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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
5. LA DIRETTIVA 99/93/CE RELATIVA AD UN QUADRO COMUNE PER LE FIRME
ELETTRONICHE
In data 13 dicembre 1999 è stata approvata la direttiva 99/93/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche di cui si era fatta promotrice la Commissione
(COM 1999-297/2).
Entro il 19 luglio 2001 gli Stati membri dovranno attuare la direttiva
all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, di conseguenza anche
il legislatore italiano non potrà esimersi dal coordinare la direttiva
con la disciplina nazionale, in primis con il d.p.r. 513/97.
La direttiva opera con la consueta tecnica della fissazione di standard
minimi, compatibili con diverse modalità tecniche di attuazione: sotto
codesto profilo va segnalata la diversità, anche semantica, tra firma
digitale (cui fa riferimento il d.p.r. 513/97) e firma elettronica
(cui fa riferimento la direttiva). Il primo è un concetto più ristretto,
che importa l’uso della crittografia giuridica basata sul sistema
di chiavi asimmetriche, il secondo è concetto più ampio, non legato
all’impiego di una particolare tecnica informatica. La firma elettronica
è descritta con riguardo alla funzione che deve svolgere (art. 1),
ai risultati che deve garantire (art. 5), senza indicare il necessario
tramite tecnologico. La tecnica normativa adottata dalla direttiva
viene indicata come approccio functional equivalent, cioè quella di
una formula neutra quanto alla tecnica informatica e telematica di
riferimento, in modo da evitare una prematura obsolescenza della disciplina219.
Il sistema che ruota sul d.p.r. 513/97, integrato dal d.p.c.m. 8 febbraio
1999, è in massima parte già in linea con quanto indicato dal legislatore
europeo e sotto molteplici aspetti appresta una disciplina più severa
di quella ivi richiesta. Possono tuttavia evidenziarsi alcuni punti
di tensione, che potrebbero importare la necessità di ripensamenti
da parte del legislatore nazionale220. Qualche
attrito potrebbe ravvisarsi tra la disciplina assai restrittiva dei
requisiti dei certificatori (art 8, comma 3 d.p.r. 513/97) e gli auspici
della direttiva per una effettiva ed estesa concorrenza nel settore
dei servizi di certificazione (art. 3, comma 1 direttiva 99/93 e considerando
10); sarà poi necessario un irrigidimento della normativa nazionale,
in punto di responsabilità del prestatore di servizi di certificazione.
L’art. 6, comma 1 della direttiva impone, infatti, agli Stati membri,
quale standard minimo, un sistema sanzionatorio incentrato sul risarcimento
del danno e caratterizzato da un’inversione dell’onere della prova
a favore del danneggiato.
Per quanto riguarda gli aspetti che più da vicino interessano le banche,
la direttiva accanto alla firma elettronica "avanzata",
i cui effetti devono essere equipollenti alla sottoscrizione tradizionale
(art. 5, comma 1), riconosce dignità giuridica ad altre forme di firme
elettroniche, meno sicure, ma ugualmente utilizzate nel mondo bancario
(ad es. PIN o password) che, non potendosi limitare ai confini nazionali,
è ben difficile regolamentare in maniera rigida e difforme dagli standard
che, di fatto, vengono utilizzati nella pratica (art. 5,comma 2)221.
Questa indicazione costringerà il nostro legislatore a correggere
e a integrare la disciplina sul documento informatico la cui equiparazione
ai documenti scritti tradizionali è legata all’impiego della firma
digitale. Non è previsto, infatti, alcun regime per altri tipi di
firma222.
Note
219. DELFINI F., La recente direttiva
sulle firme elettroniche: prime considerazioni, in Contratti 2000
n.4 pag. 418
220. DELFINI F., op. cit.
pag. 418
221. BRESCIA S., op. cit. pag. 3
222. TRIPODI E.M., GRANIERI M., Documento informatico
e firma digitale, in TRIPODI E.M., SANTORO F., MISSINEO S., Manuale
di commercio elettronico, Giuffrè 2000 pag. 188
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