a ciò il titolare deve notificare all'emittente, appena ne viene a conoscenza, la perdita o il furto. Un particolare rilievo va attribuito all'art. 5, primo comma, lett. d) il quale dispone circa l'irrevocabilità degli ordini di pagamento: il titolare non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico, ad eccezione degli ordini per i quali l'ammontare non era noto al momento del conferimento.

La responsabilità dell'emittente, disciplinata nell'art. 8, è relativa all'inesecuzione o inesatta esecuzione delle operazioni di pagamento (escluse quelle effettuate con moneta elettronica) ed alle operazioni non autorizzate del titolare. Tale responsabilità è limitata all'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, eventualmente maggiorato con gli interessi, e alla somma necessaria al fine di ripristinare il titolare nella situazione antecedente. Le altre conseguenze finanziarie, in particolare quelle concernenti il danno risarcibile, sono a carico dell'emittente, secondo il diritto applicabile al contratto concluso tra l'emittente e il titolare.

Invece, con riferimento agli strumenti di moneta elettronica, l'art. 8, quarto comma, dispone che l'emittente sia responsabile nei confronti del titolare per la perdita dell'ammontare dei fondi caricati nonché per l'esecuzione inesatta delle operazioni effettuate dal titolare, ove la perdita o l'esecuzione inesatta siano imputabili ad un guasto dello strumento o delle apparecchiature utilizzate, sempre che questi ultimi non siano imputabili al titolare 352.

L'art. 8 della direttiva 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e l'art. 8 bis della proposta di direttiva COM/99/485, riguardante la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, introducono disposizioni che consentono al consumatore di richiedere l'annullamento di un pagamento, il riaccreditamento o la restituzione delle somme versate, in caso di utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nei contratti a distanza.




Note

350 - L'Electronic Fund Transfer Act è stato emanato nel 1978 e detta i principi che devono disciplinare i rapporti fra banche e clienti nei trasferimenti elettronici di fondi, con particolare riferimento ai diritti dei consumatori
351 - L'art. 4 A dello Uniform Commercial Code disciplina i trasferimenti elettronici di fondi di notevole ammontare effettuati tra le imprese. Il testo completo dell'articolo si trova in
http://www.law.cornell.edu/ucc/4A/overview.html
352 - FINOCCHIARO G., op. cit. pag. 126

 
 
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