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CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE
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4.11 LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE
4.11.1 IL PAGAMENTO ELETTRONICO COME MODO DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
Un primo ordine di problemi giuridici è costituito dalla configurabilità
del pagamento elettronico quale modo di estinzione dell'obbligazione
pecuniaria. Il problema consiste nell'accettabilità del pagamento
elettronico al posto della moneta avente corso legale. La questione,
peraltro, è già stata affrontata in relazione al trasferimento elettronico
di fondi 335.
Nel nostro ordinamento in base all'art. 1277 c.c. i debiti pecuniari
si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo
del pagamento e per il loro valore nominale. Nel caso di un trasferimento
elettronico di fondi non c'è consegna effettiva della moneta, bensì
una prestazione diversa da quella dovuta. Tale prestazione ha quindi
effetto liberatorio solo nei casi previsti dagli artt. 1197 e 1198
c.c. nei quali si prevede che la prestazione in luogo dell'adempimento
abbia effetto liberatorio qualora vi sia il consenso del creditore
e che l'obbligazione si estingua con la riscossione del credito
(se non risulta una diversa volontà delle parti). Al pagamento sul
conto del creditore sarà autorizzato, quindi, il debitore solo quando
il primo abbia manifestato, in forma espressa o tacita, la propria
adesione ad una particolare forma di pagamento 336.
Secondo la giurisprudenza più recente, alla luce del dovere di correttezza
di cui all'art. 1175 c.c., qualora la pratica costante e preesistente
intercorrente fra le parti 337
per il tipo di affare cui il contratto appartiene 338
sia quella di un pagamento diverso, il creditore non potrebbe rifiutarlo
se non adducendo specifici motivi 339.
Quindi, argomentando nella direzione indicata dalla giurisprudenza
citata, anche il pagamento elettronico potrebbe considerarsi estintivo
dell'obbligazione pecuniaria, qualora vi sia il consenso del creditore
o sussistano le circostanze sopra ricordate.
Nel caso di transazioni via internet, dei quali la prassi commerciale
è ancora in formazione, accade che sia proprio il creditore a proporre
il pagamento in via telematica. La volontà del creditore in tal
senso chiaramente si manifesta, fra l'altro, con la predisposizione
non soltanto di schermate recanti le indicazioni sulle modalità
di pagamento, ma anche di opportuni collegamenti telematici. La
prestazione richiesta dal creditore a fronte della cessione di un
bene o di un servizio è proprio il pagamento per il tramite della
rete internet, che quindi spesso non sostituisce bensì è la prestazione
richiesta. In molti casi, quindi, il debitore pagando con mezzi
telematici esegue esattamente la prestazione dovuta 340.
Note
335 - Cfr. GIANNANTONIO E., Manuale di diritto
dell'informatica, Cedam 1994 pag. 320 ss.
336 - http://univelex.unive.it/diritto,commerciale/schede/sla23300.htm
337 - Cfr. Cass. 24 giugno 1997, n. 5638
338 - Cfr. Cass. 3 aprile 1991, n. 3470
339 - FINOCCHIARO G., op .cit. pag. 120
340 - FINOCCHIARO G., op. cit. pag. 121
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