CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
5. LA DIRETTIVA 99/93/CE RELATIVA AD UN QUADRO COMUNE PER LE FIRME ELETTRONICHE

In data 13 dicembre 1999 è stata approvata la direttiva 99/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche di cui si era fatta promotrice la Commissione (COM 1999-297/2).

Entro il 19 luglio 2001 gli Stati membri dovranno attuare la direttiva all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, di conseguenza anche il legislatore italiano non potrà esimersi dal coordinare la direttiva con la disciplina nazionale, in primis con il d.p.r. 513/97.

La direttiva opera con la consueta tecnica della fissazione di standard minimi, compatibili con diverse modalità tecniche di attuazione: sotto codesto profilo va segnalata la diversità, anche semantica, tra firma digitale (cui fa riferimento il d.p.r. 513/97) e firma elettronica (cui fa riferimento la direttiva). Il primo è un concetto più ristretto, che importa l’uso della crittografia giuridica basata sul sistema di chiavi asimmetriche, il secondo è concetto più ampio, non legato all’impiego di una particolare tecnica informatica. La firma elettronica è descritta con riguardo alla funzione che deve svolgere (art. 1), ai risultati che deve garantire (art. 5), senza indicare il necessario tramite tecnologico. La tecnica normativa adottata dalla direttiva viene indicata come approccio functional equivalent, cioè quella di una formula neutra quanto alla tecnica informatica e telematica di riferimento, in modo da evitare una prematura obsolescenza della disciplina219.

Il sistema che ruota sul d.p.r. 513/97, integrato dal d.p.c.m. 8 febbraio 1999, è in massima parte già in linea con quanto indicato dal legislatore europeo e sotto molteplici aspetti appresta una disciplina più severa di quella ivi richiesta. Possono tuttavia evidenziarsi alcuni punti di tensione, che potrebbero importare la necessità di ripensamenti da parte del legislatore nazionale220. Qualche attrito potrebbe ravvisarsi tra la disciplina assai restrittiva dei requisiti dei certificatori (art 8, comma 3 d.p.r. 513/97) e gli auspici della direttiva per una effettiva ed estesa concorrenza nel settore dei servizi di certificazione (art. 3, comma 1 direttiva 99/93 e considerando 10); sarà poi necessario un irrigidimento della normativa nazionale, in punto di responsabilità del prestatore di servizi di certificazione. L’art. 6, comma 1 della direttiva impone, infatti, agli Stati membri, quale standard minimo, un sistema sanzionatorio incentrato sul risarcimento del danno e caratterizzato da un’inversione dell’onere della prova a favore del danneggiato.

Per quanto riguarda gli aspetti che più da vicino interessano le banche, la direttiva accanto alla firma elettronica "avanzata", i cui effetti devono essere equipollenti alla sottoscrizione tradizionale (art. 5, comma 1), riconosce dignità giuridica ad altre forme di firme elettroniche, meno sicure, ma ugualmente utilizzate nel mondo bancario (ad es. PIN o password) che, non potendosi limitare ai confini nazionali, è ben difficile regolamentare in maniera rigida e difforme dagli standard che, di fatto, vengono utilizzati nella pratica (art. 5,comma 2)221. Questa indicazione costringerà il nostro legislatore a correggere e a integrare la disciplina sul documento informatico la cui equiparazione ai documenti scritti tradizionali è legata all’impiego della firma digitale. Non è previsto, infatti, alcun regime per altri tipi di firma222.






Note

219. DELFINI F., La recente direttiva sulle firme elettroniche: prime considerazioni, in Contratti 2000 n.4 pag. 418
220. DELFINI F., op. cit. pag. 418
221. BRESCIA S., op. cit. pag. 3
222. TRIPODI E.M., GRANIERI M., Documento informatico e firma digitale, in TRIPODI E.M., SANTORO F., MISSINEO S., Manuale di commercio elettronico, Giuffrè 2000 pag. 188



 
 
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