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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
1. I DESTINATARI DELLA FIRMA DIGITALE
Il commercio che si svolge in rete oscilla fra il mondo della carta
di credito e quello dei circuiti chiusi e protetti, di solito bancari.
La prima fascia, che coincide con l’e-commerce di tipo B2C, si caratterizza
per un basso livello di sicurezza, che trova la propria giustificazione
nell’immenso numero di transazioni che vengono concluse, ciascuna
caratterizzata da importi non rilevanti, per cui il gestore del servizio
può ben assumersi il rischio delle operazioni non andate a buon fine;
si tratta inoltre di prestazioni:
- concluse fra soggetti la cui identità è per lo più indifferente,
o lo è comunque quella dell’acquirente;
- aventi per oggetto beni di consumo fungibili, per cui l’ammontare
del danno eventuale è quasi sempre predeterminabile.
La seconda fascia, l’e-commerce di tipo B2B, in ragione del più alto
livello economico delle singole transazioni, della necessità di identificare
con certezza gli interlocutori e di proteggere la riservatezza della
comunicazione da ingerenze estranee, è caratterizzato da forti misure
(sia hardware che software) di protezione, quali circuiti chiusi,
codici simmetrici di codifica, pluralità di chiavi necessarie per
attivare le transazioni, ecc.
L’impiego della firma digitale, pur realizzando il massimo livello
di certezza, può portare decisamente fuori strada, se si ritiene che
questo debba essere strumento assolutamente necessario alla contrattazione
su internet. In realtà, lo strumento deve essere commisurato ai rischi
dell’operazione economica, ossia alla relazione tra il costo e il
beneficio connesso all’operazione stessa: sarebbe come se, per fare
un facile paragone, per acquistare una rivista dall’edicola, fosse
necessaria la presenza di un notaio193.
La tecnica di firma digitale pare senz’altro destinata a occupare
quella fascia di mercato che non può accontentarsi del basso livello
di sicurezza rappresentato dal semplice shopping in the net con l’uso
della carta di credito, vuoi in ragione dell’economicamente più rilevante
livello delle singole transazioni, vuoi per la natura e l’oggetto
delle stesse che rendono tutt’altro che indifferente l’identità di
ciascuno dei contraenti. Va notato tuttavia che queste transazioni
non pervengono a quella necessità di sicurezza che comporta l’istituzione
di un vero e proprio circuito chiuso fra utenti avvezzi da lunga consuetudine
gli uni agli altri. Questa vocazione, intermedia, ha costituito, a
oggi, una delle possibili ragioni del mancato decollo del sistema.
L’individuazione del target di utenti non appare così immediata come
era nelle aspettative dei pionieri della firma digitale: non va dimenticato
che fino a oggi, anche per transazioni rilevanti, gli uomini d’affari
si sono accontentati di mezzi di comunicazione assolutamente insicuri,
quali telefono, telex, fax, di modo che anche solo il passaggio alla
posta elettronica conferisce ai loro occhi un’apparente maggior sicurezza
tale da non indurre a compiere gli investimenti (culturali più che
economici) che il passaggio a un sistema complessivamente più sicuro
comporta. D’altro canto, nonostante i ripetuti allarmi nei confronti
delle invasioni degli hackers, l’attuale ed insicuro sistema non ha
comportato perdite obiettivamente apprezzabili da parte dell’utente
medio, contribuendo così a non rendere avvertibili con urgenza i vantaggi
del nuovo metodo di conclusione del contratto per via telematica194.
Note
193. TRIPODI E.M., I profili giuridici
del commercio elettronico: una premessa, in TRIPODI E.M. ,SANTORO
F., MISSINEO S., Manuale di commercio elettronico, Giuffrè
2000 pag. 116
194. MICCOLI M., La firma digitale e il documento
elettronico, in RIOLO F.,MASCIANDARO D., internet banking tecnologia,economia
e diritto, Edibank 2000 pag. 231
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