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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.7 GLI ASPETTI CONTRATTUALI
1. LA LEGGE APPLICABILE NEL B2B: L’HOME COUNTRY CONTROL
Un primo inconveniente discende dalla caratteristica stessa della
rete internet di non essere collegata ad un determinato luogo fisico:
questa "non territorialità" comporta difficoltà – soprattutto
laddove i contraenti non siano soggetti allo stesso ordinamento giuridico
– nell’identificare la legge applicabile al contratto.
La direttiva 2000/31 si ispira al principio dell’home country control,
ai sensi del quale la regolamentazione dei servizi della società dell’informazione
è disciplinata dalla legge del paese in cui è stabilito il fornitore
(art. 3). L’applicazione di questo principio incontra ostacoli significativi
considerato il fatto che le caratteristiche intrinseche di tali attività
possono rendere non sempre agevole l’individuazione del luogo di stabilimento
del prestatore del servizio e, quindi, della legislazione del Paese
d’origine. La direttiva precisa che la sede delle società che forniscono
servizi tramite siti internet, non è là dove si trova la tecnologia
di supporto del sito (c.d. server) né là dove esso è accessibile.
Nemmeno la presenza o l'uso di mezzi tecnologici necessari per prestare
un servizio costituiscono, di per sé, uno stabilimento del prestatore
(considerando 19 e art. 2 lett.c). Neanche l'indirizzo del sito, infine,
garantisce attendibilità di identificazione territoriale: l'utilizzo
dei nomi geografici nei domain names (.it .fr .uk) non è vincolato
ed è possibile adoperare nomi indipendentemente da ogni riferimento
geografico230.
Ma la stessa direttiva 2000/31 prevede una serie di deroghe al principio
dell’home country control, le quali consentono agli Stati membri di
limitare la libera circolazione dei servizi in esame provenienti da
un altro Stato membro. Si introducono, in tal modo, nella disciplina
comunitaria alcuni elementi di discontinuità, che potrebbero rappresentare
un ostacolo alla creazione di un quadro giuridico uniforme sulla materia
e, in ultima analisi, allo sviluppo dell’e-commerce a livello europeo.
Le deroghe riguardano le seguenti materie: i diritti d’autore e di
proprietà industriale; l’emissione di moneta elettronica da parte
di soggetti che non beneficiano del c.d. passaporto europeo alla stregua
dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE231;
la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono
diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbano
soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalla legge dello
Stato membro in cui è situato il bene immobile; per ultimo, ma sicuramente
il più rilevante per le banche, le obbligazioni riguardanti i contratti
i contratti conclusi dai consumatori (art. 3, comma 3 e Allegato alla
direttiva).
Qualora un contratto si concluda tra un cittadino italiano ed una
banca extracomunitaria, non trova applicazione la direttiva sul commercio
elettronico e l’individuazione della legge applicabile al contratto
avviene sulla base delle norme di diritto internazionale privato.
L’ordinamento italiano, con la legge 218 del 31 maggio 1995 sulla
riforma del diritto internazionale privato, fa salvo all’art. 57 l’applicazione
della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980232
la quale disciplina le obbligazioni contrattuali nelle situazioni
che implicano conflitti di legge applicabile. Quest’ultima è informata
al più ampio favore per l’autonomia privata nella scelta della legge
applicabile (art. 3). In mancanza d’accordo, l’art. 4, comma 1 prevede
l’adozione della legge del paese con il quale il contratto presenta
il "collegamento più stretto". L’impiego di internet per
la conclusione del contratto non invalida l’adozione di questo criterio.
L’espressione "collegamento più stretto" non ha comunque
il pregio della chiarezza: l’art. 4, comma 2 precisa che bisogna aver
riguardo al "paese in cui la parte che deve fornire la prestazione
caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la
propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione
o persona giuridica, la propria amministrazione centrale". Se
quindi il sito del fornitore non propone alcuna legge applicabile
soccorre il criterio della prestazione caratteristica, cioè quella
prestazione essenziale che caratterizza il servizio e per il quale
è dovuto il pagamento.
Note
230. ANTONUCCI A., op. cit. pag.
15
231. Direttiva 2000/46/CE sull’avvio, l’esercizio
e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta
elettronica
232. Ratificata in Italia con la legge 18 dicembre
1984 n. 975
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