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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
3. FONDAMENTO GIURIDICO
A fondamento dell’introduzione della firma digitale nell’ordinamento
italiano è posto il principio dell’equivalenza del documento informatico
a quello cartaceo, previsto dall’art. 2 del d.p.r. 513/97209.
Nella sua apparente semplicità l’art. 2, costituisce la norma cardine
dell’intero regolamento, quella che consente l’alternativa al supporto
cartaceo o agli altri supporti materiali cui la tradizione ci ha abituato.
L’art. 4 precisa tale principio disponendo che il "documento
informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento
soddisfa il requisito legale della forma scritta". In questo
modo si evita di creare una terza categoria formale (oltre a quella
orale e scritta), attraverso la quale manifestare all’esterno e in
maniera giuridicamente rilevante una dichiarazione210.
E’ in conseguenza del principio dell’equivalenza che:
- il documento informatico sottoscritto con la firma digitale ha efficacia
di scrittura privata ex art. 2702 c.c. (art. 5, comma 1). Per converso
il valore probatorio del documento avente i requisiti previsti dal
regolamento ma privo della firma digitale è quello ex art. 2712 c.c.
delle riproduzioni fotografiche e cinematografiche e in genere di
ogni rappresentazione meccanica di fatti o cose, a condizione che
colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità
ai fatti o alle cose medesime (art. 5, comma 2). Invece il documento
informatico che non ha nemmeno i requisiti richiesti dalla normativa
in esame, non ha il valore di scritto né alcuna efficacia probatoria;
ciò non toglie che potrebbe comunque essere valutato dal giudice ai
fini del proprio libero convincimento nell’ambito del processo (art
116 c.p.c.)211.
- i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
mediante l’uso della firma digitale sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge (art. 11, comma 1);
- alla firma digitale viene riconosciuta efficacia equivalente alla
sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo (art 10, comma 2).
Relativamente alla trasmissione dei documenti, l’art. 12 del d.p.r.
513/97 stabilisce il principio in base al quale "il documento
informatico trasmesso per via telematica, si intende inviato e pervenuto
al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato".
In proposito, il regolamento contiene una definizione di "indirizzo
elettronico" all’art.1, comma 1, lett. l), che non eccelle per
chiarezza ma che è comunque volta a porre in luce la validità giuridica
della posta elettronica, considerandolo strumento efficace per la
trasmissione di documenti212. La disposizione contenuta
nell’art. 12 assume notevole rilievo per le banche per ciò che concerne
gli aspetti di natura probatoria attinenti ai rapporti con la clientela:
si pensi, ad esempio, in tema di comunicazioni periodiche alla clientela,
le difficoltà che possono incontrarsi nel provare la ricezione dell’estratto
conto da parte del cliente.213
Note
209. Art 2 d.p.r. 513/97: il documento
informatico da chiunque formato, l’archiviazione susupporto informatico
e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
210. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale
n.50
211. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale
n.50
212. Art. 1, comma 1, lett. l) d.p.r. 513/97: Per
indirizzo elettronico si intende: l’identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici":
213. CIRCOLARE ABI, 20 dicembre 1999 serie legale
n.50
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