|
|
CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
|
3.8 I CONTRATTI TELEMATICI
Anche se non contiene una definizione di contratti elettronici, la
direttiva 2000/31 prevede che gli Stati membri provvedono affinché
il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via
elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa relativa
alla formazione del contratto non osti all’uso effettivo dei contratti
elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati
per via elettronica. (art. 9, comma 1). Quindi anche per i contratti
conclusi telematicamente vale il principio di non discriminazione.
Se lo scritto dovesse essere ritenuto necessario per dare piena efficacia
al contratto, si depotenzierebbe fortemente la capacità di esprimere
volontà negoziali vincolanti tramite altro sistema.
Tuttavia la portata di tale principio è affievolita dalla presenza
di alcune previsioni, in base alle quali il legislatore comunitario
consente agli Stati membri di non riconoscere la validità a determinati
tipi di contratti, se stipulati elettronicamente (art. 9, comma 2
direttiva 2000/31). In particolare, la previsione in base alla quale
i contratti che richiedono l’intervento di un notaio o di un altro
pubblico ufficiale possono sfuggire al riconoscimento giuridico se
stipulati per via elettronica, crea una zona d’ombra, lasciata alla
libera determinazione degli Stati membri, che limita considerevolmente
la portata innovativa della direttiva. Per il settore bancario si
potrebbe verificare la situazione in base alla quale le banche stabilite
in un paese, in cui contratti come il mutuo ipotecario possono essere
redatti e conclusi in via elettronica, potrebbero trovarsi nell’impossibilità
di operare on line in altri Stati che si sono avvalsi della facoltà
riconosciuta dalla direttiva241.
Il legislatore italiano ha già compiuto la sua scelta emanando il
d.p.r. 513/97 e il d.p.c.m. 8 febbraio 1999 con i quali attribuisce
la piena efficacia giuridica e probatoria al contratto stipulato con
strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma
digitale (art. 11, comma 1 d.p.r. 513/97). Non si prevedono deroghe
a tale principio e, in particolare per quanto riguarda i contratti
che richiedono l’intervento del notaio, la normativa italiana, al
fine di consentire un pieno utilizzo della firma digitale, disciplina
compiutamente l’autenticazione della stessa, prevedendo all’articolo
16, comma 1 del d.p.r. 513/97 che "si ha riconosciuta, ai sensi
dell’art. 2703 c.c., la firma digitale, la cui apposizione è stata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale".
Dalle considerazioni svolte emerge dunque che la portata della legislazione
italiana, per quanto concerne il riconoscimento dell’efficacia giuridica
dei contratti stipulati con modalità elettroniche, appare più ampia
rispetto a quella comunitaria che, ispirata ad un principio di minima
armonizzazione, lascia, in tale materia, agli Stati membri alcuni
spazi di apertura che potrebbero risultare dannosi per la creazione
di un quadro giuridico uniforme sul commercio elettronico242.
La disciplina nazionale sulla firma digitale pone comunque qualche
problema interpretativo, perché sembra restringere il riconoscimento
di validità dei contratti informatici solo ai documenti conformi alle
disposizioni del d.p.r. 513/97. Alla stregua degli artt. 2 e 11, il
documento informatico e il contratto telematico stipulato mediante
l’uso della firma digitale, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento;
l’art. 5, comma 1 riconosce l’efficacia di scrittura privata ex art.
2702 c.c. solo al documento informatico sottoscritto con la firma
digitale. Queste norme si prestano ad un’interpretazione a contrario:
i contratti stipulati con strumenti informatici, ma non conformi con
le norme del regolamento, non hanno alcuna dignità giuridica. L’art.
1325 c.c. stabilisce il principio della libertà delle forme per cui
solo quando una specifica forma è prescritta a pena di nullità, la
mancanza di essa determina la nullità o l’inefficacia del contratto.
Il d.p.r. 513/97 non ha il potere di modificare tale principio, per
cui le norme del regolamento appaiono inesatte in quanto negano qualunque
validità al contratto informatico non redatto secondo i principi del
regolamento ancorché la natura dell’accordo non preveda l’adozione
di forma scritta o di altra più rigorosa formalità243.
E’ auspicabile che su tali aspetti si rifletta nella lettura della
normativa nazionale che dovrebbe far seguito all’emanazione della
direttiva relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
(Direttiva 99/93/CE). De iure condendo, anche sulla base del principio
di non discriminazione ex art. 9 della direttiva 2000/31, l’art 11
del d.p.r. 513/97 non dovrà essere interpretato nel senso che se senza
firma digitale, il contratto non è valido, bensì nel senso che là
dove è richiesta la forma scritta occorre la firma digitale, là dove
non è richiesta la forma scritta essa non occorre244.
