CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
4. AMBITO D’APPLICAZIONE

Nel prevedibile, prossimo futuro, l’uso della firma digitale dovrebbe estendersi ai casi in cui l’identificazione debba essere certa e pubblica, cioè non limitata ai rapporti fra i diretti interlocutori, ma altresì opponibile ai terzi, ovvero ai casi in cui siano consigliabili standard di sicurezza più elevati. Nella prima categoria è da attendersi che rientrino gran parte dei flussi di comunicazione da e per la Pubblica Amministrazione, mentre nella seconda, la vasta gamma di servizi finanziari che il mercato è già in grado di offrire. Nello svolgimento di attività di internet banking il valore che può essere raggiunto da una singola transazione (ad esempio effettuazione di un ordine di trading on line o di un bonifico) è praticamente incalcolabile, così come la necessità di accertamento dell’identità di colui che sottoscrive la transazione con la banca: sono condizioni pressoché ideali per l’applicazione del documento informatico sottoscritto digitalmente214. Più in generale, l’uso della firma digitale, consentirà di concludere efficacemente contratti senza necessità di una simultanea presenza "fisica" dell’operatore e del cliente, permettendo alle banche la massima estensione nell’offerta dei propri servizi.

Un pieno sviluppo di tale operatività presuppone il soddisfacimento dei principi sanciti dalla disciplina di settore, che talora possono comportare problemi ai fini della realizzazione di una transazione bancaria in maniera completamente elettronica.215

Si pensi, ad esempio, all’obbligo dell’identificazione della clientela, imposto dalla normativa antiriciclaggio (legge n. 197/91), la quale richiede l’identificazione fisica del cliente da parte della banca all’atto di apertura del rapporto continuativo: è evidente come la necessità di rispettare quest’obbligo imponga che, quantomeno nella fase costitutiva del rapporto, il cliente si rechi personalmente nella sede dell’intermediario. La normativa d’attuazione prevede comunque che l’identificazione possa essere realizzata in via indiretta con l’acquisizione dei dati identificativi per il tramite di altro intermediario abilitato, che ne rilasci idonea attestazione216. E’ di tutta evidenza che le problematiche in esame, potrebbero essere risolte alla radice con il ricorso alla firma digitale: l’identificazione effettuata dal certificatore al momento del rilascio della firma digitale dovrebbe sostituire quella effettuata dall’intermediario al momento dell’apertura del rapporto217. Lo stesso d.p.c.m. 8 febbraio 1999, regolamenta in maniera specifica tale adempimento, prevedendo che, al momento della registrazione del soggetto che chiede la certificazione, il certificatore sia obbligato a verificare l’identità del richiedente e ad attribuire a ogni titolare registrato un codice identificativo di cui garantisce, inoltre, l’univocità nell’ambito dei propri utenti (art 22 d.p.c.m.)218.






Note

214. MICCOLI M., op. cit. pag. 233
215. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale n.50
216. D.M. Tesoro 19 dicembre 1991
217. RIOLO F., La rivoluzione internet tra regolamentazione e autoregolamentazione, in RIOLO F., MASCIANDARO D., Internet banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag. 210
218. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale n.50



 
 
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