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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.7 GLI ASPETTI CONTRATTUALI
2. LA LEGGE APPLICABILE NEL B2C: LA TUTELA DEL CONSUMATORE
La protezione dei consumatori costituisce uno degli obiettivi primari
perseguiti dal legislatore comunitario nell’ambito dell’e-commerce
(considerando 7 direttiva 2000/31). L’art. 1, comma 3, stabilisce
che la direttiva sul commercio elettronico è "senza pregiudizio
del livello di protezione" fissato dalla normativa comunitaria
e dai conseguenti atti di recepimento "per la salute pubblica
e gli interessi dei consumatori"233.
Al fine di rafforzare la tutela di tali soggetti la direttiva rinvia
con precisione alle normative comunitarie emanate a favore dei consumatori
(considerando 11 direttiva 2000/31).
Come accennato nel paragrafo precedente la direttiva 2000/31 prevede
la deroga dell’home country control per le obbligazioni contrattuali
dei consumatori234. Il contratto stipulato on line
con un consumatore residente in uno Stato membro diverso da quello
nel quale è stabilito il fornitore, non è disciplinato dalla legge
del paese di quest’ultimo, bensì da quella del paese del consumatore,
ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980, purché ricorrano
le condizioni ivi previste (art. 5, comma 2)235
e sempre che le parti non abbiano scelto la legge da applicare al
contratto medesimo (art. 5, comma 4). Infatti sia la Convenzione di
Roma (art. 5, comma 2) che la stessa direttiva (considerando 55) consentono
alle parti di scegliere la legge applicabile al contratto senza che,
tuttavia, la stessa possa pregiudicare l’applicazione delle norme
imperative poste a tutela del consumatore nel suo paese di residenza.
Sulla base di tali previsioni e con riferimento specifico ai contratti
conclusi nell’ambito dell’attività bancaria e finanziaria, si deve
quindi in sintesi ritenere che, ove il contratto sia concluso con
un consumatore, occorre rispettare le disposizioni imperative del
suo paese di residenza abituale, se l’ordine è stato ricevuto dalla
banca in quest’ultimo Stato o se il consumatore è stato ivi sollecitato236
(art. 5 comma 2 Convenzione di Roma), anche nel caso di scelta concordata
sulla legge applicabile che generalmente coincide con quella della
banca offerente. Si tratta di condizioni che sicuramente ricorrono
anche nell’ipotesi di accettazione da parte del consumatore, di un’offerta
contenuta in un sito realizzato dalla banca di un altro paese.
Se ricorrono le condizioni sopra indicate ma non viene convenuta la
legge applicabile al contratto, al consumatore si applica la legge
del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale secondo
la previsione dell’art. 5, par. 3 della Convenzione di Roma.
Qualora la banca fosse extra comunitaria troverebbe comunque applicazione
la Convenzione di Roma, stante il richiamo operato dall’art. 57 della
legge 218/95237.
Molti osservatori e la stessa direttiva sul commercio elettronico
(considerando 2)238, ritengono che le piccole e
medie imprese (PMI) saranno il motore della crescita del commercio
elettronico. Dal punto di vista della tutela del consumatore, la country
destination rule rappresenta la massima forma di protezione; ma dal
punto di vista delle PMI essa rappresenta una circostanza in grado
di aumentare i costi transattivi239. Le PMI saranno,
infatti, nella posizione meno favorevole per sostenere i notevoli
costi amministrativi e legali per adempiere alle regolamentazioni
in vigore in tutti i paesi in cui potrebbero fare business elettronico.
Con l’applicazione della legge del paese destinatario dei servizi,
la maggior parte delle PMI probabilmente rinuncerebbero ad investire
nel commercio elettronico, ovvero opererebbero in ambito comunque
più limitato, lasciando che siano aziende con maggiori risorse e dimensioni
transnazionali a godere dei vantaggi specifici del commercio elettronico
rispetto a quello tradizionale, con il rischio di una ricostruzione
artificiale delle frontiere240.
Note
233. Considerando 11 dir 2000/31
La presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela,
in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito
dagli strumenti comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE
del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 97/7/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante
la protezione dei consumatori a distanza, costituiscono un acquisizione
essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale
e devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della
società dell’informazione Fanno parte dell’acquis comunitario anche
la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente
la pubblicitàingannevole e comparativa, la direttiva 87/102/CEE
del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di credito al consumo, la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento
nel settore dei valori mobiliari, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", la direttiva 98/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione
dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti
offerti ai consumatori, la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del
29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti
dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento
a tempo parziale di beni immobili, la direttiva 98/27/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, la direttiva
85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al riavvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilità per danno dei prodotti
difettosi, la direttiva 1999/44/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo, la futura direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi
finanziari ai consumatori e la direttiva 92/28/Ce del Consiglio,
del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per
uso umano . La presente direttiva dovrebbe far salvo il disposto
della direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 luglio 1998, sul ravvicina mento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco,
adottata nell’ambito del mercato interno, e delle direttive sulla
protezione della sanità pubblica.
234. Cfr. art. 3, comma 3 direttiva
2000/31/CE
235. Art. 5 comma 2 convenzione di Roma. In deroga
all'art. 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile
non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione
garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese
nel quale risiede abitualmente:
-se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese
da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore
ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione
del contratto o
-se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del
consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita
di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza
in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che
il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore
a concludere una vendita.
236. CIRCOLARI ABI, 14 agosto
2000 serie legale n. 25 pag. 16
237. Vedi nota 81
238. Considerando 2 direttiva 2000/31: Lo sviluppo
del commercio elettronico nella società dell’informazione offre
grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare
nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle
imprese europee, nonché gli investimenti nell’innovazione ed è tale
da rafforzare la competitività dell'industria europea a condizione
che Internet sia accessibile a tutti.
239. TRIPODI E.M., op. cit. pag. 124
240. www.puntoit.org
, Commenti sulla proposta di direttiva su taluni aspetti giuridici
del commercio elettronico nel mercato interno
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