Allo stato attuale, in caso di contestazioni, la giurisprudenza dovrà
farsi carico di valutare se il documento elettronico, pur privo dei
requisiti del regolamento, costituisce un principio di prova idoneo
a dare legittimo ingresso a prove testimoniali o consulenze tecniche,
altrimenti inammissibili245.
La banca, quando intenda offrire un servizio bancario on line, deve,
prima della conclusione del contratto, dare al destinatario del servizio
una serie di informazioni di carattere generale riguardanti la propria
condizione di prestatore (art. 5 direttiva 2000/31/CE), oltre che,
alla stregua dell’art. 10, fornire in modo chiaro e comprensibile
una serie di informazioni riguardanti il contratto. Più precisamente
la banca deve indicare:
-
le varie fasi tecniche della conclusione del
contratto;
-
se il contratto concluso sarà archiviato dal
prestatore e come si potrà accedervi;
-
i mezzi tecnici per individuare e correggere
gli errori di inserimento del dati prima di inoltrare l’ordine;
-
le lingue a disposizione per concludere il
contratto;
-
gli eventuali codici di condotta cui aderisce
il prestatore, nonché come accedervi per via elettronica.
L’art. 10 fa comunque salvo un diverso accordo tra le parti, le quali
però devono essere entrambe diverse dai consumatori, applicandosi
evidentemente al solo B2B, garantendo uno snellimento delle procedure,
in considerazione del rapporto fiduciario tra imprese246.
Il successivo art. 11 della direttiva 2000/31 invece prevede che qualora
il destinatario dei servizi inoltri il proprio ordine d’acquisto (ad
es. nelle operazioni di trading on line) con strumenti tecnologici,
il prestatore deve inviare, senza giustificato ritardo e per via elettronica,
la conferma di aver ricevuto l’ordine medesimo, introducendo così
l’esigenza di un terzo messaggio di ricevuta nella fattispecie dell’inoltro
dell’ordine on line. Prosegue l’art. 11: "l’ordine e la ricevuta
si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno
la possibilità di accedervi". Si tratta di una noma facilmente
assimilabile nel nostro ordinamento che già prevede nell’art. 1335
c.c. una presunzione di conoscenza delle dichiarazioni negoziali.
La Commissione Europea propose una disciplina parzialmente diversa
per la conclusione del contratto, ispirata all’esigenza di garantire
il consenso pieno e consapevole delle parti e di tutelare la posizione
del contraente più debole: qualora il consenso del destinatario dovesse
essere manifestato mediante l’impiego di strumenti tecnologici (ad
esempio cliccare su un’icona), il contratto poteva ritenersi concluso
solo quando il destinatario del servizio avesse ottenuto dal prestatore,
per via elettronica, la ricevuta di ritorno della sua accettazione
e ne avesse confermato il ricevimento (c.d. terzo click). La ratio
di questa proposta sembra sia da rintracciare in un’esigenza di tutela
del consumatore, nel senso che si vuole che egli sia effettivamente
e pienamente consapevole che il suo messaggio di accettazione sia
arrivato a destinazione e, quindi, che il contratto sia concluso.
Si tratta, invero, di un’inutile complicazione, addirittura maggiore
dei contratti stipulati tramite supporti cartacei. Per di più la conclusione
del contratto rimarrebbe condizionata alla volontà del prestatore.
Per proteggere il consumatore la Commissione ha proposto una controproducente
posticipazione del perfezionamento del contratto, condizionandola
alla volontà del prestatore247. Il Consiglio, pur
condividendo pienamente con la Commissione la necessità di assicurare
la validità giuridica dei contratti elettronici negli ordinamenti
dei Paesi membri, non ha ritenuto opportuno armonizzare le legislazioni
nazionali relative alla fase di conclusione di tali contratti, modificando
di conseguenza la disciplina proposta. La direttiva sul commercio
elettronico, pertanto, nell’articolo 11, si limita a stabilire i requisiti
circa l’inoltro ed il ricevimento di ordini on line prima della conclusione
dei contratti, requisiti che appaiono più snelli di quelli proposti
dalla Commissione248.
L’imputazione delle rispettive dichiarazioni tra banca e cliente,
così come la loro integrità viene assicurata dalla firma digitale,
prevista dall’art. 10 d.p.r. 513/97. Nell’ambito del B2C, tuttavia,
non ne è previsto l’impiego perché, essendo non elevato il valore
della singola negoziazione conclusa dal consumatore, costituirebbe
un impaccio. Allo stato attuale, l’uso delle chiavi asimmetriche richiede
costi che possono disincentivare le negoziazioni di valore più contenuto:
per quest’ultime può allora essere opportuno contentarsi di strumenti
meno onerosi che tuttavia assicurino un’accettabile soluzione ai problemi
di imputabilità, integrità e segretezza delle dichiarazioni negoziali
con costi compatibili con il valore delle singole transazioni 249.
