CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
3. FONDAMENTO GIURIDICO

A fondamento dell’introduzione della firma digitale nell’ordinamento italiano è posto il principio dell’equivalenza del documento informatico a quello cartaceo, previsto dall’art. 2 del d.p.r. 513/97209. Nella sua apparente semplicità l’art. 2, costituisce la norma cardine dell’intero regolamento, quella che consente l’alternativa al supporto cartaceo o agli altri supporti materiali cui la tradizione ci ha abituato. L’art. 4 precisa tale principio disponendo che il "documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta". In questo modo si evita di creare una terza categoria formale (oltre a quella orale e scritta), attraverso la quale manifestare all’esterno e in maniera giuridicamente rilevante una dichiarazione210.

E’ in conseguenza del principio dell’equivalenza che:
- il documento informatico sottoscritto con la firma digitale ha efficacia di scrittura privata ex art. 2702 c.c. (art. 5, comma 1). Per converso il valore probatorio del documento avente i requisiti previsti dal regolamento ma privo della firma digitale è quello ex art. 2712 c.c. delle riproduzioni fotografiche e cinematografiche e in genere di ogni rappresentazione meccanica di fatti o cose, a condizione che colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 5, comma 2). Invece il documento informatico che non ha nemmeno i requisiti richiesti dalla normativa in esame, non ha il valore di scritto né alcuna efficacia probatoria; ciò non toglie che potrebbe comunque essere valutato dal giudice ai fini del proprio libero convincimento nell’ambito del processo (art 116 c.p.c.)211.
- i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge (art. 11, comma 1);
- alla firma digitale viene riconosciuta efficacia equivalente alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo (art 10, comma 2).

Relativamente alla trasmissione dei documenti, l’art. 12 del d.p.r. 513/97 stabilisce il principio in base al quale "il documento informatico trasmesso per via telematica, si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato". In proposito, il regolamento contiene una definizione di "indirizzo elettronico" all’art.1, comma 1, lett. l), che non eccelle per chiarezza ma che è comunque volta a porre in luce la validità giuridica della posta elettronica, considerandolo strumento efficace per la trasmissione di documenti212. La disposizione contenuta nell’art. 12 assume notevole rilievo per le banche per ciò che concerne gli aspetti di natura probatoria attinenti ai rapporti con la clientela: si pensi, ad esempio, in tema di comunicazioni periodiche alla clientela, le difficoltà che possono incontrarsi nel provare la ricezione dell’estratto conto da parte del cliente.213






Note

209. Art 2 d.p.r. 513/97: il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione susupporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
210. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale n.50
211. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale n.50
212. Art. 1, comma 1, lett. l) d.p.r. 513/97: Per indirizzo elettronico si intende: l’identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici":
213. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale n.50



 
 
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