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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
4. AMBITO D’APPLICAZIONE
Nel prevedibile, prossimo futuro, l’uso della firma digitale dovrebbe
estendersi ai casi in cui l’identificazione debba essere certa e pubblica,
cioè non limitata ai rapporti fra i diretti interlocutori, ma altresì
opponibile ai terzi, ovvero ai casi in cui siano consigliabili standard
di sicurezza più elevati. Nella prima categoria è da attendersi che
rientrino gran parte dei flussi di comunicazione da e per la Pubblica
Amministrazione, mentre nella seconda, la vasta gamma di servizi finanziari
che il mercato è già in grado di offrire. Nello svolgimento di attività
di internet banking il valore che può essere raggiunto da una singola
transazione (ad esempio effettuazione di un ordine di trading on line
o di un bonifico) è praticamente incalcolabile, così come la necessità
di accertamento dell’identità di colui che sottoscrive la transazione
con la banca: sono condizioni pressoché ideali per l’applicazione
del documento informatico sottoscritto digitalmente214.
Più in generale, l’uso della firma digitale, consentirà di concludere
efficacemente contratti senza necessità di una simultanea presenza
"fisica" dell’operatore e del cliente, permettendo alle
banche la massima estensione nell’offerta dei propri servizi.
Un pieno sviluppo di tale operatività presuppone il soddisfacimento
dei principi sanciti dalla disciplina di settore, che talora possono
comportare problemi ai fini della realizzazione di una transazione
bancaria in maniera completamente elettronica.215
Si pensi, ad esempio, all’obbligo dell’identificazione della clientela,
imposto dalla normativa antiriciclaggio (legge n. 197/91), la quale
richiede l’identificazione fisica del cliente da parte della banca
all’atto di apertura del rapporto continuativo: è evidente come la
necessità di rispettare quest’obbligo imponga che, quantomeno nella
fase costitutiva del rapporto, il cliente si rechi personalmente nella
sede dell’intermediario. La normativa d’attuazione prevede comunque
che l’identificazione possa essere realizzata in via indiretta con
l’acquisizione dei dati identificativi per il tramite di altro intermediario
abilitato, che ne rilasci idonea attestazione216.
E’ di tutta evidenza che le problematiche in esame, potrebbero essere
risolte alla radice con il ricorso alla firma digitale: l’identificazione
effettuata dal certificatore al momento del rilascio della firma digitale
dovrebbe sostituire quella effettuata dall’intermediario al momento
dell’apertura del rapporto217. Lo stesso d.p.c.m.
8 febbraio 1999, regolamenta in maniera specifica tale adempimento,
prevedendo che, al momento della registrazione del soggetto che chiede
la certificazione, il certificatore sia obbligato a verificare l’identità
del richiedente e ad attribuire a ogni titolare registrato un codice
identificativo di cui garantisce, inoltre, l’univocità nell’ambito
dei propri utenti (art 22 d.p.c.m.)218.
Note
214. MICCOLI M., op. cit. pag.
233
215. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale
n.50
216. D.M. Tesoro 19 dicembre 1991
217. RIOLO F., La rivoluzione internet tra regolamentazione
e autoregolamentazione, in RIOLO F., MASCIANDARO D., Internet
banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag. 210
218. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale
n.50
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