CAPITOLO 4 - I SISTEMI DI PAGAMENTO ONLINE




4.11 LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE


4.11.1 IL PAGAMENTO ELETTRONICO COME MODO DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

Un primo ordine di problemi giuridici è costituito dalla configurabilità del pagamento elettronico quale modo di estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Il problema consiste nell'accettabilità del pagamento elettronico al posto della moneta avente corso legale. La questione, peraltro, è già stata affrontata in relazione al trasferimento elettronico di fondi 335.

Nel nostro ordinamento in base all'art. 1277 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il loro valore nominale. Nel caso di un trasferimento elettronico di fondi non c'è consegna effettiva della moneta, bensì una prestazione diversa da quella dovuta. Tale prestazione ha quindi effetto liberatorio solo nei casi previsti dagli artt. 1197 e 1198 c.c. nei quali si prevede che la prestazione in luogo dell'adempimento abbia effetto liberatorio qualora vi sia il consenso del creditore e che l'obbligazione si estingua con la riscossione del credito (se non risulta una diversa volontà delle parti). Al pagamento sul conto del creditore sarà autorizzato, quindi, il debitore solo quando il primo abbia manifestato, in forma espressa o tacita, la propria adesione ad una particolare forma di pagamento 336.

Secondo la giurisprudenza più recente, alla luce del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., qualora la pratica costante e preesistente intercorrente fra le parti 337 per il tipo di affare cui il contratto appartiene 338 sia quella di un pagamento diverso, il creditore non potrebbe rifiutarlo se non adducendo specifici motivi 339. Quindi, argomentando nella direzione indicata dalla giurisprudenza citata, anche il pagamento elettronico potrebbe considerarsi estintivo dell'obbligazione pecuniaria, qualora vi sia il consenso del creditore o sussistano le circostanze sopra ricordate.

Nel caso di transazioni via internet, dei quali la prassi commerciale è ancora in formazione, accade che sia proprio il creditore a proporre il pagamento in via telematica. La volontà del creditore in tal senso chiaramente si manifesta, fra l'altro, con la predisposizione non soltanto di schermate recanti le indicazioni sulle modalità di pagamento, ma anche di opportuni collegamenti telematici. La prestazione richiesta dal creditore a fronte della cessione di un bene o di un servizio è proprio il pagamento per il tramite della rete internet, che quindi spesso non sostituisce bensì è la prestazione richiesta. In molti casi, quindi, il debitore pagando con mezzi telematici esegue esattamente la prestazione dovuta 340.




Note

335 - Cfr. GIANNANTONIO E., Manuale di diritto dell'informatica, Cedam 1994 pag. 320 ss.
336 - http://univelex.unive.it/diritto,commerciale/schede/sla23300.htm
337 - Cfr. Cass. 24 giugno 1997, n. 5638
338 - Cfr. Cass. 3 aprile 1991, n. 3470
339 - FINOCCHIARO G., op .cit. pag. 120
340 - FINOCCHIARO G., op. cit. pag. 121

 
 
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