Nel caso in cui non si utilizza la firma digitale, quindi, l’imputazione
della dichiarazione trova fondamento nel principio di autoresponsabilità:
chi con il computer conclude il contratto ne sopporta le responsabilità
perché se ne giova come strumento di ampliamento della propria sfera
giuridica. Per cui, quando si digita il numero della carta di credito,
per effettuare il pagamento, ciò importa (o conferma ) l’accettazione250.
Il legislatore comunitario, nella consapevolezza che i contratti di
consumo on line sono conclusi mediante carta di credito, ha introdotto
già con la direttiva 97/7/CE disposizioni volte a tutelare il consumatore
ma anche ad incoraggiarlo a quest’uso. Alla stregua dell’art. 8 della
direttiva, gli Stati membri, devono accertare che esistano misure
appropriate affinché:
- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in
caso di utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito
di contratti a distanza cui si applica la presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo
di pagamento vengano riaccreditate o restituite al consumatore.
Il Parlamento Europeo ha ripreso queste disposizioni e, in seguito
alla prima lettura in data 05/05/99 della proposta di direttiva sulla
vendita a distanza dei servizi finanziari, ha introdotto le norme
sull’utilizzo fraudolento della carta di credito (art. 8 bis proposta
di direttiva).
Nella prospettiva di rafforzamento della posizione del consumatore,
la proposta di direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari
ai consumatori, disciplina l’esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore, esercitabile da 14 a 30 giorni (a scelta degli Stati
membri) dopo la conclusione del contratto, a seconda dei servizi finanziari
di cui si tratta, senza penali e senza indicarne il motivo251.
Tuttavia, al fine di non ostacolare la commercializzazione transfrontaliera
di questi servizi, il fornitore sarà tenuto a rispettare il termine
fissato dalla legislazione del proprio stato di stabilimento. Peraltro,
per una serie di contratti, il diritto non può essere esercitato per
la natura del servizio finanziario (operazioni di cambio, operazioni
su titoli negoziabili, fondi comuni d’investimento, futures, options…)
e per i contratti la cui esecuzione è interamene conclusa prima che
il consumatore eserciti il suo diritto di recesso252.
La precisazione è più che opportuna, poiché altrimenti il recesso
si sarebbe trasformato da strumento di tutela del consumatore a espediente
speculativo253.
La proposta di direttiva riprende dalla 97/7/CE, oltre all’esercizio
del diritto di recesso, altre disposizioni in tema di protezione dei
consumatori nei contratti a distanza. Viene fissato, un termine di
30 giorni per la restituzione dei fondi in caso di esercizio del diritto
di recesso o di indisponibilità parziale o totale del servizio (art.
8 proposta di direttiva, art. 6, comma 2 dir 97/7); è richiesto l’obbligo
del consenso preliminare del consumatore in caso di esecuzione del
contratto prima della fine del termine previsto per l’esercizio del
diritto di recesso (art 5, comma 1 proposta di direttiva, art. 6,
comma 3 dir 97/7).
Una novità della proposta di direttiva sulla vendita a distanza di
servizi finanziari ai consumatori, non prevista dalla direttiva 97/7/CE,
è la rescissione del contratto. Qualora il consumatore sia stato incitato
in modo sleale dal prestatore a stipulare il contratto, questo può
essere rescisso, con tutte le conseguenze legali che ne derivano254.
La previsione desta qualche perplessità, dato che la rescissione nel
nostro codice civile è un istituto che si applica al contratto concluso
in stato di pericolo (art. 1447), mentre qui si configura una nullità
per vizio del consenso, che dovrebbe potersi far valere solo dal consumatore.
Il problema piuttosto sarà di costruire la figura di incitamento sleale,
che prima facie evoca le ipotesi di misrepresentation che, specie
nell’applicazione giurisprudenziale statunitense, includono sia i
silenzi sia le affermazioni relative a elementi di fatto resi con
l’intenzione di indurre la controparte a concludere il contratto255.
Note
241. CIRCOLARI ABI, 14 agosto 2000
serie legale n.25.
242. CIRCOLARI ABI, 14 agosto 2000 serie legale
n.25
243. BRESCIA S., op. cit. pag. 3
244. DE NOVA G., op. cit. pag. 193
245. BRESCIA S., op. cit. pag. 3
246. www.biztob.com
I contratti elettronici: una nuova prospettiva per le imprese
247. BONZANINI L., op. cit. pag. 204
248. MARINI L., op. cit. pag. 356
249. DENOVA G., op. cit. pag. 185
250. DENOVA G., op. cit. pag. 193
251. Cfr. art 4, comma 1 proposta di direttiva COM
1999-385
252. Cfr. art 4, comma 1 bis proposta di direttiva
COM 1999-385
253. BONZANINI L., op. cit. pag. 206
254. Cfr art 4, comma 2 proposta di direttiva COM
1999,385
255. ANTONUCCI A., op. cit. pag. 16
|
|
|