CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
1. I DESTINATARI DELLA FIRMA DIGITALE


Il commercio che si svolge in rete oscilla fra il mondo della carta di credito e quello dei circuiti chiusi e protetti, di solito bancari.

La prima fascia, che coincide con l’e-commerce di tipo B2C, si caratterizza per un basso livello di sicurezza, che trova la propria giustificazione nell’immenso numero di transazioni che vengono concluse, ciascuna caratterizzata da importi non rilevanti, per cui il gestore del servizio può ben assumersi il rischio delle operazioni non andate a buon fine; si tratta inoltre di prestazioni:
- concluse fra soggetti la cui identità è per lo più indifferente, o lo è comunque quella dell’acquirente;
- aventi per oggetto beni di consumo fungibili, per cui l’ammontare del danno eventuale è quasi sempre predeterminabile.

La seconda fascia, l’e-commerce di tipo B2B, in ragione del più alto livello economico delle singole transazioni, della necessità di identificare con certezza gli interlocutori e di proteggere la riservatezza della comunicazione da ingerenze estranee, è caratterizzato da forti misure (sia hardware che software) di protezione, quali circuiti chiusi, codici simmetrici di codifica, pluralità di chiavi necessarie per attivare le transazioni, ecc.

L’impiego della firma digitale, pur realizzando il massimo livello di certezza, può portare decisamente fuori strada, se si ritiene che questo debba essere strumento assolutamente necessario alla contrattazione su internet. In realtà, lo strumento deve essere commisurato ai rischi dell’operazione economica, ossia alla relazione tra il costo e il beneficio connesso all’operazione stessa: sarebbe come se, per fare un facile paragone, per acquistare una rivista dall’edicola, fosse necessaria la presenza di un notaio193.

La tecnica di firma digitale pare senz’altro destinata a occupare quella fascia di mercato che non può accontentarsi del basso livello di sicurezza rappresentato dal semplice shopping in the net con l’uso della carta di credito, vuoi in ragione dell’economicamente più rilevante livello delle singole transazioni, vuoi per la natura e l’oggetto delle stesse che rendono tutt’altro che indifferente l’identità di ciascuno dei contraenti. Va notato tuttavia che queste transazioni non pervengono a quella necessità di sicurezza che comporta l’istituzione di un vero e proprio circuito chiuso fra utenti avvezzi da lunga consuetudine gli uni agli altri. Questa vocazione, intermedia, ha costituito, a oggi, una delle possibili ragioni del mancato decollo del sistema. L’individuazione del target di utenti non appare così immediata come era nelle aspettative dei pionieri della firma digitale: non va dimenticato che fino a oggi, anche per transazioni rilevanti, gli uomini d’affari si sono accontentati di mezzi di comunicazione assolutamente insicuri, quali telefono, telex, fax, di modo che anche solo il passaggio alla posta elettronica conferisce ai loro occhi un’apparente maggior sicurezza tale da non indurre a compiere gli investimenti (culturali più che economici) che il passaggio a un sistema complessivamente più sicuro comporta. D’altro canto, nonostante i ripetuti allarmi nei confronti delle invasioni degli hackers, l’attuale ed insicuro sistema non ha comportato perdite obiettivamente apprezzabili da parte dell’utente medio, contribuendo così a non rendere avvertibili con urgenza i vantaggi del nuovo metodo di conclusione del contratto per via telematica194.






Note

193. TRIPODI E.M., I profili giuridici del commercio elettronico: una premessa, in TRIPODI E.M. ,SANTORO F., MISSINEO S., Manuale di commercio elettronico, Giuffrè 2000 pag. 116
194. MICCOLI M., La firma digitale e il documento elettronico, in RIOLO F.,MASCIANDARO D., internet banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag. 231



 
 
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