CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.7 GLI ASPETTI CONTRATTUALI
2. LA LEGGE APPLICABILE NEL B2C: LA TUTELA DEL CONSUMATORE

La protezione dei consumatori costituisce uno degli obiettivi primari perseguiti dal legislatore comunitario nell’ambito dell’e-commerce (considerando 7 direttiva 2000/31). L’art. 1, comma 3, stabilisce che la direttiva sul commercio elettronico è "senza pregiudizio del livello di protezione" fissato dalla normativa comunitaria e dai conseguenti atti di recepimento "per la salute pubblica e gli interessi dei consumatori"233.

Al fine di rafforzare la tutela di tali soggetti la direttiva rinvia con precisione alle normative comunitarie emanate a favore dei consumatori (considerando 11 direttiva 2000/31).

Come accennato nel paragrafo precedente la direttiva 2000/31 prevede la deroga dell’home country control per le obbligazioni contrattuali dei consumatori234. Il contratto stipulato on line con un consumatore residente in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il fornitore, non è disciplinato dalla legge del paese di quest’ultimo, bensì da quella del paese del consumatore, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980, purché ricorrano le condizioni ivi previste (art. 5, comma 2)235 e sempre che le parti non abbiano scelto la legge da applicare al contratto medesimo (art. 5, comma 4). Infatti sia la Convenzione di Roma (art. 5, comma 2) che la stessa direttiva (considerando 55) consentono alle parti di scegliere la legge applicabile al contratto senza che, tuttavia, la stessa possa pregiudicare l’applicazione delle norme imperative poste a tutela del consumatore nel suo paese di residenza.

Sulla base di tali previsioni e con riferimento specifico ai contratti conclusi nell’ambito dell’attività bancaria e finanziaria, si deve quindi in sintesi ritenere che, ove il contratto sia concluso con un consumatore, occorre rispettare le disposizioni imperative del suo paese di residenza abituale, se l’ordine è stato ricevuto dalla banca in quest’ultimo Stato o se il consumatore è stato ivi sollecitato236 (art. 5 comma 2 Convenzione di Roma), anche nel caso di scelta concordata sulla legge applicabile che generalmente coincide con quella della banca offerente. Si tratta di condizioni che sicuramente ricorrono anche nell’ipotesi di accettazione da parte del consumatore, di un’offerta contenuta in un sito realizzato dalla banca di un altro paese.

Se ricorrono le condizioni sopra indicate ma non viene convenuta la legge applicabile al contratto, al consumatore si applica la legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale secondo la previsione dell’art. 5, par. 3 della Convenzione di Roma.

Qualora la banca fosse extra comunitaria troverebbe comunque applicazione la Convenzione di Roma, stante il richiamo operato dall’art. 57 della legge 218/95237.

Molti osservatori e la stessa direttiva sul commercio elettronico (considerando 2)238, ritengono che le piccole e medie imprese (PMI) saranno il motore della crescita del commercio elettronico. Dal punto di vista della tutela del consumatore, la country destination rule rappresenta la massima forma di protezione; ma dal punto di vista delle PMI essa rappresenta una circostanza in grado di aumentare i costi transattivi239. Le PMI saranno, infatti, nella posizione meno favorevole per sostenere i notevoli costi amministrativi e legali per adempiere alle regolamentazioni in vigore in tutti i paesi in cui potrebbero fare business elettronico. Con l’applicazione della legge del paese destinatario dei servizi, la maggior parte delle PMI probabilmente rinuncerebbero ad investire nel commercio elettronico, ovvero opererebbero in ambito comunque più limitato, lasciando che siano aziende con maggiori risorse e dimensioni transnazionali a godere dei vantaggi specifici del commercio elettronico rispetto a quello tradizionale, con il rischio di una ricostruzione artificiale delle frontiere240.






Note

233. Considerando 11 dir 2000/31 La presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori a distanza, costituiscono un acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell’informazione Fanno parte dell’acquis comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicitàingannevole e comparativa, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno dei prodotti difettosi, la direttiva 1999/44/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori e la direttiva 92/28/Ce del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano . La presente direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sul ravvicina mento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, adottata nell’ambito del mercato interno, e delle direttive sulla protezione della sanità pubblica.

234. Cfr. art. 3, comma 3 direttiva 2000/31/CE
235. Art. 5 comma 2 convenzione di Roma. In deroga all'art. 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:
-se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o
-se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.
236. CIRCOLARI ABI, 14 agosto 2000 serie legale n. 25 pag. 16
237. Vedi nota 81
238. Considerando 2 direttiva 2000/31: Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell’informazione offre grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell’innovazione ed è tale da rafforzare la competitività dell'industria europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti.
239. TRIPODI E.M., op. cit. pag. 124
240. www.puntoit.org , Commenti sulla proposta di direttiva su taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno



 
 
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